Cass. civ., sez. III, ordinanza interlocutoria 30/12/2022, n. 38143
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
iato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 2909/20 proposto da: -) Brera Servizi Aziendali s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato all ’ indirizzo PEC del proprio difensore (avv.antonietta.alongi@pec.temilavoro.it), difeso dall’avvocato A A C in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
-ricorrente -
contro
-) G S, C Z M, Comune di Agrigento;
-intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento 9 luglio 2019 n. 943;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. M R;
viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa A M S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 1993 la società Sicilsud Leasing s.p.a. chiese ed ottenne dal Tribunale di Palermo un decreto ingiuntivo nei confronti dei propri debitori G S e C Z M. Oggetto: confisca urbanistica ex art. 7 l. 47/85 -Opponibilità al creditore ipotecario -compatibilità della soluzione negativa con i princìpi CEDU -Rimessione alle SS.UU.
2. Forte del suddetto decreto ingiuntivo, il 21 gennaio 1994 la società creditrice iscrisse ipoteca su un fondo di proprietà dei debitori, esteso per 1.000 metri quadrati. Dopo l’iscrizione ipotecaria, la Sicilsud cedette il credito, che per effetto di successive, ulteriori cessioni pervenne alfine alla Brera Servizi Aziendali s.r.l.. 3. Otto mesi dopo l’iscrizione dell’ipoteca il Comune di Agrigento con provvedimento del 22 settembre 1994 confiscò (rectius, “acquisì gratuitamente al patrimonio del Comune”) un immobile costruito sul fondo suddetto in assenza di autorizzazione, unitamente “all’area di sedime e pertinenziale” circostante l’immobile abusivo.
4. Approssimativamente venti anni dopo questi fatti, nel 2013, la Brera iniziò l’esecuzione forzata nei confronti del Comune di Agrigento pignorando sia il terreno che il fabbricato su esso realizzato. Il pignoramento del terreno avvenne nei confronti dei debitori;
il pignoramento del fabbricato avvenne nei confronti del Comune.
5. Il giudice dell’esecuzione, fatta eseguire una perizia, con ordinanza 16 giugno 2017 dichiarò “improseguibile” l’esecuzione forzata, sul presupposto che l’acquisizione al patrimonio del Comune dell’immobile abusivo aveva comportato l’estinzione dell’ipoteca iscritta sul fondo sul quale l’immobile era stato edificato. La Brera propose opposizione agli atti esecutivi avverso la suddetta ordinanza.
6. Con sentenza 9 luglio 2019 n. 943 il Tribunale di Agrigento rigettò l’opposizione. Il Tribunale ritenne che: -) l’acquisizione al patrimonio del Comune di un immobile abusivo costituisce un modo di acquisto a titolo originario, con cancellazione di tutti i diritti reali di garanzia gravanti sul bene;
-) nel caso di specie “non sembrano emergere altre aree non colpite dal provvedimento comunale” (provvedimento comunale che, tuttavia, il Tribunale dichiara non essere presente in atti);
-) è irrilevante che il creditore ipotecario non abbia avuto notizia del procedimento ablatorio e del provvedimento che lo concluse, “non avendo alcuna legittimazione ad impugnare” tali provvedimenti dinanzi al giudice amministrativo;
-) infatti il creditore ipotecario, non potendo disporre del bene ipotecato, nemmeno può ritenersi inciso dal provvedimento ablatorio.
7. Il provvedimento del Tribunale è stato impugnato per cassazione dalla società Brera, con ricorso fondato su quattro motivi. Tutte le controparti sono rimaste intimate. Il procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ritiene il Collegio che il quarto motivo del ricorso proposto dalla Brera Servizi Aziendali srl ponga una questione di diritto che è pregiudiziale rispetto alle questioni poste dagli altri motivi di ricorso;
che è di interesse generale e particolare importanza;
e che è stata in passato risolta da questa Corte in termini non più condivisibili alla luce del l’anche sopravvenutodiritto sovranazionale. Per queste ragioni se ne reputa opportuna la rimessione al Primo Presidente, affinché valuti l’eventualità di sottoporre il presente ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte.
2. Col quarto motivo la società ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe violato l’articolo 117 Cost. e l’art. 7 CEDU. Nella illustrazione del motivo si sostiene che la soluzione adottata dal Tribunale ha avuto per effetto di privare il creditore ipotecario, incolpevole ed ignaro, della garanzia reale di cui era titolare. Aggiunge che le garanzie reali dei crediti godono delle medesime guarentigie accordate dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo al diritto di proprietà, con la conseguenza che quelle garanzie non possono essere “espropriate” senza tutele e senza contropartita. Conclude perciò la ricorrente sostenendo che, avendo il giudice nazionale il dovere di interpretare la norma interna in conformità ai princìpi della CEDU, il Tribunale avrebbe dovuto, alternativamente: -) o ritenere nulli i procedimenti ablatori cui il creditore ipotecario non sia stato messo in condizione di partecipare;
-) ovvero consentire al creditore ipotecario di proseguire l’esecuzione anche nei confronti dell’Amministrazione comunale.
3. Il suddetto motivo di ricorso, alla luce dei precedenti di questa Corte in vicende analoghe, dovrebbe dichiararsi infondato. Questa Corte ha infatti più volte affermato che la c.d. “confisca urbanistica”di cui all ’ art. 7 della l. 28.2.1985 n. 47 (applicabile ratione temporis, ed oggi rifluito nell’art. 31, terzo comma, d.p.r.
