Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/05/2022, n. 15370

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/05/2022, n. 15370
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15370
Data del deposito : 13 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22190-2021 proposto da: S.E.S. SOCIETÀ EDITRICE SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR

17, presso lo STUDIO LEGALE RISTUCCIA & TUFARELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato A S;

- ricorrente -

contro

F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 22190/2021 Numero sezionale 139/2022 Numero di raccolta generale 15370/2022 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente Data pubblicazione 13/05/2022 del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3517/2020 del Tribunale di MESSINA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale M V, il quale chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, voglia accogliere il ricorso e conseguentemente affermare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

ritenuto che

la vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - la S.E.S. Società Editrice Sud s.p.a. presentò istanza al fine di ottenere il contributo in favore dell’editoria per l’anno 2018;
il d. lgs. n. 70/2017, all’art. 3, negava l’accesso al contributo, fra l’altro, <>;
a seguito di espresso interpello della esponente il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 30/3/2018, chiarì non ostare una partecipazione minoritaria di società, non di editoria, quotata;
nonostante ciò, con successivo provvedimento la ricorrente veniva esclusa dal contributo;
- durante la pendenza dell’instaurato giudizio civile, la legge n. 8/2020 (art. 1, co. 10 quinquiesdecies), avente espresso valore retroattivo, dispose doversi interpretare l’art. 3, co. 1, lett. c) del d. lgs. n. 70/2017, nel senso che doveva reputarsi ostativa solo la partecipazione maggioritaria di società quotate;
Ric. 2021 n. 22190 sez. SU - ud. 22-03-2022 -2- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 22190/2021 Numero sezionale 139/2022 Numero di raccolta generale 15370/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 - trattandosi di partecipazione minoritaria, di conseguenza, la società ottenne il chiesto contributo per l’anno 2018 e il giudizio venne dichiarato estinto;
- non avendo avuto riscontro la domanda presentata per l’anno 2019 la ricorrente si rivolse al Tribunale di Messina con ricorso proposto ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ., avanzando, nel contempo domanda cautelare;
- con ordinanza del 22/6/2021 il Tribunale di Messina rigettò l’istanza cautelare negando che si versasse in presenza di diritto soggettivo, bensì d’interesse legittimo;
- questo, in sintesi, il ragionamento del Giudice: . l’attrice aveva tardivamente proposto la domanda per ottenere i contributi per l’anno 2019 e l’Amministrazione, con nota del 6/3/2020, non ne aveva accolto l’istanza di rimessione in termini, nonostante ciò la esponente aveva chiesto al Tribunale di Messina <>, giustificando il ritardo nella presentazione della domanda con il <>, denunciando, inoltre la nullità del d.p.c.m. 28/7/2017, che stabiliva il termine per la presentazione entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, per violazione dell’iter d’approvazione, chiedendone, quindi la disapplicazione, ai sensi dell’art. 5, della l. n. 2258/1865, all. E;
. ciò posto, prosegue il Tribunale, pur vero che gli atti con i quali l’Amministrazione provvede a determinare il contributo non implicano alcuna comparazione d’interessi e non sono connotati da discrezionalità amministrativa, vertendosi in materia di diritto soggettivo, tuttavia, nel caso di specie, l’attrice aveva, nella sostanza, invocato la rimessione in termini, quindi nella fase procedimentale anteriore al provvedimento Ric. 2021 n. 22190 sez. SU - ud. 22-03-2022 -3- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 22190/2021 Numero sezionale 139/2022 Numero di raccolta generale 15370/2022 concessorio del contributo, di conseguenza, così dolendosi della Data pubblicazione 13/05/2022 violazione dell’interesse legittimo, con conseguente difetto di giurisdizione del g.o. La S.E.S. Società Editrice Sud s.p.a. propone regolamento preventivo di giurisdizione;
resiste con atto nomato “controricorso”, la Presidenza del Consiglio dei Ministri osserva 1. La ricorrente espone di avere chiesto al Tribunale di Messina: <<1) dichiarare il diritto della Società ricorrente al contributo per l’anno 2019 previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 a favore delle imprese editrici di giornali e periodici;
2) conseguentemente condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, previa disapplicazione in parte qua, dell’art. 2, comma 1, D.P.C.M. 28 luglio 2017 e di tutti gli altri atti e provvedimenti ostativi ai diritti fatti valere con la presente azione, a liquidare alla ricorrente il contributo per l’editoria ex D. Lgs. n. 70 del 2017, per l’annualità 2019>> e in via subordinata la condanna della convenuta Amministrazione a risarcire il danno. Di conseguenza, prosegue la ricorrente, <>, non avendo l’interessata potuto accedere al sistema per essere stata la piattaforma telematica ministeriale disattivata in virtù delle previsioni illegittime del citato D.P.C.M., che, a prescindere dalla sua natura (regolamento o atto amministrativo generale), impediva all’interessata di esercitare il proprio diritto.
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