Cass. civ., sez. VI, ordinanza 28/11/2017, n. 28456
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In tema di risarcimento del danno da atti di concorrenza sleale, la relativa azione è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.; tuttavia, la costituzione di parte civile nel processo penale produce, come ogni altra domanda giudiziale, un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato per tutta la durata del processo, nei confronti tanto di coloro contro i quali viene rivolta espressamente la costituzione, quanto dei coobbligati solidali, ancorché rimasti estranei al processo penale, e il termine di prescrizione riprende a decorrere dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale che ha definito il giudizio.
Sul provvedimento
Testo completo
28456 / 17 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 1 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONCORRENZA ANTITRUST -Presidente - Dott. MAGDA CRISTIANO Dott. ANDREA SCALDAFERRI Consigliere Ud. 03/10/2017 - CC Dott. AN VALITUTTI Consigliere - 40.28456 R.G.N. 22119/2016 - Rel. Consigliere - Dott. FRANCESCO TERRUSI Rep. Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere - CVA CI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22119-2016 proposto da: SCACCIA BENIAMINO, n.q. di titolare della Cartolibreria Sciacca NO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 33, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO COCCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANPIERO FABRIZI;
- ricorrente -
contro diSANSONETTI AN, n.q. di legale rappresentante STRANO? STRANISSIMO! di TI TO e C. SAS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MIRANDOLA 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO MARZIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI CASALE, ROBERTA RAMACCI;
- controricorrente -
nonchè contro 7 1 DEPOSITI EDITORIALI DI COSMO MALS E C. SNC, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 2 presso lo studio dell'avvocato CRISTINA SALVUCCI, rappresentata e difesa dall'avvocato DAVIDE CALABRO';
- ricorrente successivo - avverso la sentenza n. 1130/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: la corte d'appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, accertava l'esistenza di atti di concorrenza sleale compiuti, ai danni della Strano Stranissimo s.a.s, da Depositi Editoriali di MO MA & c. s.n.c., esercente l'attività di commercio all'ingrosso di libri, da NO SC e da IT D'Itri, titolari di librerie in Frosinone - atti costituiti dalla messa in commercio e dalla vendita di libri scolastici destinati a bambini di scuola elementare, muniti di schede di appendice in contrasto con le disposizioni regolamentari in materia di compilazione degli afferenti libri di testo;
ordinava la cessazione della condotta illecita e la pubblicazione del dispositivo di sentenza su due quotidiani;
contro tale decisione, pubblicata il 22-2-2016, hanno proposto separati ricorsi lo SC e la società Depositi Editoriali, rispettivamente deducendo due motivi e un motivo;
si è costituita resistendo con controricorso la società Strano Stranissimo;
non ha svolto difese il D'Itri.
Considerato che:
Ric. 2016 n. 22119 sez. M1 - ud. 03-10-2017 -2- i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.;
possono essere esaminati unitariamente il primo motivo del ricorso di SC e il motivo unico del ricorso della Depositi Editoriali, entrambi all'identico profilo della relativi prescrizione;
si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2945 e 2947 cod. civ.;
i ricorrenti sostengono che il diritto al risarcimento dei danni si sarebbe dovuto ritenere prescritto per inutile decorso del termine quinquennale di cui