Cass. civ., sez. II, sentenza 08/02/2022, n. 03895

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 08/02/2022, n. 03895
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03895
Data del deposito : 8 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 16961-2017 proposto da: T S, elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE DELLE BELLE ARTI, 3 SC.A, presso lo studio dell'avvocato M T, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 3559/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A P, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati M T e S T (per delega dell'avvocato M G V), nonché l'avvocato dello Stato PIO G M.

FATTI DI CAUSA

1.L'avvocato S T adì il Tribunale di Roma, esponendo di aver ricevuto incarico dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di svolgere attività di difesa in favore del disciolto Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta. A sostegno della sua domanda di corresponsione dei compensi professionali, l'avvocato T evidenziò di aver stipulato una convenzione in data 19 settembre 2000 per la gestione di oltre quattrocento contenziosi coinvolgenti l'Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta e le sue controllate SAF s.p.a., SIVA s.p.a., Nuramare s.p.a. e RESS s.r.I., convenzione con cui le parti avevano stabilito un compenso in favore del legale pari agli onorari massimi previsti dalla tariffa per le cause di particolare complessità, agli onorari medi per quelle importanti e complesse e agli onorari compresi tra il minimo ed il massimo per quelle ordinaria complessità. Tali condizioni erano state di seguito rinegoziate con la successiva convenzione di "modifica" del 18 marzo 2002, stabilendo l'applicazione degli onorari minimi, salvo che per le liti conclusesi favorevolmente per l'ente, senza nulla prevedere per l'ipotesi di revoca del mandato. La revoca era poi intervenuta ad opera del Ministero Ric. 2017 n.16961 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -2- dell'economia e delle finanze in data 30 maggio 2002. In applicazione della Convenzione del 19 settembre 2000, l'avvocato T aveva domandato la liquidazione dei propri compensi secondo i criteri intermedi del d.m. n. 585/1994 per sei parcelle del complessivo importo di C 51.110,46, con detrazione dell'importo percepito di C 12.695, 37 ed il Tribunale di Roma respinse la domanda. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 3559/2016, depositata il 4 giugno 2016, ha rigettato il gravame avanzato da S T, affermando, tra l'altro, che non sussisteva alcun giudicato esterno sulla liquidazione delle parcelle dedotte in lite (diversi essendo petitum e causae petendi delle controversie oggetto di precedenti decisioni del Tribunale di Roma);
che non vi fosse impugnazione sul valore di giudicato riconosciuto dal Tribunale alla sentenza n. 2465/2005 quanto all'esistenza del contratto di patrocinio e la inapplicabilità della convenzione del 18 marzo 2002 sulla liquidazione al minimo, sicché dovevano determinarsi i compensi alla stregua dei valori medi di cui al dm 585/1994;
che incombeva sull'avvocato l'onere di dar prova delle attività effettivamente svolte. Il ricorso di S T, dopo avere narrato da pagina 1 a pagina 11 le vicende preprocessuali del contratto di patrocinio concluso il 19 settembre 2000 ed i molteplici giudicati esterni inter partes che si invocano, e dopo aver esposto da pagina 11 a pagina 34 cosa avvenne durante il primo grado di giudizio, sempre alla luce di tanti giudicati sopravvenienti, e poi ancora da pagina 34 a pagina 39 cosa avvenne durante il giudizio di appello, propone, da pagina 39 a pagina 49, sedici motivi di censura. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze resiste con controricorso. Ric. 2017 n. 16961 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -3- Il ricorso è stato deciso procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con richiesta di discussione orale. Il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A P ha depositato memoria, chiedendo che il ricorso sia respinto. Anche le parti hanno presentato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

RAGIONE DELLA DECISIONE

Non sussistono le ragioni che possano indurre alla riunione del presente giudizio di cassazione con quelli che si individuano nella istanza del ricorrente, aventi ad oggetto distinte sentenze e che pongono questioni solo in parti connesse, attese le esigenze, sottese all'art. 274 c.p.c., di garantire l'economia e la ragionevole durata dei giudizi.

1.1 motivi dal primo a nono sono tutti relativi alla "inammissibilità della domanda del MEF di applicabilità della legge 14/2009 alla Convenzione 19.9.2000", e così denunciano molteplici violazioni degli artt. 110, 112, 75, 105, 167, 183, 268, 325, 329, 343, 345 c.p.c., 2909 c.c. Le censure assumono il difetto di legittimazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze in conseguenza della legge n. 14 del 2009 ed invocano la "valenza panprocessuale" di infiniti giudicati esterni sul ruolo processuale da attribuire alla società Ligestra o all'E.N.C.C., sul contratto di patrocinio vigente tra le parti, sulla nullità della modifica, riferendosi anche a sentenze di primo grado per i capi non appellati.

