Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2023, n. 02571
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BE IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTIAPPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
1.1 procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore r squale Serrao D'Aquinol di ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso;
_ Al difensore/Avv. Paolo Carrino, insisteva per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 420 bis e ss. cod. proc. pen.): sarebbe nulla la citazione a giudizio in appello, in quanto le notifiche sarebbero state effettuate al domicilio eletto presso il difensore di ufficio, senza che fossero emersi elementi che indicassero che il ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento.
2.2. Violazione di legge (art. 136 cod. pen.): sarebbe illegittimo il verbale di udienza in appello) in quanto carente della indicazione dei nominativi dei membri del collegio, del nominativo dell'imputato, dell'orario di apertura e chiusura della camera di consiglio oltre che della sottoscrizione del Presidente e del cancelliere. Si tratterebbe di nullità a regime intermedio deducibile