Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/09/2018, n. 22674
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Testo completo
te SENTENZA sul ricorso 14300-2010 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ALESSANDRO RICCIO, S P, NICOLAVALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA EX CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - BANCA CRT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA COLA DI RIENZO
69, presso lo studio dell'avvocato P B, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A G, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 82/2010 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 01/02/2010 R.G.N. 297/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato S P;
uditi gli Avvocati A G e P B. RG n 14300/2010 Fatti di causa La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale che, pronunciandosi sul ricorso proposto dal Fondo Pensioni per il personale dell'ex Cassa di Risparmio di Torino nei confronti dell'INPS, aveva dichiarato che la quota di pensione erogata in forma capitalizzata dal Fondo al momento del pensionamento dei soggetti interessati doveva essere posta a carico della Gestione speciale INPS, istituita con Dlgs n 357/1990,e per l'effetto aveva condannato l'Istituto al pagamento di Euro 45.000.136,74 quali anticipazioni operate dal Fondo nel periodo 1/1/1991-31/12/2007. La Corte territoriale, premesso che, a norma dell'art. 3, comma 2, del d. Igs. 20 novembre 1990 n. 357, "la gestione speciale assume a proprio carico, per ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere all'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990 n. 218, la quota del trattamento stesso determinata secondo le misure percentuali indicate nella tabella allegata al presente decreto", riteneva di dover dare continuità alla pronuncia di questa Corte n. 1093 del 20 gennaio 2006, secondo cui "La Gestione speciale istituita presso l'INPS con d. Igs. n. 357 del 1990 (per i titolari di trattamenti pensionistici già a carico delle forme di assicurazione I V.S. esclusive o esonerative, per i dipendenti da enti creditizi pubblici dei quali era prevista la trasformazione in società per azioni) è tenuta ad assumere a proprio carico la percentuale di cui alla tabella allegata al d. Igs. n. 357 del 1990, riferita al trattamento pensionistico complessivo, goduto dai pensionati con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge n. 218 del 1990, compresa nel medesimo la quota di pensione già eventualmente erogata in forma capitale ai pensionati che l'avessero richiesta, secondo la facoltà statutariamente prevista". Secondo la Corte , infatti, la dizione " trattamento complessivamente erogato", di cui al combinato disposto della L delega n 218/1990 e del dlgs di attuazione n. 357/1990, andava riferita all'intero trattamento pensionistico ,ivi compresa la quota già eventualmente erogata in capitale dal Fondo su richiesta dell'interessato ,ai sensi dell'art 20 del Regolamento.RG n 14300/2010 Avverso la decisione ha proposto ricorso in Cassazione l'Inps con un unico articolato motivo. Ha resistito con controricorso il Fondo Pensioni per il personale della ex Cassa di Risparmio di Torino. Con ordinanza del 18/2/2016 questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art 18, comma 10, del DL n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011, norma sopravvenuta nelle more, secondo cui "L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico della gestione speciale dei trattamenti
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ALESSANDRO RICCIO, S P, NICOLAVALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA EX CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - BANCA CRT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA COLA DI RIENZO
69, presso lo studio dell'avvocato P B, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A G, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 82/2010 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 01/02/2010 R.G.N. 297/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato S P;
uditi gli Avvocati A G e P B. RG n 14300/2010 Fatti di causa La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale che, pronunciandosi sul ricorso proposto dal Fondo Pensioni per il personale dell'ex Cassa di Risparmio di Torino nei confronti dell'INPS, aveva dichiarato che la quota di pensione erogata in forma capitalizzata dal Fondo al momento del pensionamento dei soggetti interessati doveva essere posta a carico della Gestione speciale INPS, istituita con Dlgs n 357/1990,e per l'effetto aveva condannato l'Istituto al pagamento di Euro 45.000.136,74 quali anticipazioni operate dal Fondo nel periodo 1/1/1991-31/12/2007. La Corte territoriale, premesso che, a norma dell'art. 3, comma 2, del d. Igs. 20 novembre 1990 n. 357, "la gestione speciale assume a proprio carico, per ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere all'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990 n. 218, la quota del trattamento stesso determinata secondo le misure percentuali indicate nella tabella allegata al presente decreto", riteneva di dover dare continuità alla pronuncia di questa Corte n. 1093 del 20 gennaio 2006, secondo cui "La Gestione speciale istituita presso l'INPS con d. Igs. n. 357 del 1990 (per i titolari di trattamenti pensionistici già a carico delle forme di assicurazione I V.S. esclusive o esonerative, per i dipendenti da enti creditizi pubblici dei quali era prevista la trasformazione in società per azioni) è tenuta ad assumere a proprio carico la percentuale di cui alla tabella allegata al d. Igs. n. 357 del 1990, riferita al trattamento pensionistico complessivo, goduto dai pensionati con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge n. 218 del 1990, compresa nel medesimo la quota di pensione già eventualmente erogata in forma capitale ai pensionati che l'avessero richiesta, secondo la facoltà statutariamente prevista". Secondo la Corte , infatti, la dizione " trattamento complessivamente erogato", di cui al combinato disposto della L delega n 218/1990 e del dlgs di attuazione n. 357/1990, andava riferita all'intero trattamento pensionistico ,ivi compresa la quota già eventualmente erogata in capitale dal Fondo su richiesta dell'interessato ,ai sensi dell'art 20 del Regolamento.RG n 14300/2010 Avverso la decisione ha proposto ricorso in Cassazione l'Inps con un unico articolato motivo. Ha resistito con controricorso il Fondo Pensioni per il personale della ex Cassa di Risparmio di Torino. Con ordinanza del 18/2/2016 questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art 18, comma 10, del DL n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011, norma sopravvenuta nelle more, secondo cui "L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico della gestione speciale dei trattamenti
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