Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 24285

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 24285
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24285
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

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SENTENZA

Sul ricorso proposto da: D M, nata a Fabriano il 23/11/1958, avverso la sentenza del 01/03/2022 della Corte di appello di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere G S;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale G R, che ha concluso per l'annullamento con rinvio quanto al secondo motivo di ricorso;
rigetto nel resto;
sentiti i difensori: Avv. E C per le parti civili C V, C F e P A che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso depositando comparsa conclusionale e nota spese;
Avv. A V, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona emessa il 18 dicembre 2019 che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili (A D, P A, C F e C V) in relazione a vari reati di usura (capi A, B,C,E,F,G,H,I,O) e ad un reato di estorsione (capo D), commessi tra il 2009 ed il 2011, in concorso con il di lei coniuge M W, originario coimputato deceduto nelle more, attraverso la consegna alle vittime di somme in contanti in cambio di assegni postdatati di importo superiore, praticando un interesse ritenuto usurario in quanto oscillante tra il 48% ed il 79,59% annuo.

2. Ricorre per cassazione M D, deducendo: 1) violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte ritenuto sussistente la responsabilità concorsuale della ricorrente negli episodi di usura in ordine ai quali è stata condannata, senza individuare il suo apporto concreto alle condotte poste in essere dal di lei coniuge ed originario coimputato M W, deceduto durante il dibattimento di primo grado. La figura della ricorrente si sarebbe evidenziata nella vicenda dei prestiti ad usura in favore della famiglia C (capi A,B e C della imputazione, con la connessa estorsione di cui al capo D) solo in quanto tra le parti vi era un rapporto di amicizia, mentre, invece, ella era rimasta del tutto fuori da ogni contatto con le vittime in relazione agli altri episodi di usura, come dalle medesime dichiarato (capi E,F,G,H,I ed O ai quali fa riferimento il motivo di ricorso). La motivazione offerta dalla Corte sarebbe carente in relazione alla individuazione anche dell'elemento soggettivo del reato, non potendo bastare la mera conoscenza dei rapporti con le persone offese intrattenuti dal coimputato M sulla base del rapporto di coniugio che intercorreva con la ricorrente. Erroneamente sarebbe stata valorizzata l'intestazione in capo a quest'ultima di numerosi conti correnti, da ritenersi, invece, nella titolarità effettiva e nella disponibilità del marito t che, in quanto soggetto protestato, non poteva avere accesso a tali rapporti bancari. Le intercettazioni, inoltre, non sarebbero probanti ed il riferimento ad esse da parte dei giudici di merito sarebbe del tutto aspecifico, come pure quello alle dichiarazioni rese dall'imputata in sede di esame. Alla luce di tali debolezze della prova a carico, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata all'espletamento di una perizia grafologica sui documenti la cui paternità è stata a lei ricondotta a dimostrazione della sua compartecipazione ai reati (quaderno della contabilità e agenda);
2) vizio della motivazione per non avere la Corte tenuto conto delle censure contenute nell'atto di appello a proposito degli episodi di usura di cui ai capi E,F,G,H, I ed O, in relazione ai quali non sarebbe stata valorizzata la circostanza che era stata la stessa ricorrente, dopo che l'indagine era sorta in relazione alla vicenda usuraria C (capi A,B, C e D), a consegnare alla polizia giudiziaria spontaneamente titoli afferenti ad altri rapporti di dare/avere, a dimostrazione della sua buona fede e della esistenza di prestiti effettuati dal marito privi di carattere illecito, come dimostrato anche dall'assoluzione dell'imputata da una serie di ulteriori reati di usura in origine contestatile. Sarebbero state trascurate dalla Corte le specifiche doglianze contenute nell'atto di appello ed inerenti alle singole ipotesi di reato ed al contenuto della deposizione delle varie persone offese (in ricorso si fa riferimento ad U R quanto all'usura di cui al capo O, a C L quanto al capo I, ad A D Piero quanto al capo G, a G L quanto al capo E, a P A quanto al capo F, a S G quanto al capo H);
