Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2023, n. 18312
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI SALVATORE nato a PERMO il 21/09/1993 avverso l'ordinanza del 09/12/2022 del TRIB. LIBERTA di PERMOudita la relazione svolta dal Consigliere L V;
sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore L T, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore presente, avvocato M S del foro di PERMO, in proprio e quale sostituto processuale del codifensore avvocato A B del foro di PERMO, il quale ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 dicembre 2022, il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza del 7 novembre 2022 con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato a S D G la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Ha escluso, invece, la sussistenza delle aggravanti previste dall'art. 416 bis.1 cod. pen. e dall'art. 80 d.P.R. n. 309/90 ed ha annullato per questa parte l'ordinanza genetica.
2. Contro l'ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame il difensore dell'indagato ha proposto tempestivo ricorso.
2.1. Col primo motivo, la difesa lamenta vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui all'art. . 74 d.P.R. n. 309/90. Osserva che l'ordinanza impugnata non ha chiarito sulla base di quali elementi D G è stato ritenuto partecipe dell'associazione atteso che la sua presenza presso gli uffici della struttura «Big Sport» (considerata base operativa del gruppo) non è mai stata rilevata e i documentati contatti tra D G ed esponenti di vertice del sodalizio coprono meno di un decimo dell'intero periodo di operatività del sodalizio stesso. La difesa sostiene che l'ordinanza impugnata ha desunto i gravi indizi della partecipazione all'associazione da conversazioni che, al massimo, documentano il coinvolgimento in attività di cessione di stupefacenti, ma in nessun modo consentono di affermare la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze e la stabilità del rapporto instaurato col sodalizio criminoso. Tale rapporto stabile, sottolinea la difesa, esisteva in passato con Giuseppe Di Cara, esponente della famiglia Porta Nuova del quale D G fu l'autista fino alla carcerazione intervenuta nel 2015, ma ciò non può costituire indizio della partecipazione all'associazione oggetto del presente giudizio che ha operato dal giugno 2019 al novembre 2020 in altro contesto sicché non si comprende perché, nel capo di imputazione provvisorio, sia stato contestato a D G di essere «uomo di fiducia nonché autista di Di Cara Giuseppe». Questi, infatti, proprio perché detenuto dal 2015, non è neppure sospettato di aver fatto parte dell'associazione per cui si procede.
2.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento all'esistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza di misure non detentive. Sostiene che l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto del tempo trascorso dai fatti (l'associazione avrebbe operato tra il mese di giugno del 2019 e il mese di ottobre del 2020). Sottolinea che la gravità del fatto desunta dalla pena edittale e dalla natura associativa del reato, non preclude la verifica giudiziale delle esigenze cautelari e non fa venir meno l'obbligo di valutare l'idoneità e adeguatezza di misure meno afflittive (come potrebbe essere quella degli arresti domiciliari con presidio elettronico).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. S D G è sottoposto a misura custodialle per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. È accusato, in particolare, di
sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore L T, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore presente, avvocato M S del foro di PERMO, in proprio e quale sostituto processuale del codifensore avvocato A B del foro di PERMO, il quale ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 dicembre 2022, il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza del 7 novembre 2022 con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato a S D G la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Ha escluso, invece, la sussistenza delle aggravanti previste dall'art. 416 bis.1 cod. pen. e dall'art. 80 d.P.R. n. 309/90 ed ha annullato per questa parte l'ordinanza genetica.
2. Contro l'ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame il difensore dell'indagato ha proposto tempestivo ricorso.
2.1. Col primo motivo, la difesa lamenta vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui all'art. . 74 d.P.R. n. 309/90. Osserva che l'ordinanza impugnata non ha chiarito sulla base di quali elementi D G è stato ritenuto partecipe dell'associazione atteso che la sua presenza presso gli uffici della struttura «Big Sport» (considerata base operativa del gruppo) non è mai stata rilevata e i documentati contatti tra D G ed esponenti di vertice del sodalizio coprono meno di un decimo dell'intero periodo di operatività del sodalizio stesso. La difesa sostiene che l'ordinanza impugnata ha desunto i gravi indizi della partecipazione all'associazione da conversazioni che, al massimo, documentano il coinvolgimento in attività di cessione di stupefacenti, ma in nessun modo consentono di affermare la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze e la stabilità del rapporto instaurato col sodalizio criminoso. Tale rapporto stabile, sottolinea la difesa, esisteva in passato con Giuseppe Di Cara, esponente della famiglia Porta Nuova del quale D G fu l'autista fino alla carcerazione intervenuta nel 2015, ma ciò non può costituire indizio della partecipazione all'associazione oggetto del presente giudizio che ha operato dal giugno 2019 al novembre 2020 in altro contesto sicché non si comprende perché, nel capo di imputazione provvisorio, sia stato contestato a D G di essere «uomo di fiducia nonché autista di Di Cara Giuseppe». Questi, infatti, proprio perché detenuto dal 2015, non è neppure sospettato di aver fatto parte dell'associazione per cui si procede.
2.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento all'esistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza di misure non detentive. Sostiene che l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto del tempo trascorso dai fatti (l'associazione avrebbe operato tra il mese di giugno del 2019 e il mese di ottobre del 2020). Sottolinea che la gravità del fatto desunta dalla pena edittale e dalla natura associativa del reato, non preclude la verifica giudiziale delle esigenze cautelari e non fa venir meno l'obbligo di valutare l'idoneità e adeguatezza di misure meno afflittive (come potrebbe essere quella degli arresti domiciliari con presidio elettronico).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. S D G è sottoposto a misura custodialle per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. È accusato, in particolare, di
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