Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2018, n. 32055

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2018, n. 32055
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32055
Data del deposito : 12 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D R, nato il 10/10/1977 Torino avverso la sentenza del 13/02/2017 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S T, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio in punto di sospensione condizionale della pena.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 5 febbraio 2016, la Sezione Seconda di questa Corte - chiamata a decidere il ricorso avverso la sentenza del 27 febbraio 2015 con cui la Corte d'appello di Napoli, previa eliminazione della recidiva ritenuta dal primo giudice, aveva ridotto la pena inflitta a R D per il reato di truffa ascrittogli, con concessione della sospensione condizionale - ha annullato con rinvio detto provvedimento limitatamente alla esclusione della recidiva ed alla concessione della sospensione condizionale della pena, dando atto in motivazione che il Collegio partenopeo non aveva subordinato l'applicazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi a norma dell'art. 165, comma secondo, cod. pen.

2. Con la decisione in epigrafe, la Corte distrettuale - pronunciandosi in sede di rinvio -, da un lato, ha rilevato l'erroneità della disposta disapplicazione d'ufficio della recidiva ed ha, pertanto, confermato la pena originariamente inflitta dal giudice di primo grado;
dall'altro lato, ha evidenziato come, dalla lettura del casellario, si evinca che D ha già beneficato due volte della sospensione condizionale della pena, di tal che non v'è più spazio per l'applicazione del beneficio in parola.

3. Nel ricorso proposto dal suo patrono, R D chiede l'annullamento della sentenza per violazione di legge penale in relazione agli artt. 164 e 165 cod. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto erroneamente che l'imputato abbia già ottenuto due volte la sospensione condizionale, atteso che il Gup del Tribunale di Taranto (nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 22 gennaio 2007) ha concesso il beneficio previo riconoscimento della continuazione con i fatti già giudicati con pena sospesa dal Gup del Tribunale di Vicenza (con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 28 settembre 2006).

2.2. Nei motivi aggiunti, il patrono del D chiede l'annullamento della sentenza per avere la Corte d'appello omesso di verificare la disponibilità dell'imputato a prestare l'attività non retribuita, unico punto oggetto di devoluzione nel giudizio di rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al
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