Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/2021, n. 14322
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Segnala un errore nella sintesiLa sentenza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, riguarda il ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano contro la decisione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) che aveva accolto il ricorso della Linderhof S.r.l. La società aveva contestato il diniego della Provincia riguardo alle domande di concessione per impianti idroelettrici, sostenendo che l'assenza di gare pubbliche non potesse giustificare l'inerzia dell'amministrazione. La Provincia, dal canto suo, ha eccepito la violazione di norme procedurali e la mancanza di decreti attuativi, ritenendo che il TSAP avesse oltrepassato i propri poteri.
Il giudice ha rigettato il ricorso della Provincia, affermando che l'inerzia non fosse giustificabile e che l'amministrazione dovesse avviare il sistema delle gare in conformità con le nuove disposizioni legislative. La Corte ha sottolineato che la normativa vigente imponeva l'obbligo di procedere con le gare per le concessioni idroelettriche, evidenziando l'importanza di un approccio conforme ai principi di concorrenza e trasparenza. Inoltre, ha chiarito che il TSAP non si era sostituito all'amministrazione, ma aveva semplicemente imposto un obbligo di riconsiderazione delle domande in base al nuovo quadro normativo. La decisione ha quindi confermato l'effetto conformativo del giudicato, vincolando l'azione futura della Provincia.
Il giudice ha rigettato il ricorso della Provincia, affermando che l'inerzia non fosse giustificabile e che l'amministrazione dovesse avviare il sistema delle gare in conformità con le nuove disposizioni legislative. La Corte ha sottolineato che la normativa vigente imponeva l'obbligo di procedere con le gare per le concessioni idroelettriche, evidenziando l'importanza di un approccio conforme ai principi di concorrenza e trasparenza. Inoltre, ha chiarito che il TSAP non si era sostituito all'amministrazione, ma aveva semplicemente imposto un obbligo di riconsiderazione delle domande in base al nuovo quadro normativo. La decisione ha quindi confermato l'effetto conformativo del giudicato, vincolando l'azione futura della Provincia.
Sul provvedimento
Testo completo
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3208-2019 proposto da: PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BASSANO DEL GRAPPA
24, presso lo studio dell'avvocato M C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati R V G, M P, J S e L F;
Ie7l9
- ricorrente -
contro
LINDERHOF S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE'
BORSI
4, presso lo studio dell'avvocato F S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A F;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 176/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 06/11/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2020 dal Consigliere M F;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale F S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati L G per delega dell'avvocato M C e F S.
RITENUTO IN FATTO
La società Linderhof a r.l. in data 11.11.2015 inoltrava all'ufficio di elettrificazione della Provincia Autonoma di Bolzano due distinte domande di concessione di impianto idroelettrico, in particolare, con la prima istanza chiedeva di essere autorizzata a derivare dal Rio Solda Stelvio e dal Rio Razoi sulle particelle foglio 2366 e 2396 e dal Rio Trafoi sulle particelle fogli 2366, 2373/2 e particella edilizia 946, con la seconda di derivare dal Rio Solda e dal Rio Razoi sulle particelle fogli 2860/1, 3198/1, 2874 (Rio Solda), 3202 e 2737/1 (Rio Razoi), richieste alle quali il Direttore dell'Ufficio replicava che allo stato erano da ritenersi non ammissibili per non avere l'Amministrazione bandito alcuna gara al fine di attribuire una nuova concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico sui corsi d'acqua in questioni ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 79/1999, come Ric. 2019 n. 03208 sez. SU - ud. 17-11-2020 -2- modificato dalla legge n. 134/2012;
