Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2023, n. 17857
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A F, nato a Cosenza il 07/08/1968 avverso la ordinanza del 27/09/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M R;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale K T, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro ha parzialmente riformato, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 2 agosto 2022 nella parte in cui aveva applicato la misura cautelare personale della custodia in carcere a F A, in quanto gravemente indiziato del reato di concorso in tentato furto di due autovetture aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede e dalla finalità di agevolare un'associazione di ‘ndrangheta (capo 91). In particolare, il Tribunale del riesame, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere, con quella degli arresti domiciliari accompagnata dall'utilizzo del c.d. braccialetto elettronico.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione F A, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale ha ritenuto di ricavare tali indizi da una conversazione, oggetto di intercettazione, intervenuta alle ore 15,31 del 5 gennaio 2020 tra G M e R J O in cui il secondo comunicava che la spedizione era stata infruttuosa e con dovizia di particolari riferiva quanto accaduto. Secondo il Tribunale del riesame, il narrato dell'Olibano troverebbe riscontro nell'attività compiuta dai carabinieri nella data del 5 gennaio 2020, quando avevano
udita la relazione svolta dal Consigliere M R;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale K T, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro ha parzialmente riformato, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 2 agosto 2022 nella parte in cui aveva applicato la misura cautelare personale della custodia in carcere a F A, in quanto gravemente indiziato del reato di concorso in tentato furto di due autovetture aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede e dalla finalità di agevolare un'associazione di ‘ndrangheta (capo 91). In particolare, il Tribunale del riesame, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere, con quella degli arresti domiciliari accompagnata dall'utilizzo del c.d. braccialetto elettronico.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione F A, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale ha ritenuto di ricavare tali indizi da una conversazione, oggetto di intercettazione, intervenuta alle ore 15,31 del 5 gennaio 2020 tra G M e R J O in cui il secondo comunicava che la spedizione era stata infruttuosa e con dovizia di particolari riferiva quanto accaduto. Secondo il Tribunale del riesame, il narrato dell'Olibano troverebbe riscontro nell'attività compiuta dai carabinieri nella data del 5 gennaio 2020, quando avevano
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