Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/04/2005, n. 8693

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In tema di circolazione stradale, l'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente, adottato in via provvisoria dal prefetto ai sensi dell'art. 223, secondo comma, del codice della strada in conseguenza a ipotesi di reato, è di competenza del giudice ordinario, senza che vi osti la circostanza che il privato, al fine di vedere affermato il proprio diritto soggettivo all'uso della patente di guida, chieda l'annullamento del relativo procedimento sanzionatorio, trattandosi di accertamento meramente strumentale ed incidentale, come tale non suscettibile di costituire giudicato, rispetto al "petitum" diretto ed immediato, costituito dall'annullamento del provvedimento di sospensione della validità della patente di guida.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/04/2005, n. 8693
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8693
Data del deposito : 27 aprile 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C R - Presidente di sezione -
Dott. S S - Presidente di sezione -
Dott. C O F - Presidente di sezione -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. N G - rel. Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;



- ricorrente -


contro
DI L G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ZANARDELLI

20, presso lo studio dell'avvocato L F M, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale del Notaio Dott. G D T, depositata in data 10 febbraio 2003, in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 1654/02 del Giudice di pace di LECCE, depositata il 17/09/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/02/05 dal Consigliere Dott. G N;

udito l'Avvocato F M L;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DELLI PRISCOLI

Mario che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, la giurisdizione dell'a.g.o., e la rimessione degli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gianfranco D L, con atto in data 14 febbraio 2002, propose ricorso, ai sensi dell'art. 223 c.d.s., al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso l'ordinanza in data 11 gennaio 2002, con la quale il Prefetto di Lecce aveva sospesa per mesi sette la sua patente di guida, essendo egli rimasto coinvolto in un incidente stradale a carattere mortale mentre era alla guida della sua autovettura.
Poiché il Ministero non si era pronunciato nel previsto termine di 45 giorni, il D L, con ricorso in data 1 giugno 2002, lo convenne innanzi al Giudice di Pace di Lecce, per sentir dichiarare la nullità dell'intero procedimento sanzionatorio per inosservanza di detto termine.
L'Amministrazione convenuta resistette alla domanda, eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo.
L'adito Giudice di Pace, con sentenza resa il 17 settembre 2002, in accoglimento della domanda, ha dichiarato estinto, per vizio di legittimità, il procedimento sanzionatorio, con conseguente annullamento dell'ordinanza di sospensione della patente di guida del De Lello.
Premesso che in materia non sussiste alcuna giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e che, ai sensi dell'art. 223 c.d.s., il D L avrebbe potuto adire alternativamente, in opposizione all'ingiunzione, il Giudice ordinario, il Giudice di Pace ha osservato che l'attore aveva agito a tutela del suo diritto soggettivo alla circolazione, che riteneva leso dall'ordinanza prefettizia.
Ciò premesso e ritenuta la perentorietà del termine di 45 giorni, entro il quale il Ministero avrebbe dovuto provvedere sull'opposizione proposta dal D L, il Giudice di Pace ha ritenuto che l'inosservanza del termine avesse determinata l'estinzione dell'intero procedimento sanzionatorio e la nullità del provvedimento prefettizio impugnato.
Per la cassazione di tale sentenza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti propone ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi, col primo dei quali ripropone la questione di giurisdizione. Resiste con controricorso il D L.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, adducendo che la domanda proposta dal D L chiamava il Giudice di Pace a pronunciarsi sulla legittimità del silenzio-rigetto osservato da esso ricorrente, e, pertanto, doveva essere portata a conoscenza del giudice amministrativo, cui spetta il sindacato sul cattivo esercizio del potere che deriva dal vizio di legittimità dell'attività amministrativa.
Soggiunge il ricorrente che, avendo annullata l'ordinanza del Prefetto di Lecce, il Giudice di Pace ha inammissibilmente spinto il proprio sindacato alla verifica del vizio di legittimità denunciato e, conseguentemente, ha censurato il cattivo esercizio del potere amministrativo.
La censura non può essere condivisa, dovendosi in materia affermare la competenza giurisdizionale del giudice ordinario. È fermo in giurisprudenza, anche in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 5-12 febbraio 1996, n. 31, il principio della sindacabilità in sede di giurisdizione ordinaria di tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida e, quindi, anche del provvedimento reso in via provvisoria dal prefetto ai sensi dell'art. 223, co. 2, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cfr., da ultimo, Cass., SS.UU., sent. n. 1993 dell'11 febbraio 2003). A tale regola non si sottrae la presente controversia, non costituendo ostacolo all'esercizio della giurisdizione del giudice ordinario il fatto che il D L, al fine di vedere affermato il proprio diritto soggettivo all'uso della patente di guida e, quindi, alla circolazione stradale, compromesso dal provvedimento di sospensione della validità della patente adottato dal prefetto, chieda l'annullamento del "procedimento sanzionatorio" - più propriamente l'accertamento della perenzione del procedimento amministrativo da lui precedentemente intrapreso ai sensi dell'art. 223, co. 5, citato D.Lgs. - trattandosi di accertamento meramente strumentale ed incidentale, come tale non suscettibile di costituire giudicato, rispetto al petitum diretto ed immediato, costituito dall'annullamento del provvedimento di sospensione della validità della patente di guida.
Pertanto, rigettandosi il primo motivo del ricorso, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Per l'esame degli altri motivi gli atti vanno rimessi al Primo Presidente d questa Suprema Corte, che designerà la Sezione competente, cui viene rimesso anche il compito di provvedere sulle spese relative alla presente fase.

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