Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2022, n. 23218
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 20133-2018 proposto da: C M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO
44, presso lo studio dell'avvocato R M, rappresentata e difesa dall'avvocato A B;
- ricorrente -
contro
RANDSTAD ITALIA S.P.A. (già VEDIOR AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto Somministrazione di lavoro R.G.N. 20133/2018 Cron. Rep. Ud. 10/05/2022 PU domiciliata in ROMA, VIA
DELLE TRE MADONNE
8, presso lo studio dell'avvocato M M, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO GABRIELE QUARTO, FRANCESCO ROTONDI;
- controricorrente -
nonchè
contro
VODAFONE AUTOMOTIVE S.P.A. (già COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUNGOTEVERE MICHELANGELO
9, presso lo studio dell'avvocato L B, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANPAOLO VALCAVI, NICCOLO' ANTONINO GALLITTO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2170/2017 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 03/01/2018 R.G.N. 427/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2022 dal Consigliere Dott. C P;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
Fatti di causa
1. M C ha agito in giudizio per far accertare la nullità o l’illegittimità dei rapporti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi con la Vedior Agenzia per il Lavoro s.p.a. il 25.9.2007 e il 4.1.2008 e delle relative proroghe e l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della utilizzatrice Cobra Automotive Technologies s.p.a., con condanna di quest’ultima alla riammissione in servizio e di entrambe le società a corrispondere la retribuzione maturata dalle date di cessazione dei singoli rapporti fino all’effettivo ripristino.
2. Il Tribunale di Varese ha parzialmente accolto la domanda della lavoratrice, ha dichiarato la nullità del contratto di somministrazione del 4.1.2008, ha dichiarato costituito con la società utilizzatrice un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 7.1.2008 ed ha condannato quest’ultima alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno.
3. La Corte d’appello, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande della lavoratrice.
4. Ha ritenuto che le causali (“ragioni di carattere produttivo: incremento sensori ultrasuoni”) indicate nei contratti conclusi tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore, identiche nella loro formulazione a quelle indicate nei contratti conclusi tra l’agenzia e la lavoratrice, non fossero affette da genericità ma contenessero precise motivazioni sulla necessità dell’utilizzatore di avvalersi di un lavoratore somministrato a termine;
che il controllo del giudice, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 276 del 2003, fosse limitato alla verifica di effettività della causale;
che nel caso di specie il documento n. 3 prodotto dalla società utilizzatrice, costituito da un grafico sui dati produttivi nel periodo interessato (anni 2007 e 2008), dimostrasse l'effettività delle esigenze indicate nelle causali in esame, cioè i picchi di incremento relativi alla produzione di ultrasuoni;
che tali dati trovassero riscontro nelle dichiarazioni testimoniali assunte;
che dalle prove raccolte era inoltre emerso come la signora Calvi fosse stata effettivamente adibita alle mansioni correlate alle esigenze indicate nei contratti in esame, cioè di operaia addetta all’assemblaggio, al collaudo e al confezionamento.
5. La Corte territoriale ha ritenuto provata la specificità e l'effettività della causale giustificatrice della apposizione del termine sia in relazione al contratto di somministrazione del 4.1.2008 e sia in relazione al contratto sottoscritto il 25.9.2007, per il quale era stato proposto appello incidentale da parte della lavoratrice.
6. Avverso tale sentenza M C ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. La Vodafone Automotive s.p.a. (già Cobra Automotive Technologies s.p.a.) e la Randstadt (già Vedior Agenzia per il Lavoro s.p.a.) hanno resistito con distinti controricorsi.
7. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 8. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per carenza di motivazione.
