Cass. civ., sez. III, ordinanza 26/11/2019, n. 30741

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 26/11/2019, n. 30741
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30741
Data del deposito : 26 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12697-2018 proposto da: A R, MARSICOVETERE ANGELINA OLIMPIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PINEROLO

22, presso lo studio dell'avvocato D C C, rappresentati e difesi dall'avvocato G P M;

- ricorrenti -

contro

M N, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERIA' 13, presso lo studio dell'avvocato F C, che lo rappresenta e difende;
DIANO' MARIA TERESA, CARBONE VINCENZO, domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato S L;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 247/2017 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 16/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2019 dal Consigliere Dott. M C;

FATTI DI CAUSA

I coniugi R A e A O M, coltivatori diretti di fondi, convennero dinanzi al Tribunale di Potenza i coniugi V C e M T D per sentir accogliere la domanda di riscatto agrario relativo ad un fondo rustico venduto dai convenuti a N M con atto per notar Pelosa 5-12-1997;
fondo confinante con altro di proprietà di R A. I convenuti, nel costituirsi, sostennero, in primo luogo, l'esistenza di un loro diritto di "prelazione prioritaria", in quanto già affittuari coltivatori diretti del fondo oggetto della domanda di riscatto, e, subordinatamente, l'esistenza a loro favore (in quanto conduttori e proprietari anch'essi di fondi confinanti con quello oggetto della domanda attorea) dello stesso diritto di prelazione rivendicato in citazione;
chiamarono, inoltre, in garanzia il terzo venditore N M. Con sentenza 44/05 del 20-1-2005 l'adito Tribunale rigettò la domanda, con compensazione delle spese di lite;
in particolare il Tribunale valutò raggiunta la prova, attraverso dichiarazioni testimoniali ed interrogatorio formale, che i convenuti coniugi C-D avessero coltivato, in virtù di contratto di affitto, il fondo in questione prima dell'acquisto dal Marcoccia;
di conseguenza ritenne che, ai sensi dell'art. 8 L. 590/1965 (come modificato dall'art. 7 L. 817/71), la prelazione dell'affittuario coltivatore diretto dovesse prevalere sul diritto di prelazione del coltivatore diretto di terreno confinante. Con sentenza 247/2017 del 16-5-2017 la Corte d'Appello di Potenza ha rigettato l'appello principale dei coniugi Amico-Mvetere, confermando quindi il rigetto della domanda attorea, e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto (esclusivamente sulle spese di lite) dai coniugi C- D e da N M, ha condannato i coniugi Amico-Mvetere al pagamento delle spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio;
in particolare la Corte territoriale ha, in primo luogo, precisato che l'unica doglianza degli appellanti principali concerneva esclusivamente la statuizione della sentenza gravata che aveva ritenuto sussistente la qualità di affittgari in capo ai coniugi C-D, e che, al riguardo, gli appellanti avevano dedotto il vizio di motivazione e l'erronea valutazione delle prove testimoniali (di cui avevano chiesto la rinnovazione), evidenziando che dalle dichiarazioni dei testi Ligrani ed Eufemia il terreno, all'epoca della compravendita, risultava incolto;
la Corte, quindi, dopo avere ritenuto inammissibile la richiesta di rinnovazione, ha precisato che l'accoglimento della domanda di riscatto postulava la titolarità in capo ai richiedenti dei requisiti richiesti dalla legge, e che, a prescindere dai motivo di gravame, gli appellanti coniugi Amico- Mvetere non avevano invece provato, come era loro onere, la sussistenza del richiesto requisito di non avere venduto fondi nel biennio antecedente (insufficiente era, infatti, al riguardo, la prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio);
né poteva trovare applicazione, nella specie, il principio di non contestazione (di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale e derivante dall'interpretazione dell'art. 167 cpc, atteso che il giudizio era stato instaurato nel 2001, e quindi prima della riformulazione dell'art. 115 cpc ad opera della L. 69/2009), in quanto siffatto principio non poteva valere per i fatti non propri, non comuni alle parti e non ricadenti sotto la propria percezione, e quindi non poteva valere per il fatto di non avere venduto fondi nel biennio antecedente (fatto non ricompreso tra quelli su indicati). Avverso detta sentenza R A e A O M propongono ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi. Resistono con controricorso V C e M T D nonché N M.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano "violazione del principio del contradditorio, vizio di ultra petizione ovvero nullità della sentenza (artt. 101, 112, 342 e 345 cpc);
omissione e contradditorietà della motivazione su di un punto decisivo della controversia";
in particolare si dolgono che la Corte territoriale, nel rigettare il gravame principale, "a prescindere dall'esame del motivo di appello" e per la diversa motivazione secondo cui i coniugi Amico- Mvetere non avrebbero fornito prove sufficienti in ordine alla sussistenza del requisito dell'omessa vendita di fondi nel biennio antecedente, abbia in
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