Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/01/2016, n. 1513
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Il motivo di ricorso per cassazione con cui si censuri la qualificazione della domanda giudiziale operata dal giudice di merito ai fini della individuazione della giurisdizione, si riverbera sempre sull'applicazione delle norme regolatrici della giurisdizione, sicché è riconducibile ai motivi di cui al n. 1 dell'art. 360 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'identificazione della domanda compiuta dal giudice di merito, quale richiesta di risarcimento del danno per il rifiuto di stipulare una convenzione per la cessione di energia elettrica, piuttosto che per l'omessa formulazione di un preventivo per l'allacciamento alla rete elettrica, data la carenza di allegazioni in ordine agli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio).
Sul provvedimento
Testo completo
1513/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Energia elettrica - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Produzione da fonti SEZIONI UNITE CIVILI rinnovabili - Connessine Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: alla rete NE - Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. - Domanda di risarcimento Dott. MASSIMO ODDO Presidente Sezione danni-> Giurisdizione Dott. RENATO RORDORF Presidente Sezione R.G.N. 9138/2013 Dott. SERGIO DI AMATO Presidente Sezione Cron.1513 Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Consigliere Rep. Dott. VITTORIO NOBILE Consigliere - Ud. 09/06/2015 Dott. ANNAMARIA AMBROSIO Consigliere PU CI. Dott. PASQUALE D'ASCOLA 1 Consigliere Rel. Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA - п ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9138-2013 proposto da: S.E.M. Società Energetica Meridionale srl, in 2015 persona del legale rappresentante pro-tempore, 255 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. SPALLANZANI 22, presso 10 studio dell'avvocato DOMENICO TALARICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERRUCCIO AULETTA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NE S.P.A., in persona del procuratore pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 2197/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
uditi. gli Avvocati FERRUCCIO AULETTA e ANTONIO BRIGUGLIO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. R.g.n. 9138-13 (ud. 9.6.2015) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO §1. La s.r.l. S.E.M. Società Energetica Meridionale ha proposto ricorso per cassazione contro l'NE s.p.a. avverso la sentenza del 14 aprile 2012, con cui la Corte d'Appello di Roma, pronunciando ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., ha rigettato l'appello da essa ricorrente proposto avverso la sentenza del 12 aprile 2005, con cui il Tribunale di Roma, provvedendo in primo grado su una domanda introdotta dalla ricorrente nel gennaio del 2000, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione su di essa dell'A.G.O. e l'esistenza sulla controversia della giurisdizione dell'A.G.A. §1.1. La motivazione resa dalla Corte capitolina, che viene enunciata dopo che si è premesso che per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza che deve intendersi qui integralmente riportata>>, ha avuto il seguente tenore: L'appello è infondato. Il difetto di giurisdizione dell'AGO in subiecta materia è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 204/2004 [....], non solo con la sentenza 9727/2003, ma anche con la sentenza 9356/2007. In tale occasione la Corte di Cassazione ha precisato “Alla luce dei principi generali in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a prestazioni, sovvenzioni o finanziamenti della P.A., prima o in mancanza della stipula della convenzione con l'NE per la cessione e lo scambio dell'energia elettrica prodotta da privati con fonti alternative, il produttore non ha un diritto soggettivo alla cessione all'NE dell'energia né alla stipula della convenzione e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo (principio enunciato in un giudizio successivo alla sentenza della Corte cost. n. 292 del 2000 che ha dichiarato incostituzionale l'estensione della giurisdizione esclusiva amministrativa alla materia delle concessioni di cui all'art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998).” (Si rinvia inoltre anche alla esaustiva motivazione della sentenza). Nella fattispecie in 3 Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 9138-13 (ud. 9.6.2015) esame la causa petendi della domanda risarcitoria è costituita espressamente "dal rifiuto a contrarre opposto alla SEM dall'NE" (cfr conclusioni dell'atto di citazione);