9. Premesso che la clausola giustificativa dell’apposizione del termine ai contratti di somministrazione era relativa ad un “incremento sensori ultrasuoni”, si rileva l’errore della Corte d'appello per aver accertato l’esistenza di una ragione diversa, cioè i “picchi di incremento relativi alle produzioni di ultrasuoni”. Si osserva, inoltre, come i giudici di appello abbiano tratto dal doc. n. 3 prodotto dalla società utilizzatrice dati (“nel primo semestre del 2007 sono stati prodotti 100.000 sensori, cioè 50.000 a trimestre;
nel secondo semestre del 2007 sono stati prodotti 140.000 sensori, cioè 70.000 a trimestre;
nel primo trimestre del 2008 sono stati prodotti 85.000 sensori) dal medesimo non ricavabili, atteso che lo stesso si limita a riportare a consuntivo la produzione dei due semestri dell'anno 2007 e del primo trimestre dell'anno 2008. Si reiterano le censure già sollevate nei due gradi di merito sulla inidoneità probatoria del documento in esame in quanto privo di sottoscrizione, di riferimenti obiettivi atti a dimostrare la veridicità e l'esattezza dei dati in esso contenuti nonché privo di un parametro per il raffronto con la situazione antecedente all'anno 2007, necessario a consentire la verifica della sussistenza di un effettivo incremento produttivo. Si osserva come solo i dati sulla produzione precedente e successiva rispetto agli anni riportati nel documento in esame avrebbero potuto dimostrare la necessità solo temporanea della prestazione lavorativa della signora Calvi. Si definisce illogica e incongruente la motivazione della sentenza d'appello per aver ritenuto che l'incremento di produzione riguardasse la fornitura per la casa automobilistica Ford, come riferito da uno dei testimoni, pur in assenza di qualsiasi riferimento in tal senso nel doc. n. 3;
inoltre per aver ritenuto che le mansioni svolte dalla Calvi e descritte dal teste Moccia come relative all’assemblaggio, confezionamento e collaudo degli antifurti attenessero alle esigenze produttive indicate nella causale del contratto sebbene queste riguardassero i “sensori ultrasuoni”. 10. Il motivo è infondato. Le critiche mosse dalla parte ricorrente investono, nella sostanza, l’interpretazione dei documenti prodotti, in particolare il significato della clausola inserita nei contratti di somministrazione (“picchi di incremento relativi alle produzioni di ultrasuoni”), la valutazione dei documenti, e specificamente del prospetto doc. n. 3 come idoneo a dimostrare o meno alcuni elementi (incremento produttivo e riferibilità dello stesso alla commessa Ford) nonché l’apprezzamento integrato delle prove testimoniali e dei documenti medesimi (sul contenuto delle mansioni svolte dalla Calvi e sulla riferibilità delle stesse agli antifurti e non agli ultrasuoni indicati nella clausola contrattuale). 11. Censure di questo contenuto si pongono all’esterno del perimetro segnato dall’art. 360 n.5 cod. proc. civ. che, nel testo novellato come letto dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. sentenze nn. 5083 e 5084 del 2014), consente unicamente di veicolare in sede di legittimità l’omesso esame di un fatto storico avente valore decisivo;
il motivo di ricorso in esame investe non fatti ma elementi probatori suscettibili di valutazione e peraltro plurimi, nessuno dei quali quindi decisivo. 12. Neppure è fondata la denuncia di violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. poiché la motivazione adottata dai giudici di appello e sopra riassunta soddisfa ampiamente i requisiti descritti nelle citate sentenze delle S.U. e solo attraverso un riesame fattuale, inammissibile in questa sede, potrebbe essere rimessa in discussione. 13. Con il secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, d.lgs. n. 368 del 2001, e degli artt. 20, comma 4, e 22, comma 2, del d.lgs. 276 del 2003. 14. Si premette, richiamando precedenti di legittimità, che la somministrazione di lavoro a termine debba rispettare le prescrizioni imposte dal d.lgs. 368 del 2001;
che la temporaneità dell’esigenza posta a base della somministrazione a tempo determinato è carattere essenziale ai fini della legittimità della stessa, così come sancito dal d.lgs. n. 368 del 2001 ai fini della liceità del rapporto di lavoro a tempo determinato;
che le ragioni giustificative dell’apposizione del termine devono essere esplicitate e risultare in modo specifico dal contratto di lavoro. 15.