1.1. Questi primi nove motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili giacché del tutto privi di specifica riferibilità (art. 366, comma 1, n. 4, Ric. 2017 n. 16961 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -4- c.p.c.) alla ratio decidendi della sentenza impugnata, nel cui percorso logico non rivestono alcun ruolo le vicende di cui alla gestione liquidatoria del soppresso Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta, né quindi l'incidenza delle stesse sulle convenzioni stipulate dal T col Ministero nel 2000 e nel 2002, ovvero gli effetti dell'assunzione delle vesti di soggetto incaricato della liquidazione in capo alla società Ligestra Due a seguito di decreto ministeriale dell'Il novembre 2009. La Corte d'appello di Roma ha negato che vi fosse un giudicato esterno sulla liquidazione delle parcelle dedotte in lite;
ha tuttavia definito sottratto alla propria cognizione, per quanto devolutole coi motivi di gravame, il valore di giudicato riconosciuto dal Tribunale alla sentenza n. 2465/2005 circa l'esistenza del contratto di patrocinio e l'inapplicabilità della convenzione del 18 marzo 2002 sulla liquidazione al minimo, con conseguente determinazione dei compensi oggetto di questa specifica lite (avente ad oggetto le sei parcelle del complessivo importo di C 51.110,46, con acconto percepito di C 12.695, 37) alla stregua dei valori medi di cui al dm 585/1994. Sono poi comunque inammissibili, alla luce dell'art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c. le censure di violazione dei molteplici giudicati esterni formulate dal ricorrente. Trattandosi di giudicati che si assumono formatisi antecedentemente alla sentenza qui impugnata, essi potrebbero dar luogo ad un vizio denunciabile per cassazione ex art. 360 c.p.c. (ciò che il ricorrente fa ipotizzando un error in procedendo per omessa pronuncia) solo specificando di aver all'uopo proposto una apposita eccezione di giudicato esterno davanti alla Corte d'appello, eccezione rimasta poi trascurata dai giudici di merito. Al contrario, l'omesso rilievo d'ufficio del giudicato esterno nel giudizio che ha pronunciato la sentenza impugnata Ric. 2017 n. 16961 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -5- dà luogo all'ipotesi di revocazione prevista dall'art. 395, n. 5, c.p.c., dovendosi intendere l'inciso esistente in tale disposizione "purché la sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione" nel senso, appunto, che si versa nell'ambito della revocazione se si siano verificati l'omessa proposizione dell'eccezione o l'omesso rilievo d'ufficio del giudicato stesso (cfr. Cass. Sez. Unite, 20 ottobre 2010, n. 21493;
Cass. Sez. 1, 14 marzo 1996, n. 2131). Perché sia poi ammissibilmente denunciato per cassazione ex art. 360 c.p.c. la violazione di un giudicato esterno perpetrato dalla sentenza impugnata, occorre altresì che il ricorrente indichi quale affermazione contenuta nella decisione da cassare si ponga in contrasto con la portata della pregressa res iudicata, non potendosi devolvere alla Suprema Corte di riesaminare officiosamente ogni statuizione contenuta nella prima in rapporto ad ogni statuizione contenuta nella seconda. L'ormai conclamata assimilazione del giudicato agli "elementi normativi" e la conseguente sindacabilità sotto il profilo della violazione di legge della sentenza che con esso contrasti non esonerano il ricorrente per cassazione dall'osservanza di quei canoni di specificità del motivo che si esigono comunque per ogni deduzione di violazione o falsa applicazione della legge, in quanto giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico. Le censure trascurano, inoltre, che il giudicato cosiddetto esterno ha connotazioni che lo differenziano nettamente da quello cosiddetto interno, ossia formatosi nell'ambito di un determinato procedimento ancora pendente, ai sensi dell'art. 329, secondo comma, c.p.c., in relazione alle parti non impugnate della sentenza, poiché, mentre il giudicato esterno è rilevabile anche di ufficio e la stessa Corte di cassazione ha il Ric. 2017 n. 16961 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -6- potere di verificarne se ne sussistono i presupposti di fatto, per il giudicato interno ogni accertamento compete esclusivamente al giudice del merito (Cass. Sez. 2, 30/03/1987, n. 3040;
