Cass. civ., sez. III, sentenza 30/12/2021, n. 42073

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Massime1

In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, l'art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209 del 2005 (al pari dell'art. 291, comma 3, dello stesso decreto) disciplina un'ipotesi di litisconsorzio necessario soltanto processuale e non sostanziale: esso presuppone che il processo sia promosso da o contro o più danneggiati (oltre che nei confronti dell'assicuratore e del responsabile civile) o che in esso intervenga uno o più altri danneggiati e sussiste solo se venga proposta da alcuna delle parti domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale dell'indennizzo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 30/12/2021, n. 42073
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42073
Data del deposito : 30 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 27111/2019 Numero sezionale 2992/2021 Numero di raccolta generale 42073/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Assicurazione - Veicoli (circolazione-assicurazione Composta da obbligatoria) - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento all'impresa designata - Sinistro stradale con pluralità di danneggiati - Art. 291, comma 4, d.lgs. n. 209 del 2005 - Litisconsorzio necessario sostanziale - Fattispecie R F - Presidente - Oggetto C G - Consigliere - R.G.N. 27111/2019 F F - Consigliere - E I - Consigliere Rel. - Cron. G C - Consigliere - UP – 01/12/2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27111/2019 R.G. proposto da Unipolsai Assicurazioni S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. T S G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Nicolò Porpora, n. 16;
– ricorrente –

contro

A G, S A e S M, rappresentati e difesi dall'Avv. A P, con domicilio eletto in Roma, Via Italo Carlo Falbo, n. 11, presso lo studio dell'Avv. F S Numero registro generale 27111/2019 Numero sezionale 2992/2021 Numero di raccolta generale 42073/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 de S;
– controricorrenti – e nei confronti di S A G, O M, T A, R M P Avv. A;
– intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, n. 639/2018 depositata il 9 luglio 2018;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1° dicembre 2021 dal Consigliere E I. lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 3 legge 21 febbraio 2006, n. 102, depositato il 13 febbraio 2009, G A, in proprio e nella qualità di genitrice esercente la potestà sui minori Alessio e M S, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Messina Angelo Taormina, Maria Rizzo e la Fondiaria Sai S.p.a. nella qualità di Impresa designata dal F.G.V.S., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 20 agosto 2007, da cui era derivato il decesso del proprio coniuge e padre dei minori, Daniele S: sinistro ascrivibile ad esclusiva responsabilità del Taormina, conducente dell'auto investitrice, di proprietà della Rizzo. Intervennero in giudizio M O e A G S, rispettivamente madre e sorella della vittima — la seconda 2 Numero registro generale 27111/2019 Numero sezionale 2992/2021 Numero di raccolta generale 42073/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 trasportata, nella tragica occasione, sul mezzo condotto dal fratello — reclamando il risarcimento dei danni iure proprio subiti in conseguenza della morte del congiunto. Fondiaria Sai instò per il rigetto delle domande e vi oppose comunque il limite della propria eventuale esposizione, da contenere entro il massimale fissato ex lege, vigente all'epoca dell'evento. Avutasi successivamente la costituzione di Alessio e M S, divenuti maggiorenni, il tribunale pronunciò sentenza (n. 1600/2016 del 26 maggio 2016) con la quale condannò solidalmente i convenuti al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, dei seguenti importi, da maggiorare con gli oneri accessori: — € 120.000 (per danni non patrimoniali) ed € 5.938,30 (per spese funerarie) in favore del coniuge della vittima, G A;
— € 100.000 in favore della madre, M O;
— € 130.000 in favore di ciascuno dei figli della vittima;
— € 30.000 in favore della sorella, A G S;
— € 152.588,70 (per danni patrimoniali) ed € 2.300,00 (per danni materiali) in favore, in solido, della moglie e dei figli (G A, A S e M S).

2. Questi ultimi interposero appello, insieme con il loro procuratore distrattario, lamentando l'inadeguatezza della liquidazione del danno. UnipolSai S.p.a (già Fondiaria Sai S.p.a.) propose a sua volta appello incidentale in relazione al rigetto, da parte del primo giudice, della richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello promosso davanti al Tribunale di Roma da A G S nei confronti della HDI, compagnia assicuratrice del motoveicolo su cui la stessa era trasportata, come detto, in occasione del medesimo sinistro.

2. Con sentenza n. 639/2018 del 09/07/2018 la Corte d'appello di 3 Numero registro generale 27111/2019 Numero sezionale 2992/2021 Numero di raccolta generale 42073/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 Messina ha dichiarato improcedibile l'appello incidentale, in quanto solo depositato ma non anche notificato alle controparti, in violazione dell'art. 436, comma terzo, cod. proc. civ.;
ha invece accolto l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in aumento gli importi spettanti agli appellanti a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, condannando Unipolsai, in solido con Angelo Taormina e Maria Rizzo, al pagamento degli stessi «fino alla concorrenza del massimale maggiorato dagli interessi legali dalla data di messa in mora al soddisfo»;
ha conseguentemente rideterminato le spese del giudizio di primo grado ponendole a carico solidale dei soccombenti, con distrazione in favore del procuratore degli appellanti.

3. Avverso tale decisione UnipolSai Ass.ni S.p.a. propone ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resistono, con controricorso, G A, Alessio e M S. Gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede.

4. Il Procuratore Generale presso la Corte ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. La ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Si dà atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.

2. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso non risulta 4 Numero registro generale 27111/2019 Numero sezionale 2992/2021 Numero di raccolta generale 42073/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 notificato all'intimato Angelo Taormina, litisconsorte necessario. Per le considerazioni appresso esposte, che — come si dirà — devono condurre al rigetto del ricorso, si rivela nondimeno ultroneo, per il principio di ragionevole durata del processo, ordinare l'altrimenti necessaria integrazione del contraddittorio. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, invero, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (v. Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826;
Cass. 21/05/2018, n. 12515;
10/05/2018, n. 11287;
17/06/2013, n. 15106).

3. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 cod. proc. civ., nonché degli artt. 140, 283 e 291 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), per avere la corte d'appello omesso di rilevare, agli effetti dell'art. 354 cod. proc. civ., la mancata integrazione del 5 Numero registro generale 27111/2019 Numero sezionale 2992/2021 Numero di raccolta generale 42073/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 contraddittorio nei confronti di altri soggetti coinvolti nel sinistro, da considerare litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 140 cod. ass. (recte: ai sensi dell'art. 291 cod. ass., disposizione avente contenuto identico alla prima, ma diretta a regolare le ipotesi — quale quella di specie — di danneggiati da sinistro stradale che debbano essere indennizzati dall'impresa designata dal F.G.V.S.). Rileva che nel caso di specie era manifestamente evidente ab initio, e comunque agevolmente prospettabile, l'incapienza del massimale stabilito ex lege — da applicare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 128 e 283 cod. ass. — a fronte della tipologia del sinistro stradale e della pluralità di posizioni soggettive coinvolte (e correlate richieste di risarcimento avanzate dai soggetti danneggiati), vertendosi in ipotesi di evento plurioffensivo, con un deceduto ed una macrolesa, cagionato da un veicolo risultato sprovvisto di copertura assicurativa per la r.c.a.. Afferma che la sussistenza di altri danneggiati, sotto profili differenti da quelli oggetto delle domande risarcitorie effettivamente formulate nell'ambito

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