Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2022, n. 36291
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to la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: CC VA, nato a [...] [...], avverso l'ordinanza del 14/03/2022 del Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, avv. Renato Arcidiacono che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Torino, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emesso il 15 ottobre del 2021, che aveva disposto nei confronti del ricorrente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ex art. 648-quater cod.pen., del profitto dei contestati reati di riciclaggio (capi 8, 9 e 10 della imputazione provvisoria), consistente in denaro, monili o immobili rinvenuti nella sua disponibilità fino alla concorrenza di euro 1.832.241,54. Il ricorrente, come altri coindagati, è stato sottoposto anche alla misura cautelare personale della custodia in carcere.
2. Ricorre per cassazione CC VA, deducendo violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, requisito sul quale, secondo il ricorrente, il Tribunale e l'ordinanza genetica non avrebbero speso alcuna parola, violando il principio di diritto fissato dalla più recente giurisprudenza di legittimità che impone l'obbligo di motivazione sul punto anche ai casi di sequestro come quello per cui si procede (si cita la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 36959 del 2021, Ellade).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. Il principio di diritto richiamato dal ricorrente ed anche dal Tribunale è stato espresso da Sez. U, n. 36959 del 2021, Ellade. Secondo tale statuizione, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240