Cass. Sez. 3, 21/05/1996, n. 4676). Da ciò deriva altresì la inammissibilità, agli effetti dell'art. 372 c.p.c., delle produzioni delle sentenze sprovviste del certificato di passaggio in giudicato ex art. art. 124 disp. att. c.p.c. In ogni caso, per le questioni collegate alla legge 27 febbraio 2009, n. 14, basta qui considerare che, a seguito della soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (E.N.C.C.), con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 4 maggio 2000 venne avocato all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti il compito di procedere alle residue operazioni. Tale Ispettorato concluse con l'avvocato T le due convenzioni del 2000 e del 2002. L'art. 9, comma 1-bis, del d.l. 15 aprile 2002, n. 63, aggiunto dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, stabilì la definitiva soppressione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e, conseguentemente, alla lettera c), che "ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato". Tale società con D.M. 27 settembre 2004 venne individuata in Fintecna S.p.a. E' poi intervenuto l'art. 41, comma 16 octies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui: "[a]llo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Ric. 2017 n. 16961 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -7- Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, la società Fintecna o società da essa interamente controllata ne assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni lo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, viene versato al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, determina il compenso spettante alla società liquidatrice, a valere sulle risorse della liquidazione". Infine, con DM dell'Il novembre 2009, la società soggetto liquidatore ai sensi della richiamata normativa è stata individuata nella "Ligestra Due S.r.l. Da tale quadro legislativo è evidente che il Ministero dell'Economia e delle finanze è rimasto nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente disciolto, ne ha affidato la gestione della liquidazione ad una società controllata dallo Stato e risponde delle passività nei limiti dell'attivo della liquidazione, ove si tratti di debiti già contratti dal medesimo Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta. Quanto alla responsabilità nei limiti dell'attivo, fondata sull'art. 41, comma 16 octies, cit. e sull'art. 9, comma 1-ter, cit., essa vale ai fini della successione dello Stato nelle posizioni debitorie già facenti capo al soppresso Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, successione che la legge vuole limitata ai soli beni che residuino alla procedura di liquidazione, con la conseguenza che il Ministero dell'Economia e delle finanze assume soltanto nei limiti dell'attivo la responsabilità Ric. 2017 n. 16961 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -8- patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'ente estinto, già risultanti all'atto della liquidazione. Il mutamento del soggetto passivo delle obbligazioni pregresse contratte dall'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, disposto per legge, e la previsione che lo Stato ne risponda nei limiti dell'attivo della liquidazione, rimangono così comunque giustificati dal ragionevole rischio di insufficienza del patrimonio dell'ente disciolto a soddisfare i creditori, attraverso la realizzazione del principio di concorsualità. La descritta disciplina normativa non può, invece, interpretarsi nel senso che essa estenda ai debiti già contratti direttamente da organi statali una limitazione di responsabilità che renda incerta per i creditori la piena realizzazione dei loro diritti, avendo questi stipulato col Ministero nel convincimento di essere esclusi dalla procedura liquidatoria facente capo all'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta. Non vi è perciò motivo di dubitare della legittimazione passiva del Ministero o di invocare tale limite di responsabilità con riferimento a rapporti giuridici obbligatori che non facevano capo all'ente soppresso, quali quelli derivanti dalle convenzioni di patrocinio stipulate nel 2000 e nel 2002 tra l'avvocato T e l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (ufficio quest'ultimo compreso dapprima nel Ministero del Tesoro e poi nel Ministero dell'economia e delle finanze, quale struttura della Ragioneria generale dello Stato, poi trasformato a seguito del d.l. n. 63 del 2002, e delle leggi n. 311 del 2004, n. 266 del 2005 e n. 296 del 2006, col subentro della società FINTECNA, ed infine soppresso con la legge finanziaria per il 2007). Ai fini di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre aver riguardo al Ric. 2017 n. 16961 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -9- rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l'incarico. La questione della legittimazione passiva del Ministero, per aver esso dato l'incarico di patrocinio all'avvocato T, è peraltro coperta dal giudicato formatosi nell'ordinanza n. 14083/2019 di questa Corte. Sussiste quindi, la legittimazione sostanziale e processuale del Ministero dell'economia e delle finanze per le posizioni debitorie, ed i correlati oneri economici, relativi a compensi per prestazioni professionali, facenti capo non all'ente soppresso ma direttamente alla gestione liquidatoria e contratti nell'ambito di attività espletata in qualità di organo dell'amministrazione statale, mediante struttura costituita dallo stesso Ministero. Il riconoscimento di una legittimazione alternativa del soggetto cui è affidata la gestione della liquidazione e del contenzioso può rispondere soltanto a criteri amministrativo - contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica.
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