Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2001, n. 1184
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Il principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma terzo, cod. proc. civ., secondo cui "la nullita' non puo' essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui e' destinato" vale anche per le notifica- zioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullita' non puo' esse- re dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualita' della noti- ficazione, sia venuto a conoscenza del destinatario. Da cio' consegue che la costituzione del convenuto, ancorche' tardiva ed effettuata al fine dichia- rato di far rilevare il vizio, preclude la declaratoria di nullita', dal mo- mento che la convalidazione della notifica da essa indotta opera "ex tunc". (*) Massima Tratta dal CED della Cassazione.
Il principio stabilito dall'art. 40, comma secondo, del d.P.R. n. 600 del 1973 (secondo il quale alla rettifica delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle societa' indicate nell'art. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973 (ed ora dall'art. 5 del d.P.R. n. 817 del 1986) si procede con un unico atto, ai fini dell'imposta locale sui redditi e delle imposte sui redditi) non comporta che l'accertamento debba essere, a pena di nullita', notificato, oltre che alla societa', anche ai soci, i quali, in quanto tali, sono privi di legittimazione processuale nel giudizio relativo alla determinazione del reddito sociale. E tuttavia, giacche' le norme prevedenti responsabilita' di soggetti dell'ordinamento debbono essere interpretate nel senso che sia data la possibilita', al soggetto onerato, di avvalersi della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 della Costituzione quale "diritto inviolabile", deve sempre ritenersi consentita al socio, allorche' gli sia notificato l'avviso di rettifica del suo reddito personale, la possibilita' di tutelare i propri diritti nel modo piu' pieno, e quindi, anche contestando nel merito l'accertamento del suo reddito di partecipazione, a nulla rilevando il fatto che nel frattempo l'accertamento del reddito societario sia divenuto definitivo. (*) Massima Tratta dal CED della Cassazione.
Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con avviso di accertamento notificato il 22 febbraio 1992
l'Ufficio delle Imposte Dirette di Pinerolo, preso atto che con
separato avviso il reddito della societa' "======== =========
======== & C. S.a.s." era stato rettificato (ai fini ILOR) in L.
736.154.000, determinava in L. 36.808.000 la quota di reddito
spettante per il 1987 al signor ======= =======, che di detta
societa' era socio in ragione del 5%.
La somma richiesta a titolo di maggiore imposta era di L. 17.974.000
e una somma di pari importo era addebitata al ======= (che aveva
dichiarato il reddito di partecipazione in L. 1.408.000) quale pena
pecuniaria per infedele dichiarazione.
Il ======= proponeva ricorso alla Commissione tributaria di primo
grado di Torino, facendo presente che la societa' aveva
tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento riguardante la
determinazione complessiva del reddito sociale e chiedeva che il
proprio reddito da partecipazione fosse determinato in misura
corrispondente a quello posto definitivamente a carico della
societa'. A sostegno della proprie richieste, il ricorrente produceva
due sentenze della stessa Commissione - pronunziate, rispettivamente,
alle udienze del 9 novembre 1992 e dell'8 ottobre 1991 - con le quali
erano stati accolti i ricorsi proposti dalla societa' contro gli
avvisi di rettifica notificati per la stessa annualita' di imposta ai
fini ILOR e ai fini IVA.
1.1 - La Commissione decideva che la determinazione del reddito del
======= doveva essere adeguata a quanto deciso nei confronti della
societa', facendo tuttavia riferimento alla pronunzia adottata (non
gia' in tema di ILOR, ma) in tema di IVA.
1.2 - La sentenza era separatamente appellata sia dal ======= che
dall'Ufficio: il primo assumeva che il termine di riferimento per la
determinazione del proprio reddito doveva essere individuato nella
sentenza riguardante l'accertamento dell'ILOR;
l'altro faceva
presente, a sua volta, che tale decisone era stata impugnata e
chiedeva, quindi, che il giudizio fosse sospeso.
La Commissione tributaria regionale del Piemonte decideva nel merito,
statuendo che il reddito del contribuente era "conseguente a quello
stabilito per la societa' ... cosi' come per questa determinato".
1.2 - L'Amministrazione finanziaria chiede la cassazione di
quest'ultima sentenza con tre motivi. Il ======= resiste, eccependo
in via preliminare l'inammissibilita' del ricorso.
Motivi del ricorso
2 - Il resistente assume che la notifica del ricorso - effettuata il
7 marzo 1998 presso la sua abitazione a persona addetta alla casa
anziche' al domiciliatario - sarebbe nulla e che il ricorso andrebbe
pertanto dichiarato inammissibile, non essendo stato notificato
tempestivamente in modo rituale.
2.1 - Il rilievo e' infondato anche se deve riconoscersi che
l'elezione di domicilio, una volta effettuata, ha effetto anche per i
successivi gradi di giudizio (art. 17, secondo comma, d.lgs. 546/92)
e, quindi, anche ai fini della notifica del ricorso per cassazione
(art. 330, primo comma, c.p.c.).
Il principio, sancito in via generale dall'art. 156, terzo comma,
c.p.c., secondo cui la nullita' non puo' essere mai pronunciata se
l'atto ha raggiunto lo scopo a cui e' destinato", vale, infatti,
anche per le notificazioni (art. 160 c.p.c.), la cui nullita' non
puo' essere quindi dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado
l'irritualita' della notificazione, sia venuto a conoscenza del
destinatario.
La costituzione del convenuto - ancorche' effettuata, come nel caso
di specie, al fine dichiarato di far rilevare il vizio - sta ad
indicare in modo inequivoco che tale situazione si e' realizzata e
preclude, pertanto, la declaratoria di nullita', anche se tardiva,
dal momento che la convalidazione della notifica opera ex tunc:
(Cass. 17 giugno 1998, n. 6040;
5 novembre 1998, n. 11111).
3 - Con il primo motivo di ricorso, l'Amministrazione finanziaria -
denunziando violazione e falsa applicazione