Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/2014, n. 18316
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In caso di mandato "in rem propriam" che integri una cessione di credito con funzione solutoria, seguito dal fallimento del creditore cedente, l'effetto sostanziale dell'avvenuta cessione, che fa uscire il credito dal patrimonio del fallito prima della dichiarazione di fallimento (salva l'esperibilità della revocatoria fallimentare), non solo preclude l'applicazione dell'art. 78 legge fall., ma neppure legittima gli organi della curatela alla revoca del mandato per giusta causa, ai sensi del secondo comma dell'art. 1723 cod. civ.
Gli stati di avanzamento, i libretti della misurazione e la contabilità relativa ai lavori dati in appalto dalla P.A. sono atti pubblici e non certificazioni amministrative, perché formati da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni per costituire la prova dei fatti giuridicamente rilevanti dai quali derivano obblighi a carico della P.A.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. B G M - Presidente -
Dott. P G B - Consigliere -
Dott. C G - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25773-2008 proposto da:
COMUNE CASERTA 80002210617 in persona del Sindaco p.t., domiciliato ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D'AMBROGIO FERNANDA giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA 00884060526 in persona del legale rappresentante p.t. della filiale di Napoli Dott. F F, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato L M, rappresentata e difesa dagli avvocati B S, S D giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
CURATELA FALL CONSORZIO COINFRA 167;
- intimata -
Nonché da:
CURATELA FALL CONSORZIO INFRASTRUTTURE CO.INFRA. 167 CASERTA, domiciliata ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato D'ANDRIA GENNARO giusta procura speciale a margine del controricorso;
- ricorrente incidentale -
contro
BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA 00884060526 in persona del legale rappresentante p.t. della filiale di Napoli Dott. F F, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato L M, rappresentata e difesa dagli avvocati B S, S D giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente all'incidentale -
e contro
COMUNE CASERTA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2728/2007 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/09/2007, R.G.N. 2587/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;
Udito l'Avvocato FERNANDA D'AMBROGIO;
udito l'Avvocato DOMENICO SINESIO;
udito l'Avvocato GENNARIO D'ANDRIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale, assorbito quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 25 novembre 1994, il Comune di Caserta propose opposizione, davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avverso il decreto ingiuntivo n. 3139/94 del 3 novembre 1994 con il quale il Presidente del predetto ufficio giudiziario -, accogliendo in parte la domanda della Montepaschi Factor Spa, gli aveva ordinato di pagare la somma di L. 3.791.840.837 oltre interessi legali per un credito da concessione in materia di lavori pubblici già vantato dal Consorzio Infrastrutture CO.INFRA, e successivamente ceduto alla Montepaschi in virtù di un contratto di factoring stipulato il 20 dicembre 1991.
La Montepaschi, resistendo alla opposizione, domandò, in via riconvenzionale, il risarcimento del maggior danno per svalutazione monetaria e in corso di causa chiese ed ottenne dal giudice istruttore la concessione della provvisoria esecuzione del decreto. In data 12 gennaio 1995 la Montepaschi propose, nelle forme ordinarie, un'altra domanda giudiziale volta a conseguire la somma di L. 1.906.773.503, negatale in fase monitoria e risultante dalla fattura n. 21 del 9 novembre 1993, emessa a titolo di revisione prezzi sempre nell'ambito del rapporto concessorio. Il Comune, costituitosi, si limitò ad osservare di non avere approvato la revisione prezzi e di non avere potuto neppure eseguire i dovuti riscontri, non avendo ricevuto la fattura.
Riuniti i due procedimenti per ragioni di connessione, dopo l'espletamento di una consulenza tecnico-contabile disposta dal giudice istruttore, con comparsa del 13 marzo 2002 intervenne volontariamente nel processo la curatela del Fallimento del Consorzio Infrastrutture CO.INFRA, chiedendo - sul presupposto della intervenuta dichiarazione di fallimento del cedente pronunciata con sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. del 9 gennaio 1997 - la risoluzione del contratto di factoring e il pagamento in suo favore delle somme ancora spettanti alla società fallita, in applicazione analogica dell'art. 78 della legge fallimentare, con la maggiorazione degli interessi e della rivalutazione monetaria.
