Cass. civ., sez. II, sentenza 30/10/2020, n. 24039
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 5481-2017 proposto da: A F, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA- LE CLODIO 18, presso lo studio dell'avvocato A C F, rappresentata e difesa dall'avvocato GUERINO D'AN- GELO GALLO giusta procura in calce al ricorso;- ricorrente -contro A E, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO 20, presso lo studio dell'avvocato S D E, rappre- sentata e difesa dall'avvocato C I giusta procura in calce al controricorso;A M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell'avvocato L R, che u- nitamente all'avvocato L D F, la rappresen- ta e difende giusta procura speciale con autentica notarile in calce alla memoria;- controricorrenti - avverso la sentenza n. 958/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 21/09/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2020 dal Consigliere Dott. M C;udito il PUBBLICO MINISTERO nella persona Sostituto Procura- tore Generale, Dott. R M, che ha concluso per il rigetto del ricorso udito l'Avvocato A C F per la ricorrente, l'Avvocato C I, per la controricorrente A E, e l'Avvocato L R per la controricorrente A M;RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE Con citazione del 26/6/2004, le germane A M ed A- tieri E convenivano in giudizio la sorella Atieri F dinanzi al Tribunale di Teramo, onde pervenire allo scioglimento delle comunioni ereditarie materna e paterna, evidenziando in parti- colare che la defunta genitrice aveva attribuito alla convenuta, in aggiunta alla quota di legittima, anche la disponibile. Si costituiva la convenuta che chiedeva il rigetto della domanda di divisione, insistendo per la condanna in via riconvenzionale delle attrici al rimborso delle spese sostenute a seguito del de- cesso dei genitori e nell'interesse di tutte le comuniste. Nel corso delle operazioni peritali, e precisamente nella sessio- ne del 28/11/2008, veniva sottoscritto un verbale con il quale si prevedeva il trasferimento di tutti i beni comuni alla conve- nuta, con l'impegno della stessa a versare a titolo di conguaglio alle sorelle la somma di € 200.000,00 cadauna. Ric. 2017 n. 05481 sez. 52 - ud. 09-09-2020 -2- Essendo sorta contestazione tra le parti circa l'efficacia vinco- lante di tale accordo, il Tribunale adito con la sentenza n. n. 452/2009 dell'8 luglio 2009 dichiarava sciolta la comunione e- reditaria alle condizioni concordate nella scrittura privata del 28 novembre 2008, e per l'effetto attribuiva alla convenuta la proprietà esclusiva di tutti i beni immobili, ponendo a suo cari- co il conguaglio determinato in C 200.000,00 a favore di ognu- na delle attrici (così essendosi proceduto alla correzione dell'errore materiale inizialmente contenuto nella sentenza). A seguito di appello di Atieri F, la Corte d'Appello di L'Aquila con la sentenza n. 958 del 21/9/2016 rigettava il gra- vame, condannando l'appellante al rimborso in favore delle ap- pellate delle spese del grado. In primo luogo, disattendeva la censura di nullità della senten- za per violazione della regola di composizione dell'organo giu- dicante di cui all'art. 50 bis c.p.c., rilevando che la domanda proposta atteneva alla sola divisione dei beni relitti, senza che fosse stata posta in discussione la validità del testamento e senza che fosse stata esperita alcuna azione di riduzione. Del pari era disattesa la doglianza che investiva la mancata ri- produzione in sentenza della narrazione dei fatti e delle conclu- sioni delle parti, occorrendo considerare che la sentenza era stata pronunciata dal Tribunale ex art. 281 sexies c.p.c. Quanto alla validità ed efficacia dell'accordo del 28 novembre 2008, la Corte distrettuale reputava che effettivamente fosse stata raggiunta un'intesa volta a regolare i criteri ed i valori per addivenire alla divisione, atteso che nella medesima, alla pro- posta dell'appellante, faceva seguito l'accettazione delle altre condividenti, e precisamente da parte dei rappresentanti di A- tieri E, giusta delega del 27/11/2008 in atti. Ric. 2017 n. 05481 sez. 52 - ud. 09-09-2020 -3- Peraltro, l'appellante non poteva invocare il difetto dei poteri rappresentativi in capo a coloro che dichiaravano di agire in rappresentanza della controparte, anche in considerazione del fatto che l'atto scritto richiamato conferiva ai rappresentanti ogni potere rappresentativo, senza alcuna esplicita esclusione. Inoltre, anche a voler reputare che non vi fosse una valida pro- cura, la rappresentata A E aveva ratificato l'operato dei rappresentanti, con la diffida del 25/2/2009, non avendo alcu- na rilevanza la revoca della proposta da parte dell'appellante, sia perché tale revoca era stata indirizzata ad un terzo (e pre- cisamente al CTU) e non già alle controparti, sia perché la re- voca era intervenuta allorquando era già avvenuta l'accettazione della proposta da parte delle altre condividenti. A ciò andava anche aggiunto che la stessa Atieri F nel corso dell'udienza del 10 febbraio 2009 aveva confermato l'intervenuta conclusione di un accordo in ordine alle modalità di divisione, riferendo unicamente di non essere in grado di a- dempiere agli obblighi ivi assunti. Ne derivava, alla luce delle precedenti considerazioni, che cor- rettamente il Tribunale aveva preso atto dell'accordo interve- nuto, ma che, senza limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere, aveva riscontrato l'idoneità di tale accordo a definire in via transattiva la controversia, provvedendo a scio- gliere la comunione in conformità di quanto concordato tra le parti. Peraltro, le stesse condividenti avevano condizionato l'estinzione delle pretese azionate alla puntuale attuazione de- gli impegni presi nella scrittura, senza che ciò impedisse di ri- scontrare nella stessa la determinazione, anche in via transat- tiva, dei criteri di attribuzione dei beni in natura ed eventual- mente in deroga a quanto previsto dall'art. 718 c.c. Ric. 2017 n. 05481 sez. 52 - ud. 09-09-2020 -4- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Atieri F sulla base di due motivi. A E ed A M hanno resistito con autonomi con- troricorsi. La ricorrente e la controricorrente A E hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza. RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 50 bis n. 6 c.p.c., in relazione agli artt. 713 e 581 c.c., nonché per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discus- sione, quanto all'esistenza del divieto quinquennale della divi- sione imposto dalla testatrice M I. Si deduce che la sentenza di prime cure è stata erroneamente pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica, mentre avrebbe dovuto essere decisa dal Collegio, essendo stata avan- zata una domanda di impugnativa testamentaria. Il motivo è infondato. Premessa la pacifica applicabilità alla vicenda della previsione di cui all'art. 50 bis c.p.c., quanto alle regole di riparto tra col- legio e tribunale in composizione monocratica per la decisione della controversia (la cui introduzione risale al 2004), corret- tamente la Corte d'Appello ha rilevato che la domanda aveva ad oggetto la divisione dei beni caduti nelle successioni dei ge- nitori delle condividenti, dovendosi escludere che fosse stata altresì proposta un'impugnativa testamentaria e mancando la proposizione di un'azione di riduzione, uniche ipotesi per le quali la legge riserva la decisione al collegio delle controversie in materia successoria. A fine di contestare tale assunto, la ricorrente richiama la pre- visione del testamento di M I, madre delle sorelle A- Ric. 2017 n. 05481 sez. 52 - ud. 09-09-2020 -5- tieri, che, oltre ad istituire erede universale la ricorrente nella legittima e nella disponibile, riservando alle altre figlie la sola quota di legittima, ai sensi dell'art. 713 co. 3 c.c. disponeva che la divisione non avesse luogo prima del decorso del termi- ne di cinque anni dalla morte (impregiudicata in ogni caso l'immediata operatività della divisione testamentaria quanto al- la porzione attribuita alla figlia F). Si deduce che le attrici, avvedutesi dell'esistenza di tale dispo- sizione, avevano proposto la domanda di divisione, a pochi mesi dalla morte della madre, invocando l'intervento dell'autorità giudiziaria ai sensi del quarto comma dell'art. 713 c.c. Trattasi quindi di una ribellione alle volontà testamentarie che dà vita ad un'impugnazione del testamento, con la conseguen- te operatività della competenza collegiale del Tribunale. La deduzione non merita accoglimento. In realtà, la stessa richiesta delle attrici di addivenire alla divi- sione, invocando il potere del giudice di permettere la divisione immediata in deroga alla volontà del testatore, lungi dal confi- gurarsi come un'impugnativa del testamento, presuppone in- vece il pieno riconoscimento della sua vincolatività e l'intervento del giudice per superarne i limiti effettuali, sul pre- supposto che solo la deroga consentita dall'autorità giudiziaria permette di disattendere la decisione del testatore di mantene- re vincolati i condividenti nel limite temporale dettato dalla norma in esame. Deve quindi escludersi che l'azione proposta, volta a consentire l'immediata divisione, si configuri alla stregua di un'impugnativa testamentaria idonea a radicare la decisione della lite in capo al collegio, avendo correttamente deciso la causa il tribunale in composizione monocratica. Ric. 2017 n. 05481 sez. 52 - ud. 09-09-2020 -6- Quanto poi alla deduzione secondo cui la sentenza gravata non avrebbe adeguatamente considerato il limite posto dal divieto testamentario di divisione di cui all'art. 713 co. 3 c.c., in di- sparte il rilievo secondo cui tale divieto si ritiene in dottrina che possa essere derogato per effetto dell'unanime decisione dei condividenti, che intendano comunque dare immediata attua- zione alla divisione (attesa la natura disponibile del diritto sca- turente dalla previsione testamentaria), e potendosi quindi in- dividuare la volontà di deroga proprio nella conclusione dell'accordo divisionale posto a fondamento della decisione gravata, va comunque evidenziato, come sottolineato dalla di- fesa della controricorrente, che la norma prevede un termine di sospensione della divisione, termine nella specie fissato in cin- que anni, che risultava ormai già decorso alla data di pronuncia della sentenza di primo grado (8 luglio 2009), avuto riguardo alla data di aperura della successione (20 gennaio 2004), il che permette di affermare che la divisione giudiziale, avente effica- cia modificativa-traslativa (Cass. S.U. n. 25021/2019), sebbe- ne operante in maniera retroattiva, sia intervenuta allorquando il termine dilatorio posto dalla testatrice era ormai decorso.
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