Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2024, n. 19364
Sentenza
14 marzo 2024
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14 marzo 2024
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Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Sul provvedimento
Testo completo
19364-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez.370/24 Emanuele Di Salvo Alessandro Ranaldi U.P. 14/03/2024 Attilio Mari R.G.N. 44524/2023 Marina Cirese Gennaro Sessa - Relatore - ha pronunziato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da LL AZ MA SA, nata a [...] il [...], CC NA IT, nata a [...] l'[...], ER IA, nato a [...] il [...], ST ZA, nata a [...] il [...], avverso la sentenza in data 06/06/2022 della Corte di appello di Bari;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per intervenuta prescrizione dei reati. RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 06/06/2022 la Corte di appello di Bari, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della propria pronunzia del precedente 09/12/2019, ha riformato la sentenza del Tribunale di Foggia del 29/05/2018, che aveva affermato la penale responsabilità di ST ZA in ordine al solo delitto associativo di cui al capo B, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti della stessa ST ZA, di LL AZ MA SA, di CC NA IT e di ER IA in ordine al delitto associativo e ai delitti-fine loro rispettivamente ascritti per l'intervenuta prescrizione. Nello specifico la Corte territoriale, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero: - con riguardo a LL AZ MA SA, a CC NA IT e a ER IA ha riformato la sentenza di proscioglimento di primo grado, dichiarando i predetti penalmente responsabili del solo delitto-mezzo di cui al capo D, previa riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, ribadendo la declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione in relazione ai delitti-fine loro rispettivamente contestati e condannandoli, per l'effetto, alle pene ritenute di giustizia;
con riguardo a ST ZA, ha confermato la sentenza di condanna di primo grado con riguardo al solo delitto-mezzo di cui al capo B, ha ribadito la declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione in relazione ai delitti- fine egualmente ascrittile e ha mantenuto ferma l'entità della pena in precedenza inflitta.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati, avv.ti Ettore Censano (per LL AZ MA SA) e Luigi Marinelli (per CC NA IT, ER IA e ST ZA), che hanno articolato, nell'interesse dei rispettivi propri, i motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di LL AZ MA SA il suo difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità del delitto-mezzo in contestazione e vizio di motivazione per carenza in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche.
2.2. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di CC NA IT e di ER IA, il loro difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 157 cod. pen. e di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Sostiene segnatamente che la decisione della Corte territoriale sarebbe viziata di nullità per non essere stata rilevata e dichiarata la prescrizione del delitto medio tempore intervenuta.
2.3. Con il secondo motivo del ricorso "de quo" il predetto difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 2 1990 e vizio di motivazione per carenza o illogicità in punto di affermata colpevolezza degli imputati in ordine all'indicato delitto. Osserva, in specie, che nella decisione oggetto d'impugnativa, a fronte di un ristretto numero di persone dedite allo spaccio, facenti parte del medesimo nucleo familiare, sarebbero stati affermati la sussistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e l'inserimento in essa degli imputati in totale assenza di elementi che attestassero l'operatività di un'apposita organizzazione e la consapevolezza dei singoli di far parte della stessa.
2.4. Con il terzo motivo del ricorso il difensore si duole infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 99 cod. pen. Sostiene in particolare che nella decisione della Corte di appello di Bari sarebbe stata illegittimamente denegata l'esclusione della recidiva.
2.5. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di ST ZA, il suo difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norma processuale stabilità a pena di nullità e, in specie, del disposto dell'art. 546 cod. proc. pen. Assume in proposito che con la decisione oggetto d'impugnativa si sarebbe inflitta alla predetta una pena erroneamente determinata, posto che, nel dispositivo, si sarebbe confermata la pena applicata nel precedente grado di giudizio, pur dichiarando prescritti due delitti-fine (di cui ai capi B1 e B5), rispetto ai quali in primo grado era intervenuta condanna.
2.6. Con il secondo motivo del medesimo ricorso il suo difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Sostiene, al riguardo, che con la decisione impugnata si sarebbero affermati l'esistenza di una consorteria dedita al traffico di droga e l'inserimento in essa, con ruolo apicale, dell'imputata in base alle sole dichiarazioni, di dubbia genuinità e tutt'altro che convergenti, rese dai collaboratori di giustizia IE Gianco e FA AR, difettando ulteriori elementi indicativi dell'avvenuta costituzione di un gruppo criminale e della consapevolezza della ST di esservi affiliata.
2.7. Con il terzo motivo del ricorso in oggetto il predetto difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge per mancata valutazione delle concesse attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla ritenuta recidiva. Sostiene, segnatamente, che i giudici di appello, valutando equivalente, nel giudizio comparativo, il peso delle menzionate circostanze, avrebbero eluso la 3 finalità propria della diminuente generica di adeguamento della pena all'entità del caso concreto.
2.8. Con il quarto motivo di tale ricorso il difensore si duole infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.