Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2022, n. 20679
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MAGGIO CONCETTO nato a CATANIA il 26/08/1980 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere G A;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore R G che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore Avv. L L B Il difensore presente insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Di Maggio Concetto ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 20/10/2020 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo B) (artt. 490, 477, 482, 61n. 2 cod. pen.) poiché estinto per prescrizione, ed ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo A) (art. 648-bis cod. pen.), rideterminando la pena. Al riguardo, deduce: 1.1. inosservanza, erronea applicazione della legge penale, per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, e 601 cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale, a seguito del rinvio dell'udienza del 14/04/2020 in forza dell'art. 83, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020 in materia di emergenza COVID-19, aveva notificato l'avviso di fissazione dell'udienza del 20/10/2020 a mezzo pec solo al difensore d'ufficio, laddove la disciplina in materia disposta dal codice di rito, la cui applicazione è fatta salva dalle disposizioni emergenziali, avrebbe imposto che la notifica venisse effettata anche all'imputato personalmente. 1.2. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i fatti di cui al capo A), in quanto la Corte territoriale fondava la colpevolezza del ricorrente non su dati probatori, peraltro assenti in atti, bensì su mere presunzioni e "ragionamenti a contrario". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità assoluta ed insanabile per omessa notifica direttamente all'imputato dell'avviso di fissazione del dibattimento in appello, è manifestamente infondato. Invero, la mancata notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza dibattimentale in appello non integra una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., bensì una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. In tal senso, viene in rilievo il principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid- 19, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021 Rv. 281601). Nel caso di specie, risulta che il decreto di citazione per la prima udienza in appello del 14/04/2020, è stato notificato all'imputato ed al difensore d'ufficio;che in forza delle disposizioni introdotte per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19, il processo è stato rinviato d'ufficio all'udienza del 20/10/2020 con decreto emesso fuori udienza e notificato a mezzo pec al difensore d'ufficio;che all'udienza del 20/10/2020, celebratasi alla presenza del difensore d'ufficio che, nelle more era stato nominato di fiducia (il 16/10/2020), questi nulla ha eccepito con riguardo all'omessa notifica all'imputato;pertanto, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, il vizio dedotto risulta sanato. Al riguardo, questa Corte, proprio in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, ha affermato che, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021, Rv. 281601;Sez. 4, n. 46394 del 04/11/2021, Rv. 282554). E tanto a prescindere, comunque, dal fatto che all'udienza del 20/10/2020 l'imputato fosse comunque rappresentato dal difensore di fiducia, avendo questa Corte affermato che il decreto con il quale, ai sensi dell'art. 465 cod. proc. pen., è disposta l'anticipazione o il rinvio del dibattimento fuori udienza non deve essere notificato personalmente all'imputato, già dichiarato contumace o assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta (In motivazione la Corte ha precisato che il legislatore, laddove ha voluto che l'imputato, benché dichiarato contumace o assente, sia destinatario diretto di determinati atti compiuti nel corso del dibattimento, lo ha previsto espressamente).(Sez. 2, n. 8729 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 278426).
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