Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2022, n. 24570

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2022, n. 24570
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24570
Data del deposito : 24 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile C D. nato a NAPOLI il 12/09/1971 nel procedimento a carico di: RICCARDI MIRCO nato a TERNI il 17/03/1988 avverso la sentenza del 26/06/2020 del TRIBUNALE di TERNIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott. P L, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili;
letta la memoria a firma del difensore della parte civile ricorrente, avv. V V, con la quale si è rappresentata l'intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione da parte dell'imputato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 giugno 2020, il Tribunale di Terni, in funzione di giudice d'appello, ha riformato la pronunzia di primo grado e ha assolto R M, per aver agito in stato di legittima difesa, dal reato di lesione personale in danno di C D.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile C, con atto sottoscritto dal difensore e procuratore speciale.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge processuale in relazione all'articolo 525 cod. proc. pen..La difesa lamenta la violazione del principio dell'immediatezza nella deliberazione della sentenza conseguente al termine della discussione dibattimentale, in considerazione dell'interruzione della camera di consiglio avvenuta senza una apparente giustificazione.

2.2. Con il secondo motivo è denunziata l'inosservanza della legge processuale in relazione agli articoli 192 e 236 cod. proc. pen.. La sentenza richiama il principio della "ragione più liquida", il quale viene utilizzato per velocizzare e sintetizzare l'esame di tutte le questioni sollevate ritenendo sufficiente attenzionare quella assorbente e/o dirimente che renderebbe inutile l'esame delle altre. In tal modo il giudice ha, in maniera arbitraria, accolto la tesi della legittima difesa pur se in assenza di riscontri probatori e senza procedere alla disamina degli atti processuali. Sussisterebbe dunque un travisamento della prova secondo quanto emerso nel giudizio di primo grado. Inoltre, merita censura per difetto di tassatività dell'acquisizione del casellario penale e la conseguente valutazione del Giudice d'Appello, visto che è stato unicamente impiegato per sconfessare l'attendibilità della testimonianza della persona offesa e non per i fini indicati dalla norma 236 cod. proc. pen.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi