Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/10/2002, n. 14274

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Appartiene alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie non solo la cognizione dell'obbligazione principale e di quella concernente la corresponsione degli interessi, anche anatocistici, ma altresì la cognizione della domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno da svalutazione monetaria sulla somma indebitamente versata e trattenuta, atteso che tale giudice ha gli stessi poteri istruttori del giudice civile per l'accertamento e la valutazione del rapporto e considerata l'inesistenza, tra le norme che disciplinano la giurisdizione delle commissioni tributarie, di una disposizione analoga a quelle (art. 30, secondo comma, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054; art. 7, terzo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034) che, fino all'entrata in vigore dell'art. 35 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (successivamente riformato dall'art. 7 legge 21 luglio 2000, n. 205), riservavano, in caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, al giudice ordinario le questioni concernenti i cosiddetti diritti patrimoniali consequenziali.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/10/2002, n. 14274
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14274
Data del deposito : 4 ottobre 2002

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. A V - Primo Presidente f.f. -
Dott. V C - Consigliere -
Dott. R C - Consigliere -
Dott. A C - Consigliere -
Dott. V P - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. M G L - Consigliere -
Dott. M R M - Consigliere -
Dott. G M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;



- ricorrente -


contro
SANTAMARIA S.r.l.;

- intimata -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 166/ 19/99 del 22 marzo 2000.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 marzo 2002 dal relatore cons. Dott. G M;

Udito l'avvocato dello Stato D S;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, il quale ha concluso per il rigetto del primo motivo, con la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario e per la rimessione degli atti alla sezione tributaria per l'esame del secondo motivo.
Ritenuto in fatto
- che con "atto di messa in mora" del 27 luglio 1999 la società "Santa Maria s.r.l.", facendo riferimento all'avviso di pagamento n. 7246/99 emesso in suo favore alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio a titolo di rimborso di crediti d'imposta per IRPEG e ILOR a seguito della sentenza n. 33/19/97 emessa il 25 marzo 1997 dalla Commissione tributaria regionale di Roma, chiedeva che sulle somme che l'Amministrazione era stata condannata a pagare "con i relativi interessi di legge" fosse calcolato anche l'importo della rivalutazione monetaria e degli interessi anatocistici;

- che tale richiesta era reiterata con ricorso del 1^ settembre 1999, proposto ai sensi dell'art. 70, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deducendo la parziale inesecuzione del giudicato;

- che l'Amministrazione finanziaria si opponeva all'accoglimento della domanda, eccependo il difetto di giurisdizione elle Commissioni tributarie in relazione al pagamento degli interessi anatocistici e della rivalutazione monetaria;

- che la Commissione adita respingeva l'eccezione e accoglieva il ricorso, fissando il termine di 45 giorni per l'esecuzione del giudicato anche in ordine al pagamento degli interessi anatocistici e della rivalutazione monetaria, dopo aver rilevato che nel giudizio di ottemperanza "possono essere adottate statuizioni analoghe a quelle che potrebbero emettersi in un nuovo giudizio di cognizione";

- che l'Amministrazione finanziaria chiede la cassazione di tale sentenza con due motivi di ricorso;

- che la società intimata, alla quale il ricorso è stato notificato l'8 maggio 2000, non resiste.
Considerato in diritto
- che con il primo motivo la ricorrente assume che le domande proposte dalla Santa Maria s.r.l. in sede di ottemperanza riguardanti il pagamento degli interessi anatocistici e della rivalutazione monetaria esulano, per il loro carattere risarcitorio, dalla giurisdizione delle Commissioni tributarie e sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario;

- che questa Corte ha, in reiterate occasioni, statuito, che alla giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie appartiene non solo la cognizione dell'obbligazione principale e di quella concernente la corresponsione degli interessi, anche anatocistici, ma altresì la cognizione della domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno da svalutazione monetaria sulla somma indebitamente versata e trattenuta, atteso che tale giudice ha gli stessi poteri istruttori del giudice civile per l'accertamento e la valutazione del rapporto e considerata l'inesistenza, tra le norme che disciplinano la giurisdizione delle commissioni tributarie, di una disposizione analoga a quelle (art. 30, secondo comma, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;
art. 7, terzo comma, 6 dicembre 1971, n. 1034)
che, fino all'entrata in vigore dell'art. 35, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (successivamente riformulato dall'art. 7, legge 21 luglio 2000, n. 205), riservavano, in caso di giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, al giudice ordinario le questioni concernenti i cosiddetti "diritti patrimoniali consequenziali" (Cass., sez. un., 10 ottobre 1994, n. 8277;
21 dicembre 1996, n. 11483;
26 gennaio 2000, n. 7
;
Cass. 19 aprile 200 l. n. 5790);

- che deve essere quindi dichiarata la giurisdizione del giudice tributario, con conseguente rigetto del primo motivo di ricorso;

- che in ordine alla doglianza formulata con il secondo motivo con il quale la sentenza impugnata viene censurata per non aver dichiarato la novità e, quindi, l'inammissibilità, della domanda, gli atti debbono essere rimessi, per l'ulteriore corso, alla Sezione tributaria di questa Corte.

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