Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/05/2022, n. 14049
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23480/2019 R.G. proposto da COMUNE DI RODI GARGANICO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. L D e M P, con domicilio eletto in Roma, via F. Confalonieri, n. 5, presso lo studio dell’Avv. Maria Sa- ra Derobertis;– ricorrente – contro EUROVACANZEVILLAGGI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. D B, rappresentata e difesa dall’Avv. R D S- ne, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 23480/2019 Numero sezionale 14/2022 Numero di raccolta generale 14049/2022 – controricorrenteData pubblicazione 04/05/2022 – per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al- la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, iscritto al n. 1248/2019 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2022 dal Consigliere G M;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostitu- to Procuratore generale M V, che ha chiesto la dichiarazione della giurisdizione del Giudice amministrativo. FATTI DI CAUSA 1. L'Eurovacanzevillaggi S.r.l. ha proposto ricorso alla Commissione Tri- butaria Provinciale di Foggia, per sentir annullare l'ordinanza n. 7535 del 13 luglio 2019, con cui il Sindaco di Rodi Garganico ha disposto, ai sensi dell'art. 15-ter del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 33 del 12 luglio 2019, la revoca della SCIA n. 888 del 26 agosto 2015 per accertate inadempienze tributarie supe- riori ad Euro 10.000,00. A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che l'Amministra- zione ha esercitato un potere non previsto dalla legge richiamata, aggiun- gendo che il regolamento è stato dichiarato immediatamente esecutivo in difetto di urgenza. Ha chiesto inoltre la disapplicazione del regolamento, so- stenendo che l'art. 15-ter cit. non consente agli enti locali di verificare di propria iniziativa la regolarità nel pagamento dei tributi da parte di tutti i contribuenti iscritti all'Anagrafe tributaria e di revocare le licenze nei con- fronti di coloro che risultino inadempienti, ma li autorizza a non concedere licenze o rinnovi e permanenze in esercizio a coloro che ne facciano richie- sta dopo la sua entrata in vigore e non siano in regola con i pagamenti. 1.1. Si è costituito il Comune, ed ha eccepito in via pregiudiziale il difet- to di giurisdizione del Giudice adìto, affermando che la controversia è devo- luta alla giurisdizione del Giudice amministrativo. 2 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 23480/2019 Numero sezionale 14/2022 Numero di raccolta generale 14049/2022 2. Con atto notificato il 23 luglio 2019, il Comune ha proposto ricorso Data pubblicazione 04/05/2022 per regolamento di giurisdizione, illustrato anche con memoria, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del Giudice amministrativo. L'Eurovacanzevillaggi ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del Giudice tributario. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Premesso che l'impugnazione proposta dall'Eurovacanzevillaggi ha ad oggetto un'ordinanza sindacale emessa nell'esercizio di un potere di autotu- tela, con cui è stata disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della attività ricettivo-turistica, il Comune osserva che, trattandosi di un atto di secondo grado, incidente su un precedente atto autorizzativo e giustificato dal sopravvenuto difetto dei requisiti prescritti per il mantenimento in eser- cizio dell'attività, la controversia è devoluta alla giurisdizione generale di le- gittimità del Giudice amministrativo. Aggiunge che tale devoluzione trova conferma nella ratio dell'art. 15-ter del d.l. n. 34 del 2019, consistente nel dotare i Comuni di uno strumento volto a contrastare diffusi fenomeni di evasione dei tributi locali, sostenendo che, a differenza di quanto accade per l'imposizione tributaria, nel caso in esame non viene in considerazione un rapporto paritetico tra il Comune ed il contribuente, ma un potere autorita- tivo dell'Amministrazione, che degrada la posizione del privato ad interesse legittimo. Precisato infine che l'irregolarità nel pagamento dei contributi co- stituisce soltanto il presupposto per l'esercizio del predetto potere, afferma che la controversia in esame esula dall'ambito della giurisdizione tributaria, definito dall'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non avendo ad og- getto l'impugnazione di uno dei provvedimenti indicati dall'art. 19 del mede- simo decreto, ma il provvedimento di revoca dell'autorizzazione amministra- tiva all'esercizio di un'attività d'impresa.
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