Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2021, n. 38113
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AVITABILE GENNARO PAOLO nato a RIVOLI il 26/08/1989 avverso la sentenza del 17/1/2019 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere S D P Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C che ha chiesto rigettarsi il ricorso;Udito l'Avv. S T che ha chiesto accogliersi il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 17 gennaio 2019, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo in data 12 luglio 2018 nei confronti di A G P, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. aventi ad oggetto la ricezione di 100 capi di abbigliamento intimo con marchi contraffatti, acquistati dall'imputato su un sito Internet e detenuti per la vendita, riconosceva l'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. riducendo le pene inflitte. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., per l'errata valutazione degli indizi posti a base del giudizio di responsabilità. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, mancante contraddittoria e manifestamente illogica nella misura in cui aveva omesso di esaminare taluni motivi dell'atto di appello. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, mancante contraddittoria e manifestamente illogica, nell'esame del primo motivo di appello relativo alla responsabilità dell'imputato, in relazione sia all'elemento oggettivo sia alla verifica del dolo dell'imputato. 2.3. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione, mancante contraddittoria e manifestamente illogica, con riguardo all'esame del terzo motivo di appello riguardante la qualificazione giuridica del fatto contestato quale ipotesi contravvenzionale ex art. 712 cod. pen. 2.4. Con il quinto motivo si deduce vizio della motivazione, mancante contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione alla questione formulata con il quarto motivo di appello riguardante la sussistenza dell'illecito amministrativo di cui all'arti, comma 7, d.l. 35/2005. 2.5. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge, in riferimento agli artt.27 Cost. e 533 cod. proc. pen., per aver ritenuto che gravasse sull'imputato l'onere probatorio circa l'allegazione e produzione della documentazione relativa all'acquisto dei beni. 2.6. Con il settimo motivo si deduce vizio della motivazione, mancante contraddittoria e manifestamente illogica, circa la mancata esclusione di ragionevoli dubbi sulla responsabilità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, sia per la modalità di formulazione, sia in quanto fondato su censure in fatto, non proponibili in sede di legittimità. Insegna la costante giurisprudenza della Corte che, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (né come violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), potendo essere fatta valere «soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame» (così da ultimo Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, R G s.p.a., Rv. 278196 - 02). Il ricorrente non ha indicato specifici vizi della motivazione nella valutazione degli indizi considerati dalla sentenza impugnata, limitandosi a proporre, attraverso le dichiarazioni rese dall'imputato, una diversa ricostruzione degli eventi (peraltro senza alcun riscontro obiettivo a sostegno della propria tesi).
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