Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/02/2014, n. 3661

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Il giudicato amministrativo, di rigetto della domanda di annullamento di un decreto di espropriazione, non preclude al privato di far valere dinanzi al giudice ordinario la responsabilità dell'amministrazione, per danni cagionati da un comportamento materiale di apprensione e trasformazione del bene posseduto, compiuto in carenza assoluta di potere, in ragione della dedotta giuridica inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità, dal momento che il giudicato, per quanto copra sia i vizi dedotti che quelli deducibili, si forma, normalmente, sulla mancanza nel ricorrente del diritto ad ottenere l'annullamento (costituente il bene della vita cui tendeva la domanda), non anche sulla inesistenza giuridica del medesimo atto, derivante dall'essere stato adottato dalla P.A. in carenza di potere, salvo il caso in cui il giudice si sia pronunciato anche su tale questione pur difettando, eventualmente, di giurisdizione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/02/2014, n. 3661
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3661
Data del deposito : 17 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -
Dott. BERRUTI Giuseppe M. - Presidente di Sez. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20264-2012 proposto da:
GINEFRA PIETRO, GINEFRA DOMENICO, il quale agisce non in proprio, ma in nome e per conto della madre AC IA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso il dott. MARCO GARDIN, rappresentati e difesi dagli avvocati RICCARDI LUCIO, URSINI PIETRO, per delega in calce al ricorso;

- ricorrenti -

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 780/2012 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito l'Avvocato Federico DI MATTEO dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso principale, assorbimento del ricorso incidentale, rimessione alla sezione competente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 22 aprile 2008, il Tribunale di Bari dichiarò il suo difetto di giurisdizione e la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda, proposta dai signori FR RO e TA RI nei confronti del Ministero delle Infrastrutture, di restituzione di un suolo di loro proprietà, oggetto di procedura ablatoria perché destinato alla costruzione di un C.P.T., nel corso della quale era stato occupato e trasformato in via usurpativa.

2. La sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello di Bari con sentenza 28 giugno 2012. A sostegno dalla giurisprudenza del giudice amministrativo la corte ha osservato che, nella fattispecie, la trasformazione del bene degli attori per realizzarvi un C.P.T. era avvenuta in costanza di dichiarazione di pubblica utilità non divenuta inefficace, perché l'impugnazione degli atti della procedura ablatoria, tra i quali la dichiarazione di pubblica utilità, era stata respinta dal TAR di Bari con la sentenza 8 marzo 2006, non impugnata.

3. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, gli attori ricorrono per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria.
Resiste il ministero con controricorso e ricorso incidentale per un

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