Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/02/2020, n. 04983

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/02/2020, n. 04983
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04983
Data del deposito : 25 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 508-2018 proposto da: C S, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA DELLE MILIZIE N

34, presso lo studio dell'avvocato P P, rappresentata e difesa dall'avvocato G P, giusta procura a margine;

- ricorrente -

contro

C D M, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA POLIBIO

15, presso lo studio dell'avvocato G L, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D S, A M, R M, A T, I M, giusta procura in calce;

- controricorrente -

avVerso la sentenza n. 2476/2017 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 05/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2019 dal Consigliere Dott. M T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. K T che ha concluso per il rigetto e l'inammissibilità dei motivi del ricorso. N. 508-18 (27) Fatti di causa La Capasso SRL articola due motivi di ricorso per la cassazione della Sentenza della CTR della Lombardia n.2476/2017 del 13.04.2017 che, confermando la sentenza della CTP di Milano n.257/2015, ha respinto l'appello della società avverso gli avvisi di accertamento riuniti per ICI 2008,2009 e 2010 relativi ad un'area fabbricabile del valore imponibile di €1.161.594,16 , compresa nel PRG in zona omogenea B1 e funzionale SC, avente una superficie di mq 1050 ,con destinazione servizi universitari. Motivi della decisione Con il primo motivo la società lamenta la violazione e/o erronea applicazione degli artt.5 e 6 del D.Lgs. 504/1992 non avendo il Comune, nel determinare il valore del terreno, tenuto conto dei vincoli imposti dalla convenzione stipulata con la società quali la destinazione d'uso consentita - realizzazione di alloggi per studenti universitari ed il numero ristretto di studenti ;
della servitù di uso pubblico costituita a favore del Comune di Milano;della costituzione del vincolo di destinazione e della sua durata ( 20 anni + 20 anni ad eventuale richiesta del Comune;
del ristretto nmero di studenti a cui dare in locazione i posti alloggio ;della predeterminazione di canoni di locazione minimi per tipologia stabiliti in sede regionale. Di tutti questi elementi limitativi del valore dell' area la Commissione non ha tenuto conto;
con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e o erronea applicazione dell'art.360 n.5 cod.proc.civ. per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. In particolare la Commissione non ha tenuto conto della durata del vincolo costituito dalla servitù di uso pubblico e dell'obbligo di locare esclusivamente a studenti. Il Comune resiste con contro ricorso e memoria. I due motivi, che attengono entrambi alla motivazione del provvedimento impugnato e che possono essere esaminati congiuntamente ,vanno dichiarati inammissibili. Va ,innanzitutto, rilevato che l'art.5 comma 5 e l'art.6 del D.Lgs n.504 del 1992 prescrivono che « 5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
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