Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/11/2018, n. 30019
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Testo completo
Svolgimento del processo
La Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 17/01/2010, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio e depositata il 27.1.2010.
Ha rappresentato che erano notificati alla M. s.p.a. quattro avvisi di accertamento, relativi agli anni d'imposta 2002-2004, ai fini Irap, Ires ed Iva. Gli accertamenti erano stati originati da una verifica fiscale eseguita presso la società dalla Guardia di Finanza, esitata nel pvc consegnato il 14.07.2006. Con la verifica era stata rinvenuta documentazione extracontabile consistente in prospetti relativi alla rilevazione periodica delle giacenze reali del carburante, in cui la società commerciava, a fronte dei valori delle giacenze riportati nella contabilità (risultanti dai registri di carico e scarico). Dal confronto delle diverse misure, reali e contabili, con accertamento induttivo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, erano stati accertati i maggiori redditi e la maggiore iva dovuta.
La società aveva proposto quattro distinti ricorsi, contestando sia i risultati, sia la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni evidenziate dall'Ufficio. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 400/35/2007, riuniti i ricorsi, li respingeva. La contribuente appellava la sentenza con quattro distinti ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, riuniti gli appelli, li accoglieva, annullando gli atti impositivi.
Avverso la pronuncia del giudice regionale l'Ufficio ha formulato tre motivi di ricorso, censurando:
con il primo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 60, art. 329 c.p.c., comma 2 e artt. 338 e 358 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e dunque la nullità della sentenza per violazione