2. Con sentenza n. 2735/2002, depositata il 3.10.2002, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accolse la proposta opposizione e, per l'effetto, revocò il decreto ingiuntivo n. 3139 emesso il 3.11.94;
condannò la S.p.A. Montepaschi Factor a rimborsare al Comune di Caserta la somma di Euro 2.110.685,79, eseguita in dipendenza dell'opposto D.I. a cui fu concessa la provvisoria esecuzione;
rigettò la domanda riconvenzionale proposta dalla opposta nel procedimento di opposizione a D.I., nonché le richieste avanzate dalla Curatela del fallimento CO.INFRA, nell'ambito di tale giudizio;
dichiarò il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda della SpA Montepaschi Factor di cui alla causa riunita n 261/95 RG., nella quale era intervenuta la Curatela del Fallimento CO.INFRA., proposta con atto di citazione notificato al Comune di Caserta il 12.1.95, dichiarando che spetta al giudice amministrativo la cognizione della domanda.
Dopo avere rigettato le eccezioni di novità della domanda sollevate dalla Montepaschi e dalla Curatela, con riferimento alle contestazioni mosse in corso di causa dal Comune sulla regolarità dei lavori eseguiti, richiamando le conclusioni a cui era pervenuto il CTU, il Tribunale ritenne che le fatture dal n. 9 al numero 20 dell'anno 1993 emesse dal Consorzio CO.INFRA, sulla base dei S.A.L. predisposti dalla Direzione dei Lavori e vistati dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, per un ammontare di L. 3.791.840.837, non documentavano affatto il credito azionato nel procedimento monitorio e comunque non erano esigibili perché relative a opere contabilizzate ma in realtà non eseguite oppure realizzate in eccesso, cioè mai autorizzate e non rientranti nella previsione di spesa o negli obblighi contrattuali assunti dal Comune di Caserta, oppure realizzate da privati e precisamente dalle cooperative edilizie. Rilevò ancora la nullità, per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c., dei S.A.L. attestanti la contabilizzazione di opere eseguite in aggiunta o eseguite in eccesso senza autorizzazione del committente e ravvisò nella vicenda fatti di rilevanza penale.
Dalla ritenuta insussistenza della pretesa creditoria della Banca il Tribunale fece poi discendere l'infondatezza della pretesa della curatela rigettando la relativa domanda.
3. Contro la decisione, con atto del 22.5.2003, la Banca Montepaschi propose appello chiedendo:
a) di rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, perché inammissibile, improponibile, infondata, in fatto ed in diritto;
b) di accertare l'esistenza del credito della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e condannare, pertanto, il Comune di Caserta a corrispondere, in favore dell'appellante, la somma di Euro 2.749.385,45 oltre accessori;
c) condannare il Comune di Caserta al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria;
d) dichiarare che il pagamento della revisione prezzi rientrava nella giurisdizione dell'A.G.O. e conseguentemente, rimandare le parti innanzi allo stesso Tribunale per l'accertamento dell'esistenza del diritto alla corresponsione della revisione prezzi e per la quantificazione di questa;
e) rigettare la domanda proposta dal Fallimento CO.INFRA, perché inammissibile, improponibile, tardiva ed infondata, in fatto ed in diritto.
Resistette l'Ente locale concludendo per il rigetto dell'impugnazione.
La Curatela fallimentare, costituitasi spiegò appello incidentale insistendo nella domanda di risoluzione del contratto di factoring e di pagamento in suo favore delle somme ancora dovute dal Comune di Caserta in base al contratto e per il resto aderì alle censure mosse dalla Banca contro la sentenza.