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del calcolo degli interessi usurari in relazione ai reati di cui ai capi E,F,G,H,I ed O. I giudici di merito, rispetto a tali accuse, non sarebbero stati in grado di specificare il tasso di interesse usurario praticato nelle singole ipotesi, anche in considerazione della mancanza di indicazioni specifiche sugli importi ricevuti in prestito dalle persone offese e sui tempi della loro restituzione. L'illiceità degli interessi sarebbe stata affermata in maniera aspecifica, generalizzante e senza appigli tecnici, non essendo emersa neanche la prova che le persone offese versassero in condizioni di difficoltà economica e finanziaria tali da giustificare la sussistenza della cosiddetta usura in concreto, non contestata. Inoltre, la circostanza che gli assegni corrisposti dalle vittime fossero stati dati in garanzia del prestito ricevuto, escluderebbe ia sussistenza del dolo anche nella ipotesi, fatta propria dai giudici di merito, che tali assegni dovessero valere come promessa di pagamento in considerazione della nullità del patto di garanzia secondo il diritto civile;
4) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità della ricorrente per il reato di usura inserito nella cosiddetta "vicenda C" di cui al capo A. La Corte avrebbe svalorizzato la circostanza che il coimputato Ivioretti aveva chiuso la vicenda senza percepire interessi, non valutando la circostanza che la sola promessa di interessi usurari - tratta dalla dazione di un assegno in garanzia - non sarebbe stata assistita dal dolo per la ragione esposta nel precedente motivo;5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione di cui al capo D. Dalla stessa motivazione della sentenza impugnata emergerebbe contraddittoriamente che non vi sarebbe stata alcuna costrizione, posto che il protesto minacciato dalla ricorrente e ritenuto elemento costitutivo del reato, avrebbe potuto probabilmente essere evitato dalle persona offese attraverso il pagamento nelle mani del notaio, secondo le stesse parole usate dal giudice di appello (fg. 20 del ricorso) ed anche secondo quanto si sarebbe dovuto ricavare dalla deposizione, invece preternnessa, della madre di C Valeria, persona offesa dal reato (la teste B G, presente alla riunione con la ricorrente ed il marito nella quale sarebbe stata perpetrata la condotta estorsiva), nella parte in cui aveva affermato che l'imputata ed il marito non avevano fatto alcuna pressione diretta sulla C Valeria (fg. 21 del ricorso). In ogni caso, la ricorrente ritiene insussistente l'aggravante delle più persone riunite, nel caso specifico esclusa dalle modalità della riunione tenutasi in presenza dei C idonee ad escludere una maggiore portata intimidatoria riveniente dalla presenza della ricorrente;
6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per i reati di usura di cui ai capi B e C. La Corte — come anticipato con i precedenti motivi - avrebbe svalutato il rapporto amicale esistente tra la famiglia C ed i coniugi M-Dolcini, tale da giustificare i contatti della ricorrente con le vittime, attribuendole la paternità dei documenti prima citati senza procedere a perizia grafologica siccome richiesta dalla difesa. Anche in relazione a tali reati mancherebbe una esatta definizione del tasso Zact.erst4.14. usurario eQvuna errata interpretazione della rilevanza degli assegni dati in garanzia. Inoltre, la Corte avrebbe travisato la circostanza relativa alla genesi dei rapporti tra C e M, che la ricorrente ritiene essere lecita sulla base di risultanze processuali trascurate dalla Corte ed indicate ai fgg. 24 e 25 del ricorso (dichiarazioni C e conversazione telefonica n. 296 del 16/12/2010);
7) vizio della motivazione per il mancato riconoscimento delle già concesse circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti contestate;
8) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione degli aumenti di pena in continuazione, non essendosi tenuto conto che i reati di cui ai capi B e C dovevano essere ritenuti come unica fattispecie meritevole di un solo aumento di pena, a meno di non violare il principio del cosiddetto bis in idem sostanziale;9) vizio della motivazione quanto alla condanna generica in favore delle parti civili, in assenza di determinazione del profitto ed in contrasto con la revoca del sequestro.
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