Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2024, n. 32039

CASS
Sentenza
8 luglio 2024
0
0
05:06:40
CASS
Sentenza
8 luglio 2024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Integra il delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, che rimane assorbito nel primo, la condotta dell'agente che ometta di versare in favore di figli minori l'assegno liquidato in sede civile, in quanto il reato di cui all'art. 570-bis cod. pen. richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, mentre quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare richiede che da tale inadempimento consegua la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2024, n. 32039
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32039
Data del deposito : 8 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento