Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2022, n. 14950

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2022, n. 14950
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14950
Data del deposito : 11 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

re di Composta da fatto - Errore di diritto - Differenze. A S - Presidente - L A S - Consigliere - R.G.N. 26282/2019 E S - Consigliere - M R - Consigliere - Cron.,/ o I A - Consigliere Rel. - UP - 29/03/2022 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26282/2019 R.G. proposto da RISORSE IMMOBILIARI s.r.I., in persona del rappresentante legale, elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte n.32, presso lo studio dell'avvocato G S e rappresentata e difesa dall'avvocato S S, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

LIDI ITALIA s.r.I.;
202z - intimata avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 2527/2019 pubblicata il 30 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2022 dalla o Consigliera I A.

FATTI DI CAUSA

RISORSE IMMOBILIARI S.r.l. ha proposto ricorso per revocazione, illustrato da un unico motivo, avverso l'ordinanza di questa Corte 30 gennaio 2019, n. 2527, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto da RISORSE IMMOBILIARI S.r.l. e inefficace quello incidentale proposto da LIDL s.r.l. avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1491 del 10-24 novembre 2014 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dall'appellata Risorse Immobiliari s.r.I., la quale veniva condannata alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di prime cure, che, nel resto, veniva confermata. Per quanto ancora interessa, LIDL ITALIA, nel dicembre 2009, aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Catania, RISORSE IMMOBILIARI, chiedendo dichiararsi la risoluzione per mutuo consenso del contratto di affitto d'azienda stipulato tra le parti e la condanna della convenuta - locatrice al pagamento di Euro 108.651,86 oltre IVA per lavori eseguiti nell'immobile e materiali forniti;
si costituiva la convenuta formulando, in via riconvenzionale, una domanda di risarcimento del danno per la complessiva somma di Euro 1.798.375,82, a titolo di indennità di avviamento commerciale pagata per liberare l'immobile da una precedente conduttrice, di somme spese per adattare l'immobile alle esigenze della LIDL e di ulteriori spese sostenute al di fuori delle previsioni del capitolato. Il Tribunale, con sentenza del 7/11/2012, rigettò la domanda di LIDL, di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto e di rimborso spese ed accolse la domanda riconvenzionale della convenuta, pronunciando la risoluzione del contratto per inadempimento di LIDL e condannandola al risarcimento dei danni liquidati nell'importo di Euro 777.238,14. La Corte di appello di Catania, pronunciando sull'appello di LIDL, ha ritenuto che, mentre in primo grado la domanda formulata dall'attrice era stata di scioglimento del contratto di locazione per mutuo consenso, in i appello era stato inammissibilmente mutato il petitum (chiedendosi accertare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per l'avverarsi di alcune condizioni risolutive);
ha rigettato poi, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la domanda di risarcimento del danno formulata dall'appellata Risorse Immobiliari, nonché la domanda di rimborso delle spese sostenute da LIDL, ritenute non provate, ha infine condannato Risorse Immobiliari alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali e spese. La causa è stata rimessa alla udienza pubblica fissata al 29 marzo 2022 e poi trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. LIDL, sebbene intimata, non ha svolto difese nel giudizio di revocazione. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo, la società ricorrente lamenta un vizio revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c. tenuto conto che l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto: - quanto al primo motivo, che «Il motivo è inammissibile per inosservanza dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto omette di riprodurre sia direttamente sia indirettamente l'atto di appello avversario, nel secondo caso precisando la parte dell'atto di appello in cui l'indiretta riproduzione troverebbe corrispondenza, sicché la Corte non è messa in grado di verificare sia se l'appello era aspecifico sia se rispetto a quanto in esso articolato e, se del caso, con riferimento alla svolgimento processuale (...) Il motivo (...), risulta, inoltre, anche privo del requisito della chiarezza idoneo ad evidenziare effettivamente la censura contro la sentenza (...)». - quanto al secondo motivo, che «è inammissibile in quanto non identifica in alcun modo la motivazione con cui la corte territoriale avrebbe dato rilievo ai documenti nuovi e comunque perché, in violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non fornisce alcuna individuazione di essi e del loro contenuto. Sicché riesce impossibile percepire quanto si sostiene nella illustrazione come motivo di critica alla sentenza impugnata». - quanto al terzo motivo, che «Nella sua illustrazione, (...) non si coglie una chiara attività dimostrativa delle varie doglianze preannunciate nella intestazione del motivo, ma si rinviene una evocazione di vari sviluppi dello svolgimento processuale, (...) Il motivo non ha la dignità di critica alla sentenza impugnata riconducibile alle censure indicate nella intestazione.». In particolare, parte ricorrente contesta che il ricorso per cassazione fosse carente dei requisiti imposti dall'art. 366 c.p.c., con riferimento al n.6., e ne ripercorre i punti salienti al fine di sottolineare l'evidente errore in cui sarebbe incorsa la Corte.
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