Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 31/10/2019, n. 28066
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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 10959/2012 R.G. proposto da Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;- ricorrente -contro Centro Assistenza CAD La Spezia Sri, rappresentata e difesa dagli Avv.ti S A e M A, con domicilio eletto presso quest'ultima in Roma Piazza Gondar n. 22, giusta procura a margine del controricorso;- controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 25/07/11, depositata 1'11 marzo 2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2019 dal Consigliere G F T. RILEVATO CHE L'Agenzia delle dogane, in relazione all'importazione di diverse partite di curve di riduttori metallici risultate di origine cinese anziché, come dichiarato, filippina, emetteva avviso di rettifica nei confronti dell'importatore, Raccorderie Metalliche Spa, e del CAD La é Spezia Sri, che aveva operato per il primo in regime di procedura domiciliata e, dunque, per l'Ufficio, quale rappresentante indiretto. L'impugnazione proposta dal CAD La spezia Sri era accolta dalla CTP sulla ritenuta sussistenza delle condizioni ex art. 220 lett. b CDC;la sentenza era confermata dal giudice d'appello, che peraltro, escludeva il riconoscimento delle ragioni di sgravio e, invece, riteneva l'intervento operato in posizione di rappresentanza diretta, da cui l'esclusione di ogni responsabilità. L'Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste la contribuente con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale con quattro motivi, poi illustrati con memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 76 CDC e degli artt. da 263 a 267 DAC per aver la CTR ritenuto la società dichiarante aver agito in regime di rappresentanza diretta nonostante che l'importazione fosse avvenuta con il ricorso alla procedura di domiciliazione, da ritenersi incompatibile con tale forma di rappresentanza. 1.1. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 201 CDC dovendosi ritenere che la società risponda dell'obbligazione doganale per fatto proprio, in relazione al fatto oggettivo della presentazione della dichiarazione in dogana in nome proprio e conto terzi.
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