Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2022, n. 20679

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2022, n. 20679
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20679
Data del deposito : 27 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GG TT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore Avv. Lina Loredana Biancoviso Il difensore presente insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Di GG CO ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 20/10/2020 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo B) (artt. 490, 477, 482, 61n. 2 cod. pen.) poiché estinto per prescrizione, ed ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo A) (art. 648-bis cod. pen.), rideterminando la pena. Al riguardo, deduce:

1.1. inosservanza, erronea applicazione della legge penale, per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, e 601 cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale, a seguito del rinvio dell'udienza del 14/04/2020 in forza dell'art. 83, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020 in materia di emergenza COVID-19, aveva notificato l'avviso di fissazione dell'udienza del 20/10/2020 a mezzo pec solo al difensore d'ufficio, laddove la disciplina in materia disposta dal codice di rito, la cui applicazione è fatta salva dalle disposizioni emergenziali, avrebbe imposto che la notifica venisse effettata anche all'imputato personalmente.

1.2. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i fatti di cui al capo A), in quanto la Corte territoriale fondava la colpevolezza del ricorrente non su dati probatori, peraltro assenti in atti, bensì su mere presunzioni e "ragionamenti a contrario".

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità assoluta ed insanabile per omessa notifica direttamente all'imputato dell'avviso di fissazione del dibattimento in appello, è manifestamente infondato.

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