né il Ministero competente aveva emesso i decreti attuativi per stabilire i requisiti, i parametri ed i termini per l'espletamento di siffatte gare. Avverso tali determinazioni insorgeva la Linderhof, dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, chiedendo l'annullamento dei provvedimenti amministrativi, nonché di ordinare alla pubblica amministrazione di trattare le domande in questione sì da concludere il procedimento concessorio, e nella resistenza della Provincia Autonoma di Bolzano, meglio precisata la domanda alla luce dell'art. 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, il Tribunale adito, con sentenza n. 726/2018, accoglieva il ricorso sulla base dei seguenti rilievi: a) la mancata adozione da parte del legislatore dei decreti di attuazione del d.lgs. n. 79 del 1999, art. 12, non poteva giustificare l'inerzia della Provincia Autonoma, essendo stato previsto espressamente dall'art. 1, comma 833, legge n. 205/2017, a modifica dell'art. 12 dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, "Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le Ric. 2019 n. 03208 sez. SU - ud. 17-11-2020 -3- modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario", previsione legislativa che costituiva il superamento dello schema attuativo del d.lgs. n. 79/1999 e che avrebbe dovuto riavviare necessariamente il sistema delle gare;
b) l'obbligo della gara poteva essere adempiuto già a legislazione vigente, facendo applicazione della normativa di settore in tema di acque pubbliche e di contratti (anche di concessione) pubblici, nonché dei principi relativi all'affidamento dei contratti, anche di quelli esclusi (cfr art. 4 d.lgs. n. 50/2016);
c) per quanto sopra esposto, la Provincia doveva riavviare il sistema delle gare o comunque avrebbe dovuto argomentare l'archiviazione sulla base della nuova disciplina. La sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è stata impugnata con ricorso proposto dalla Provincia Autonoma di Bolzano, articolato in tre motivi. La Linderhof s.r.l. ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. c.p.c. in relazione all'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 79/1999 e agli artt. 14 e 15 delle preleggi al codice civile. In particolare, ad avviso della Provincia Autonoma, il TSAP avrebbe fatto applicazione dei principi asseritamente presenti in una sola sentenza a Sezioni Unite, la n. 22356 del 2017, attribuendole un valore interpretativo primario per la risoluzione del caso in esame, senza considerare minimamente il quadro normativo e la giurisprudenza delle Sezioni Unite ormai consolidata in materia che andrebbe in tutt'altro senso. Peraltro dalla disamina della sentenza invocata emergerebbe la non corrispondenza con il caso de quo. Ric. 2019 n. 03208 sez. SU - ud. 17-11-2020 -4- Aggiunge che il TSAP sarebbe, inoltre, incorso nell'errore di fatto di considerare la motivazione sottostante ai provvedimenti impugnati come unitaria, mentre atteneva a due profili, la mancanza di gare in atto e l'assenza di decreti di attuazione. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 79/1999 e agli artt. 31, 117 e 134 c.p.a., oltre che all'art. 112 c.p.c. quale principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, contraddittorietà. In particolare, ad avviso della Provincia Autonoma, nonostante l'originaria parte ricorrente avesse richiesto la condanna della p.a. ad un generico obbligo di facere (sempre in assenza dei decreti attuativi ministeriali), il TSAP, precisato che non "intendeva obbligare comunque la Provincia al rilascio di nuove concessioni ove motivatamente ravvisi l'assenza dei necessari presupposti", rimaneva perplesso quanto alla eccezione di inammissibilità sollevata dalla odierna ricorrente nella comparsa di costituzione del 17.03.2016 laddove asseriva che non era consentita l'imposizione di un facere alla p.a. Aggiunge che allo stato non esiste alcuna norma che possa imporre alla Provincia Autonoma di Bolzano di trattare le nuove domande nel senso voluto dalla Linderhof s.r.l. e nel senso indicato dalla sentenza gravata. Ribadisce
BASSANO DEL GRAPPA
24, presso lo studio dell'avvocato M C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati R V G, M P, J S e L F;
Ie7l9
- ricorrente -
contro
LINDERHOF S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE'
BORSI
4, presso lo studio dell'avvocato F S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A F;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 176/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 06/11/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2020 dal Consigliere M F;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale F S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati L G per delega dell'avvocato M C e F S.
