Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/08/1988, n. 5001

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L'art. 22 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33), estendendo (al secondo comma) alle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali attribuito alle imprese manifatturiere ed estrattive dell'art. 1 del d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977 n. 102, non ha carattere interpretativo bensì innovativo, senza effetti retroattivi. ( Conf 0373/88, mass n 456931; ( Conf 0387/88, mass n 456947; ( Conf 0459/88, mass n 457002; ( Conf 1243/88, mass n 457444; ( Conf 2285/88, mass n 458086; ( Conf 8750/87, mass n 456147; ( Conf 9482/87, mass n 456586; ( Conf 3693/87, mass n 452629; ( Conf 6061/86, mass n 448384; ( diff 1435/88, mass n 457539).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/08/1988, n. 5001
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5001
Data del deposito : 30 agosto 1988

Testo completo

L'art. 22 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33), estendendo (al secondo comma) alle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico il beneficio della fiscalizzazione
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