Cass. pen., sez. VII, sentenza 05/07/2022, n. 25732

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, sentenza 05/07/2022, n. 25732
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25732
Data del deposito : 5 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITELLO GERLANDO nato a TORINO il 22/01/1975 avverso la sentenza del 06/07/2021 del GIUDICE DI PACE di TORINOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere I S;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di Pace di Torino ha condannato V G alla pena di Euro 500,00 di multa per il delitto di lesioni personali in danno di P D;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
- che con il primo motivo di ricorso è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 16 settembre 2021, il procuratore speciale della parte offesa P D (avvocato B S) ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con accettazione della stessa da parte di questi in data 17 settembre 2021, come da verbali redatti dal Cancelliere dell'Ufficio del Giudice di Pace di Torino;
- che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione>> (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625);
- che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti;
- che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate;
- che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato;
- che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
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