Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/11/2018, n. 28590

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/11/2018, n. 28590
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28590
Data del deposito : 8 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

SENTENZA sul ricorso 18803-2016 proposto da: S P, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI

132, presso lo studio dell'avvocato V M, rappresentata e difesa dall'avvocato C C, giusta delega in atti;
2018

- ricorrente -

2370

contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.,(già SE.RI.T. SICILIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE ANGELICO

78, presso lo studio dell'avvocato A I, rappresentata e difesa dall'avvocato D C, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 87/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 16/02/2016 R.G.N. 1097/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. R A;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per inammissibilità e in subordine rigetto;
udito l'Avvocato C C;
udito l'Avvocato A I per delega Avvocato D C.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Ragusa, ritenute infondate le preliminari eccezioni (difetto di legittimazione processuale del procuratore speciale di S, A F, posto che il potere di rappresentanza sia processuale che sostanziale era stato al medesimo conferito dal Presidente della società;
inammissibilità dell'eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso), aveva ritenuto l'infondatezza della tesi secondo cui sarebbe stato sottoscritto un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato, per essere stato fatto riferimento, nella comunicazione inviata il 27.3.2002 dalla s.p.a. Riscossione Sicilia a Sapuppo Fro* all'assunzione con contratto di formazione e lavoro in modo chiaro e non equivocabile;
aveva escluso la nullità del contratto per difetto di sottoscrizione da parte della società, per avere quest'ultima documentato che il contratto di formazione e lavoro era stato sottoscritto da Alessio C nella qualità di direttore responsabile dell'Ufficio Personale e Formazione e non potendo dubitarsi che lo stesso ne avesse il potere rappresentativo, avendone, peraltro, il consiglio di amministrazione ratificato l'operato, con verbale del 16.2.2009;
aveva disatteso le eccezioni relative alla mancata consegna del progetto formativo ed alle irregolarità dello stesso, in quanto nel contratto di assunzione la ricorrente aveva sottoscritto la dichiarazione di avvenuta consegna di copia del programma formativo di cui al progetto;
aveva ritenuto, quanto alle denunciate carenze formative, che la società avesse documentato lo svolgimento della formazione teorica per complessive ore 86 (superiori alle 80 previste), tramite produzione delle schede di partecipazione ai corsi, sottoscritte dalla lavoratrice, documenti attestanti lo svolgimento della formazione prevista, impartita come da progetto, nel primo anno di servizio, e dotate di valore di confessione i stragiudiziale ex art. 2735 c.c.;
aveva osservato che le dichiarazioni testimoniali raccolte avevano confermato anche la formazione pratica (teste di Martino) in relazione alla sede di Ragusa, ma da estendere anche a quella di Vittoria, laddove altro teste aveva riferito circostanze apprese dagli stessi neo assunti;
aveva evidenziato che, anche nell'ipotesi di parziale divergenza dal programma delineato dal progetto, non era configurabile un inadempimento tale da giustificare la conversione del contratto, non essendone stata compromessa la funzione, avendo la formazione pratica integrato solo un aspetto dell'attività formativa senza tuttavia esaurirla.

2. Con sentenza del 16.2.2016, la Corte di appello di Catania respingeva il gravame proposto da Sapuppo Paola avverso la decisione del Tribunale di Ragusa, che aveva rigettato la domanda della lavoratrice.

3. Quanto al riproposto rilievo di difetto di legittimazione processuale e sostanziale del procuratore speciale, osservava che la società si era costituita in primo grado in persona del suo Procuratore Speciale, dott. A F, giusta procura rilasciata dal Presidente della società ed autenticata dal Notaio B il 25.3.2008, con conferimento di incarico ad esercitare in via ordinaria i poteri relativi alla gestione tecnico amministrativa della società - con facoltà di delega - e poteri di rappresentanza della stessa in giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria.

4. In ordine al dedotto difetto di rappresentanza in capo al dott. C, funzionario che aveva sottoscritto, per conto di S, la lettera di assunzione, pur sussistendo in materia di contratto di formazione e lavoro il requisito della forma scritta, previsto all'art. 8, comma 7, I. 407/90, secondo la Corte lo stesso doveva ritenersi soddisfatto allorchè l'assunzione fosse stata effettuata, come nella specie, per iscritto, con atto, contenente anche il progetto formativo, consegnato al dipendente. La società, con verbale del C.d.A. del 16.2.2009, aveva provveduto a ratificare, ai sensi dell'art. 1399 c.c., con efficacia ex tunc, tutti i contratti di formazione-lavoro stipulati in esecuzione di delibera del C.d.A. e sottoscritti da funzionari cui non era stato appositamente conferito il potere di rappresentanza della società, dando per rato e valido il loro operato. Nella specie era indubbio che la società avesse pienamente accettato l'operato del Direttore responsabile dell'ufficio personale e formazione, dott. C, avendo tenuto per valido tutto quanto pattuito inizialmente, con delibera di ratifica dell'operato del sottoscrittore, e con contegno successivo confermativo della volontà espressa in sede di ratifica.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi