Cass. civ., sez. I, sentenza 17/10/1966, n. 2482
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La ratio della norma dell'art 2830 cod civ - la quale dispone che, se l'eredita e accettata con beneficio d'inventario, o se si tratta di eredita giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali neppure in base a sentenze pronunciate anteriormente alla morte del debitore - risiede nell'intento legislativo di mantenere la par condicio creditorum, in quanto, risultando la garanzia patrimoniale limitata al compendio dei beni ereditari, il quale costituisce un patrimonio separato, ed essendo tale patrimonio destinato alla liquidazione, non sarebbe giustificato che singoli creditori, mediante l'iscrizione di ipoteche giudiziali, possano costituire a loro vantaggio diritti di prelazione. Tale essendo la ratio della norma, questa non puo concernere che esclusivamente i beni su cui i creditori dell'eredita debbono realizzare i loro diritti, rimanendone esclusi quelli che non hanno tale funzione strumentale. Pertanto, nell'ipotesi di un'ipoteca giudiziale iscritta anteriormente, la successiva accettazione con il beneficio d'inventario ne fara venir meno l'efficacia ex tunc limitatamente ai beni che costituiscono ancora l'asse ereditario, ma non anche rispetto a quelli che pure in precedenza figuravano nel patrimonio del de cuius, ma rispetto ai quali e stato riconosciuto il diritto di proprieta di un terzo. In siffatta ipotesi si rende applicabile la disciplina generale in tema di trascrizione, e percio, in particolare, l'ipoteca non e pregiudicata dalla successiva trascrizione di Atti da cui risulta il diritto del terzo, al quale, conseguentemente, l'ipoteca risulta opponibile. ( Cfr 3863/58).*