in particolare a pagina 4 dell'atto di citazione la SEM ha espressamente dedotto: “La SEM, a questo punto, provvedeva a richiedere all'NE il preventivo di allacciamento alla rete ai fini del vettoriamento e della sottoscrizione della convenzione preliminare per la immissione dell'energia prodotta sulla rete NE necessari per attuare il progetto. Invero l'art. 22.4. della legge 9/1991 dispone che il vettoriamento dell'energia ricavata dai produttori indipendenti da fonti rinnovabili è regolato da apposite convenzioni con l'NE in conformità ad una convenzione tipo approvata con DM 25.9.1992”. Nessun "errore di impostazione”, come lamentato nell'atto di appello o fraintendimento della causa petendi sussiste pertanto nell'impugnata sentenza.>>. §2. Al ricorso per cassazione, che propone tre motivi, l'ultimo dei quali espressamente relativo alla giurisdizione, ha resistito con controricorso l'NE. §3. Le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE §1. Con il primo motivo di ricorso si deduce "motivazione insufficiente e/o contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio". §1.1. L'illustrazione del motivo esordisce sostenendo che la Corte territoriale avrebbe respinto il gravame della SEM in maniera del tutto concisa, mostrando anzitutto di aver dis-percepito il contenuto della domanda attorea e, di conseguenza, scorrettamente statuito sopra la natura giuridica della situazione soggettiva fatta valere dalla odierna ricorrente, con erronea declinatoria della propria giurisdizione>>. Est. Cons Raffaele Frasca R.g.n. 9138-13 (ud. 9.6.2015) Dopo tale incipit, che subito rivela che ci si lamenta della declinatoria della giurisdizione o meglio della conferma di tale declinatoria già fatta dalla sentenza di primo grado, l'illustrazione prosegue nei termini che qui si riassumono: a) al fine di identificare l'errore nella ricostruzione della domanda di tutela nel quale è incorso il Giudice>>, si premette che con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28 gennaio 1992, la SEM era stata autorizzata, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 203 del 1988 ad installare in San Pietro al Tanagro (SA) una centrale di cogenerazione, destinata cioè alla produzione combinata di energia elettrica e calore e, dunque, di una tipologia di impianto assimilata agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, fruitori di incentivi statali;
b) la previsione di incentivi statali alla produzione di energia elettrica mediante impianti di cogenerazione e comunque fonti rinnovabili sarebbe da tenere distinta dalla autonoma capacità di simili impianti di produrla, giacché l'energia prodotta sarebbe un bene dalla cui vendita potrebbe trarsi profitto indipendentemente dalla consecuzione della incentivazione, di modo che la connessione alla rete elettrica dell'impianto di produzione sarebbe per ciò solo essenziale alla concreta operatività tecnico-economica dello stesso>> e di tanto si avrebbe riscontro normativo nell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999, di cui si riproduce il testo;
c) dopo tali asserti, fatta espressa riserva di sviluppare successivamente i riflessi di tale disposizione in termini di riparto di giurisdizione>>, si adduce che da essa si desumerebbe, oltre all'essenzialità della connessione alla rete, la diversa e ulteriore esigenza percepita dal Legislatore di consentire all'operatore economico che voglia entrare nel mercato della produzione dell'energia elettrica di conoscere nel dettaglio i costi della connessione dell'impianto alla rete elettrica, anche al fine di valutare la effettiva economicità dell'iniziativa che egli voglia intraprendere>>, il che 5 Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 9138-13 (ud. 9.6.2015) spiegherebbe l'affidamento ad un'autorità indipendente (l'A.E.E.G.) della regolamentazione dei costi e delle modalità di connessione alla rete degli impianti;
d) si sostiene, quindi, che emergerebbe dagli atti processuali e dai documenti offerti in comunicazione (di cui infra la analitica indicazione) che la odierna ricorrente avesse chiesto ripetutamente ad NE di conseguire il preventivo di allacciamento alla rete elettrica, senza tuttavia ricevere alcun riscontro a tali istanze>> e, quindi, si deduce che una prima richiesta di preventivo per l'allacciamento alla rete NE dell'impianto di cogenerazione era stata avanzata con una comunicazione del novembre 1995 (di cui si riproduce il contenuto, nel quale si fa riferimento ad una conferma della richiesta e si indica la sede di produzione nel giudizio di primo grado) e che una seconda richiesta era stata fatta con lettera del 10 marzo 1998;
e) si asserisce, quindi,che né si potrebbe dire che la domanda avanzata da SEM ad NE potesse essere finalizzata anche a sollecitare l'odierna intimata alla stipula della (ben diversa) convenzione per la vendita dell'energia elettrica.>>, atteso che come la difesa della ricorrente avrebbe già riferito nell'ambito dell'atto introduttivo dell'appello, la pretesa fatta valere da SEM inequivocabilmente verte (va) sulla omessa comunicazione da parte di NE del preventivo di allacciamento, ivi puntualmente dandosi atto come la spiegata domanda di risarcimento del danno fosse “diretta al riconoscimento della illiceità del rifiuto opposto dall'Enel a fornire l'allacciamento ed il preventivo" (cfr. pag. 6 della citazione in appello proposta da SEM).>>;
f) si deduce ulteriormente, poi, in questi termini: nei propri scritti difensivi la odierna ricorrente>> aveva ulteriormente precisato che in nessun modo la predetta domanda risarcitoria poteva dirsi fondata sulla omessa stipula da parte di NE della (diversa) convenzione (di cui al DM 25 settembre 1992) tesa a consentire alle società titolari di impianti di produzione Est. Cons Raffaele Frasca R.g.n. 9138-13 (ud. 9.6.2015) di energia elettrica di vendere l'energia prodotta ad NE;
ciò in quanto, come appunto chiarito (anche) nell'atto di appello, “tale normativa