Cass. pen., sez. IV, ordinanza 09/11/2020, n. 31067
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: A A nato a MESSINA il 23/10/1993 avverso la sentenza del 15/05/2020 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere A R;FATTO E DIRITTO A A, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza resa il 15.5.2020 dal Tribunale di Messina, che ha applicato al medesimo la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo violazione di legge in ordine alla omessa valutazione degli elementi favorevoli che avrebbero potuto condurre ad un proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
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