Cass. civ., sez. III, sentenza 10/08/2004, n. 15431

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La sentenza della Corte Costituzionale 6 giugno 1989, n. 319, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 28, commi secondo, terzo, e quarto della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali, sostituendosi nel diritto del danneggiato verso l'assicuratore della responsabilità civile, possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti, ha fatto perdere efficacia alle norme dichiarate incostituzionali dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, mentre non spiega effetto rispetto ai rapporti esauriti. La circostanza che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, l'INAIL abbia dichiarato all'assicuratore di volersi surrogare nei diritti del danneggiato e suo assistito non è un fatto giuridico di per sè idoneo a rilevare come causa di esaurimento del rapporto e, quindi, come limite agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale. Infatti, sino a quando il diritto del danneggiato verso l'assicuratore non è prescritto o in ordine ad esso non si sia formato un giudicato negativo, il giudice richiesto di pronunziare sull'esistenza del diritto non può attribuire effetto estintivo di tale diritto alla surrogazione esercitata dall'INAIL perché ciò significherebbe applicare la norma dichiarata costituzionalmente illegittima. Nè un tale effetto il giudice può attribuire al pagamento in favore dell'INAIL, in quanto l'effetto estintivo del pagamento (efficace se fatto al creditore o a persona legittimata a riceverlo in suo conto o a persona succedutagli nella titolarità del credito) eseguito in base a norma dichiarata incostituzionale cessa con la dichiarazione di incostituzionalità, sicché il creditore che non ha ricevuto il pagamento ha diritto di pretenderlo, ed il debitore che ha pagato ha diritto di ripetere il pagamento divenuto indebito da chi lo ha ricevuto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/08/2004, n. 15431
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15431
Data del deposito : 10 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Presidente -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. D B - rel. Consigliere -
Dott. T A - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VISELLI ANNA, LUCIANI M. TERESA, LUCIANI ALVARO, LUCIANI LUIGI, LUCIANI LUCIA, LUCIANI SILVIA, elettivamente domiciliati in

ROMA VIALE ANGELICO

32, presso lo studio dell'avvocato M C S, difesi dall'avvocato A S, giusta delega in atti;



- ricorrenti -


contro
SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante dr. A B, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell'avvocato A S, difeso dagli avvocati A M, M C, giusta delega in atti;



- controricorrente -


e contro
GRAZIANI DOMENICO, BENEDETTI ANGELA, PALMIERI ANTONIA, PALMIERI M. FELICIA, PALMIERI ITALO, PALMIERI MARIA;



- intimati -


avverso la sentenza n. 3732/01 della Corte d'Appello di ROMA, sezione terza civile emessa il 25/10/2001, depositata il 22/11/01;
RG. 4471;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/04 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;