6.6.2001 n. 380) dà luogo ad un acquisto atitolo originario. Di conseguenza, l’ipoteca iscritta sul bene confiscato si estingue ai sensi dell’art. 2878 c.c.: il bene ipotecato, infatti, per effetto della confisca diviene una res extra commercium e “ perisce giuridicamente” . Ed il “perimento giuridico”
-ricorrente -
contro
-) G S, C Z M, Comune di Agrigento;
-intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento 9 luglio 2019 n. 943;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. M R;
viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa A M S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 1993 la società Sicilsud Leasing s.p.a. chiese ed ottenne dal Tribunale di Palermo un decreto ingiuntivo nei confronti dei propri debitori G S e C Z M. Oggetto: confisca urbanistica ex art. 7 l. 47/85 -Opponibilità al creditore ipotecario -compatibilità della soluzione negativa con i princìpi CEDU -Rimessione alle SS.UU.
2. Forte del suddetto decreto ingiuntivo, il 21 gennaio 1994 la società creditrice iscrisse ipoteca su un fondo di proprietà dei debitori, esteso per 1.000 metri quadrati. Dopo l’iscrizione ipotecaria, la Sicilsud cedette il credito, che per effetto di successive, ulteriori cessioni pervenne alfine alla Brera Servizi Aziendali s.r.l.. 3. Otto mesi dopo l’iscrizione dell’ipoteca il Comune di Agrigento con provvedimento del 22 settembre 1994 confiscò (rectius, “acquisì gratuitamente al patrimonio del Comune”) un immobile costruito sul fondo suddetto in assenza di autorizzazione, unitamente “all’area di sedime e pertinenziale” circostante l’immobile abusivo.
4. Approssimativamente venti anni dopo questi fatti, nel 2013, la Brera iniziò l’esecuzione forzata nei confronti del Comune di Agrigento pignorando sia il terreno che il fabbricato su esso realizzato. Il pignoramento del terreno avvenne nei confronti dei debitori;
il pignoramento del fabbricato avvenne nei confronti del Comune.
5. Il giudice dell’esecuzione, fatta eseguire una perizia, con ordinanza 16 giugno 2017 dichiarò “improseguibile” l’esecuzione forzata, sul presupposto che l’acquisizione al patrimonio del Comune dell’immobile abusivo aveva comportato l’estinzione dell’ipoteca iscritta sul fondo sul quale l’immobile era stato edificato. La Brera propose opposizione agli atti esecutivi avverso la suddetta ordinanza.
6. Con sentenza 9 luglio 2019 n. 943 il Tribunale di Agrigento rigettò l’opposizione. Il Tribunale ritenne che: -) l’acquisizione al patrimonio del Comune di un immobile abusivo costituisce un modo di acquisto a titolo originario, con cancellazione di tutti i diritti reali di garanzia gravanti sul bene;
-) nel caso di specie “non sembrano emergere altre aree non colpite dal provvedimento comunale” (provvedimento comunale che, tuttavia, il Tribunale dichiara non essere presente in atti);
-) è irrilevante che il creditore ipotecario non abbia avuto notizia del procedimento ablatorio e del provvedimento che lo concluse, “non avendo alcuna legittimazione ad impugnare” tali provvedimenti dinanzi al giudice amministrativo;
-) infatti il creditore ipotecario, non potendo disporre del bene ipotecato, nemmeno può ritenersi inciso dal provvedimento ablatorio.
7. Il provvedimento del Tribunale è stato impugnato per cassazione dalla società Brera, con ricorso fondato su quattro motivi. Tutte le controparti sono rimaste intimate. Il procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ritiene il Collegio che il quarto motivo del ricorso proposto dalla Brera Servizi Aziendali srl ponga una questione di diritto che è pregiudiziale rispetto alle questioni poste dagli altri motivi di ricorso;
che è di interesse generale e particolare importanza;
e che è stata in passato risolta da questa Corte in termini non più condivisibili alla luce del l’anche sopravvenutodiritto sovranazionale. Per queste ragioni se ne reputa opportuna la rimessione al Primo Presidente, affinché valuti l’eventualità di sottoporre il presente ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte.
2. Col quarto motivo la società ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe violato l’articolo 117 Cost. e l’art. 7 CEDU. Nella illustrazione del motivo si sostiene che la soluzione adottata dal Tribunale ha avuto per effetto di privare il creditore ipotecario, incolpevole ed ignaro, della garanzia reale di cui era titolare. Aggiunge che le garanzie reali dei crediti godono delle medesime guarentigie accordate dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo al diritto di proprietà, con la conseguenza che quelle garanzie non possono essere “espropriate” senza tutele e senza contropartita. Conclude perciò la ricorrente sostenendo che, avendo il giudice nazionale il dovere di interpretare la norma interna in conformità ai princìpi della CEDU, il Tribunale avrebbe dovuto, alternativamente: -) o ritenere nulli i procedimenti ablatori cui il creditore ipotecario non sia stato messo in condizione di partecipare;
-) ovvero consentire al creditore ipotecario di proseguire l’esecuzione anche nei confronti dell’Amministrazione comunale.
3. Il suddetto motivo di ricorso, alla luce dei precedenti di questa Corte in vicende analoghe, dovrebbe dichiararsi infondato. Questa Corte ha infatti più volte affermato che la c.d. “confisca urbanistica”di cui all ’ art. 7 della l. 28.2.1985 n. 47 (applicabile ratione temporis, ed oggi rifluito nell’art. 31, terzo comma, d.p.r.
6.6.2001 n. 380) dà luogo ad un acquisto atitolo originario. Di conseguenza, l’ipoteca iscritta sul bene confiscato si estingue ai sensi dell’art. 2878 c.c.: il bene ipotecato, infatti, per effetto della confisca diviene una res extra commercium e “ perisce giuridicamente” . Ed il “perimento giuridico”
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