COLA DI RIENZO
44, presso lo studio dell'avvocato R M, rappresentata e difesa dall'avvocato A B;
- ricorrente -
contro
RANDSTAD ITALIA S.P.A. (già VEDIOR AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto Somministrazione di lavoro R.G.N. 20133/2018 Cron. Rep. Ud. 10/05/2022 PU domiciliata in ROMA, VIA
DELLE TRE MADONNE
8, presso lo studio dell'avvocato M M, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO GABRIELE QUARTO, FRANCESCO ROTONDI;
- controricorrente -
nonchè
contro
VODAFONE AUTOMOTIVE S.P.A. (già COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUNGOTEVERE MICHELANGELO
9, presso lo studio dell'avvocato L B, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANPAOLO VALCAVI, NICCOLO' ANTONINO GALLITTO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2170/2017 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 03/01/2018 R.G.N. 427/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2022 dal Consigliere Dott. C P;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
Fatti di causa
1. M C ha agito in giudizio per far accertare la nullità o l’illegittimità dei rapporti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi con la Vedior Agenzia per il Lavoro s.p.a. il 25.9.2007 e il 4.1.2008 e delle relative proroghe e l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della utilizzatrice Cobra Automotive Technologies s.p.a., con condanna di quest’ultima alla riammissione in servizio e di entrambe le società a corrispondere la retribuzione maturata dalle date di cessazione dei singoli rapporti fino all’effettivo ripristino.
2. Il Tribunale di Varese ha parzialmente accolto la domanda della lavoratrice, ha dichiarato la nullità del contratto di somministrazione del 4.1.2008, ha dichiarato costituito con la società utilizzatrice un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 7.1.2008 ed ha condannato quest’ultima alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno.
3. La Corte d’appello, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande della lavoratrice.
4. Ha ritenuto che le causali (“ragioni di carattere produttivo: incremento sensori ultrasuoni”) indicate nei contratti conclusi tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore, identiche nella loro formulazione a quelle indicate nei contratti conclusi tra l’agenzia e la lavoratrice, non fossero affette da genericità ma contenessero precise motivazioni sulla necessità dell’utilizzatore di avvalersi di un lavoratore somministrato a termine;
che il controllo del giudice, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 276 del 2003, fosse limitato alla verifica di effettività della causale;
che nel caso di specie il documento n. 3 prodotto dalla società utilizzatrice, costituito da un grafico sui dati produttivi nel periodo interessato (anni 2007 e 2008), dimostrasse l'effettività delle esigenze indicate nelle causali in esame, cioè i picchi di incremento relativi alla produzione di ultrasuoni;
che tali dati trovassero riscontro nelle dichiarazioni testimoniali assunte;
che dalle prove raccolte era inoltre emerso come la signora Calvi fosse stata effettivamente adibita alle mansioni correlate alle esigenze indicate nei contratti in esame, cioè di operaia addetta all’assemblaggio, al collaudo e al confezionamento.
5. La Corte territoriale ha ritenuto provata la specificità e l'effettività della causale giustificatrice della apposizione del termine sia in relazione al contratto di somministrazione del 4.1.2008 e sia in relazione al contratto sottoscritto il 25.9.2007, per il quale era stato proposto appello incidentale da parte della lavoratrice.
6. Avverso tale sentenza M C ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. La Vodafone Automotive s.p.a. (già Cobra Automotive Technologies s.p.a.) e la Randstadt (già Vedior Agenzia per il Lavoro s.p.a.) hanno resistito con distinti controricorsi.
7. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 8. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per carenza di motivazione.