udito l'Avvocato A S;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO

Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Anna V, in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore Silvia L, Mario, Maria Teresa, Alvaro, Luigi, Lucia L convenivano innanzi al tribunale di Frosinone Domenico Graziani, Adriano Palmieri, la SAI.
Esponevano: - il Graziani aveva investito con un veicolo, appartenente al Calmieri ed assicurato con la SAI, l'autovettura guidata da Giovambattista L, coniuge della V e padre dei L, cagionandogli lesioni a seguito delle quali era deceduto;
- il giudizio per il risarcimento del danno instaurato nei confronti del Graziani, del Calmieri e della SAI era stato sospeso fino all'esito del procedimento penale contro il Graziani e si era estinto per mancata riassunzione;
- il procedimento penale si era concluso con l'affermazione della responsabilità del Graziani;
- la SAI aveva versato in due riprese complessive lire 50.000.000. Chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni oltre accessori, previa detrazione della somma versata.
instauratosi il contraddittorio, il Graziani contestava la domanda nell'"an" e nel "quantum";
la SAI deduceva di avere interamente versato il massimale: per una parte agli attori e per il resto all'INAIL che, avendo costituito una rendita in loro favore, aveva esercitato il diritto di surroga.
Il tribunale rigettava la domanda.
Su gravame della V e dei L la corte di appello di Roma, con sentenza resa il 25.10.2001, condannava il Graziani a pagare alla V ed ai L lire 158.685.000 e la SAI lire 6.315.000, oltre interessi.
Per quanto ancora interessa la corte ha ritenuto risarcibili la distruzione del veicolo, le spese di degenza, cure e funerale, il danno morale;
ha liquidato questo ultimo danno in complessive lire 250.000.000 e l'altro danno in lire 18.015.000;
ha ritenuto che il pagamento ai sensi dell'3F::1989-06-14" href="/norms/laws/itatextmvodjf5y1vyvl4/articles/itaartahfmameg16a41t?version=8eee2fde-8a48-5384-9ddd-45cf5bf25ba4::LRCA24194A3B288158063F::1989-06-14">art. 28 L. 990/1969 di lire 48.650.000 in favore dell'INAIL ha estinto il diritto dei danneggiati nei confronti della SAI;
ha considerato che la declaratoria di incostituzionalità del menzionato art. 28, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali, sostituendosi nel diritto del danneggiato verso l'assicuratore della responsabilità civile, possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti, non rileva, essendo intervenuta dopo il pagamento, quando il diritto di regresso dell'INAIL non era più "sub iudice". Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione la V ed i L;
ha resistito con controricorso la SAI. MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 136, comma 1, Cost., 1203, 1916, 1965 c.c., 28 L. 990/1969 in relazione all'art.
360, nn. 3 e 5, c.p.c., i ricorrenti lamentano che la corte di merito abbia ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 28, ancorché ne fosse stata dichiarata l'incostituzionalità con sentenza 6.6.1989, n. 319;
sostengono che a nulla rileva che il pagamento all'INAIL sia avvenuto in epoca anteriore alla declaratoria di incostituzionalità, atteso che il giudice dovrebbe decidere la causa sulla base di una norma oramai incostituzionale;
in altri termini, la declaratoria di incostituzionalità della norma travolge anche i rapporti sorti anteriormente, salvo che non siano esauriti;
il che avviene o con la formazione del giudicato o con l'intervento della prescrizione. Il ricorso è fondato e va accolto.
La Corte costituzionale con la sentenza 6.6.1989, n. 319, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, L. 990/1969 nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali, sostituendosi nel diritto del danneggiato verso l'assicuratore della responsabilità civile, possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assicurato al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti. Questa Corte con sentenza 22.1.1998, n. 605, ha affermato che: la dichiarazione di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti sorti anteriormente, purché ancora pendenti ossia non esauriti;
si considerano esauriti o più propriamente insensibili all'incidenza della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale i rapporti per i quali non siano decorsi i termini di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei relativi diritti o non si sia formato il giudicato;
la circostanza che l'INAIL dichiari di volersi surrogare nei diritti del danneggiato non è fatto giuridico capace di produrre esaurimento del rapporto per la ragione che, sino a quando il diritto del danneggiato verso l'assicuratore non è prescritto o in ordine ad esso non si formi un giudicato negativo, il giudice non può attribuire effetto estintivo di tale diritto alla surrogazione esercitata dall'INAIL, se non applicando la norma dichiarata incostituzionale;
ne' un tale effetto il giudice può attribuire al pagamento in favore dell'INAIL in quanto il pagamento produce effetti se sia fatto al creditore o a persona legittimata a riceverlo per lui o a persona succedutagli nella titolarità del credito, mentre se non sia fatto al creditore, bensì a persona che versi in una situazione che ne ha determinato la successione a lui nella titolarità del credito in base ad una norma dichiarata incostituzionale, l'effetto estintivo del credito cessa con la dichiarazione di incostituzionalità, sicché il creditore che non ha ricevuto il pagamento ha diritto di pretenderlo ed il debitore che ha pagato ha diritto di ripetere il pagamento divenuto indebito da chi lo ha ricevuto;
ciò sempre che il debitore non sostenga che egli ha pagato a creditore apparente, che il proprio debito è rimasto estinto e spetta al creditore ripetere da chi lo ha ricevuto il pagamento da lui fatto.
Da tali principi, al quali si presta piena adesione, si è discostata la corte di merito, la quale ha ritenuto che il pagamento fatto all'INAIL ha estinto il diritto dei danneggiati nei confronti della SAI senza distinguere tra danni alla persona non altrimenti risarciti e danni diversi.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Roma per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra e pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione.

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