Cass. pen., sez. V trib., sentenza 30/09/2022, n. 37121

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 30/09/2022, n. 37121
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37121
Data del deposito : 30 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S R, nato ad Ossi (SS), il 09/10/1966, nella qualità di parte civile, avverso la sentenza della Corte di Appello di Sassari emessa in data 25/02/2021 nei confronti di S G, S A M, S A C;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa R C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao d'Aquino, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore degli imputati, avv.to N L C, pervenute a mezzo pec in data 04/07/2022, con cui il predetto difensore ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Sassari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Sassari in composizione monocratica in data 09/12/2019, con cui G S, A M S e A C S erano stati condannati a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 582, 585 cod. pen., in Ossi il 23/12/2012, assolveva gli imputati dal reato a loro ascritto perché non punibili, avendo agito in stato di legittima difesa.

2. R S, parte civile ricorre, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale avv.to M S, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norma processuali sancite a pena di nullità, in riferimento all'art. 597 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale aveva decidendo al di là dei limiti del devolutum, posto che gli imputati si erano limitati a contestare la loro responsabilità penale, ma non avevano dedotto la scriminante della legittima difesa, la cui sussistenza, peraltro, è del tutto incongruamente e lacunosamente motivata.
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