RITENUTO IN FATTO
La società Linderhof a r.l. in data 11.11.2015 inoltrava all'ufficio di elettrificazione della Provincia Autonoma di Bolzano due distinte domande di concessione di impianto idroelettrico, in particolare, con la prima istanza chiedeva di essere autorizzata a derivare dal Rio Solda Stelvio e dal Rio Razoi sulle particelle foglio 2366 e 2396 e dal Rio Trafoi sulle particelle fogli 2366, 2373/2 e particella edilizia 946, con la seconda di derivare dal Rio Solda e dal Rio Razoi sulle particelle fogli 2860/1, 3198/1, 2874 (Rio Solda), 3202 e 2737/1 (Rio Razoi), richieste alle quali il Direttore dell'Ufficio replicava che allo stato erano da ritenersi non ammissibili per non avere l'Amministrazione bandito alcuna gara al fine di attribuire una nuova concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico sui corsi d'acqua in questioni ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 79/1999, come Ric. 2019 n. 03208 sez. SU - ud. 17-11-2020 -2- modificato dalla legge n. 134/2012;
né il Ministero competente aveva emesso i decreti attuativi per stabilire i requisiti, i parametri ed i termini per l'espletamento di siffatte gare. Avverso tali determinazioni insorgeva la Linderhof, dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, chiedendo l'annullamento dei provvedimenti amministrativi, nonché di ordinare alla pubblica amministrazione di trattare le domande in questione sì da concludere il procedimento concessorio, e nella resistenza della Provincia Autonoma di Bolzano, meglio precisata la domanda alla luce dell'art. 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, il Tribunale adito, con sentenza n. 726/2018, accoglieva il ricorso sulla base dei seguenti rilievi: a) la mancata adozione da parte del legislatore dei decreti di attuazione del d.lgs. n. 79 del 1999, art. 12, non poteva giustificare l'inerzia della Provincia Autonoma, essendo stato previsto espressamente dall'art. 1, comma 833, legge n. 205/2017, a modifica dell'art. 12 dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, "Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le Ric. 2019 n. 03208 sez. SU - ud. 17-11-2020 -3- modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario", previsione legislativa che costituiva il superamento dello schema attuativo del d.lgs. n. 79/1999 e che avrebbe dovuto riavviare necessariamente il sistema delle gare;
b) l'obbligo della gara poteva essere adempiuto già a legislazione vigente, facendo applicazione della normativa di settore in tema di acque pubbliche e di contratti (anche di concessione) pubblici, nonché dei principi relativi all'affidamento dei contratti, anche di quelli esclusi (cfr art. 4 d.lgs. n. 50/2016);
c) per quanto sopra esposto, la Provincia doveva riavviare il sistema delle gare o comunque avrebbe dovuto argomentare l'archiviazione sulla base della nuova disciplina. La sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è stata impugnata con ricorso proposto dalla Provincia Autonoma di Bolzano, articolato in tre motivi. La Linderhof s.r.l. ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. c.p.c. in relazione all'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 79/1999 e agli artt. 14 e 15 delle preleggi al codice civile. In particolare, ad avviso della Provincia Autonoma, il TSAP avrebbe fatto applicazione dei principi asseritamente presenti in una sola sentenza a Sezioni Unite, la n. 22356 del 2017, attribuendole un valore interpretativo primario per la risoluzione del caso in esame, senza considerare minimamente il quadro normativo e la giurisprudenza delle Sezioni Unite ormai consolidata in materia che andrebbe in tutt'altro senso. Peraltro dalla disamina della sentenza invocata emergerebbe la non corrispondenza con il caso de quo. Ric. 2019 n. 03208 sez. SU - ud. 17-11-2020 -4- Aggiunge che il TSAP sarebbe, inoltre, incorso nell'errore di fatto di considerare la motivazione sottostante ai provvedimenti impugnati come unitaria, mentre atteneva a due profili, la mancanza di gare in atto e l'assenza di decreti di attuazione. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 79/1999 e agli artt. 31, 117 e 134 c.p.a., oltre che all'art. 112 c.p.c. quale principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, contraddittorietà. In particolare, ad avviso della Provincia Autonoma, nonostante l'originaria parte ricorrente avesse richiesto la condanna della p.a. ad un generico obbligo di facere (sempre in assenza dei decreti attuativi ministeriali), il TSAP, precisato che non "intendeva obbligare comunque la Provincia al rilascio di nuove concessioni ove motivatamente ravvisi l'assenza dei necessari presupposti", rimaneva perplesso quanto alla eccezione di inammissibilità sollevata dalla odierna ricorrente nella comparsa di costituzione del 17.03.2016 laddove asseriva che non era consentita l'imposizione di un facere alla p.a. Aggiunge che allo stato non esiste alcuna norma che possa imporre alla Provincia Autonoma di Bolzano di trattare le nuove domande nel senso voluto dalla Linderhof s.r.l. e nel senso indicato dalla sentenza gravata. Ribadisce
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