9. Premesso che la clausola giustificativa dell’apposizione del termine ai contratti di somministrazione era relativa ad un “incremento sensori ultrasuoni”, si rileva l’errore della Corte d'appello per aver accertato l’esistenza di una ragione diversa, cioè i “picchi di incremento relativi alle produzioni di ultrasuoni”. Si osserva, inoltre, come i giudici di appello abbiano tratto dal doc. n. 3 prodotto dalla società utilizzatrice dati (“nel primo semestre del 2007 sono stati prodotti 100.000 sensori, cioè 50.000 a trimestre;
nel secondo semestre del 2007 sono stati prodotti 140.000 sensori, cioè 70.000 a trimestre;
nel primo trimestre del 2008 sono stati prodotti 85.000 sensori) dal medesimo non ricavabili, atteso che lo stesso si limita a riportare a consuntivo la produzione dei due semestri dell'anno 2007 e del primo trimestre dell'anno 2008. Si reiterano le censure già sollevate nei due gradi di merito sulla inidoneità probatoria del documento in esame in quanto privo di sottoscrizione, di riferimenti obiettivi atti a dimostrare la veridicità e l'esattezza dei dati in esso contenuti nonché privo di un parametro per il raffronto con la situazione antecedente all'anno 2007, necessario a consentire la verifica della sussistenza di un effettivo incremento produttivo. Si osserva come solo i dati sulla produzione precedente e successiva rispetto agli anni riportati nel documento in esame avrebbero potuto dimostrare la necessità solo temporanea della prestazione lavorativa della signora Calvi. Si definisce illogica e incongruente la motivazione della sentenza d'appello per aver ritenuto che l'incremento di produzione riguardasse la fornitura per la casa automobilistica Ford, come riferito da uno dei testimoni, pur in assenza di qualsiasi riferimento in tal senso nel doc. n. 3;
inoltre per aver ritenuto che le mansioni svolte dalla Calvi e descritte dal teste Moccia come relative all’assemblaggio, confezionamento e collaudo degli antifurti attenessero alle esigenze produttive indicate nella causale del contratto sebbene queste riguardassero i “sensori ultrasuoni”. 10. Il motivo è infondato. Le critiche mosse dalla parte ricorrente investono, nella sostanza, l’interpretazione dei documenti prodotti, in particolare il significato della clausola inserita nei contratti di somministrazione (“picchi di incremento relativi alle produzioni di ultrasuoni”), la valutazione dei documenti, e specificamente del prospetto doc. n. 3 come idoneo a dimostrare o meno alcuni elementi (incremento produttivo e riferibilità dello stesso alla commessa Ford) nonché l’apprezzamento integrato delle prove testimoniali e dei documenti medesimi (sul contenuto delle mansioni svolte dalla Calvi e sulla riferibilità delle stesse agli antifurti e non agli ultrasuoni indicati nella clausola contrattuale). 11. Censure di questo contenuto si pongono all’esterno del perimetro segnato dall’art. 360 n.5 cod. proc. civ. che, nel testo novellato come letto dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. sentenze nn. 5083 e 5084 del 2014), consente unicamente di veicolare in sede di legittimità l’omesso esame di un fatto storico avente valore decisivo;
il motivo di ricorso in esame investe non fatti ma elementi probatori suscettibili di valutazione e peraltro plurimi, nessuno dei quali quindi decisivo. 12. Neppure è fondata la denuncia di violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. poiché la motivazione adottata dai giudici di appello e sopra riassunta soddisfa ampiamente i requisiti descritti nelle citate sentenze delle S.U. e solo attraverso un riesame fattuale, inammissibile in questa sede, potrebbe essere rimessa in discussione. 13. Con il secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, d.lgs. n. 368 del 2001, e degli artt. 20, comma 4, e 22, comma 2, del d.lgs. 276 del 2003. 14. Si premette, richiamando precedenti di legittimità, che la somministrazione di lavoro a termine debba rispettare le prescrizioni imposte dal d.lgs. 368 del 2001;
che la temporaneità dell’esigenza posta a base della somministrazione a tempo determinato è carattere essenziale ai fini della legittimità della stessa, così come sancito dal d.lgs. n. 368 del 2001 ai fini della liceità del rapporto di lavoro a tempo determinato;
che le ragioni giustificative dell’apposizione del termine devono essere esplicitate e risultare in modo specifico dal contratto di lavoro. 15.
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