Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2023, n. 03895

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2023, n. 03895
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03895
Data del deposito : 9 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. 22138-2015, proposto da: ACCOR PARTECIPAZIONI ITALIA s.r.I., cf. 00802800151, in pe-s egale rg p p! u5•nt-nnte p,t plottivzmente clomiciliato in Roma, alla Maggio n. 43, presso lo studio degli avv. P P e A M, è rappresentata e difesa - R lCo

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Diretto:e elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, orec l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Controrict»' Avverso la sentenza n. 1841/38/2015 della Commissione tributaria re j.., della Lombardia, depositata il 5.05.2015;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. F F nell'udienza pubblica del 26 ottobre 2022;. RGN 22138/2015 ConsigheT est. Federici sentite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del SosUtutc Procuratore Generale dott. T B, che ha chiesto il rigetto de ricorso, nonché delle parti, che hanno insistito nelle rispettive difese,

FATTI DI CAUSA

Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che alla ACCICI) Partecipazioni Italia s.r.l. fu notificata la cartella erariale, relativa a Len d'imposta 2007, con cui fu richiesto il pagamento di C 531.094,30, e tito:o di eccedenze Ires disconosciute e di sanzioni. La cartella era stata erness. ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La ricorrente propose ricorso dinanzi alla Commissione tr provinciale di Milano, che con sentenza n. 237/15/2012 rilevò che la pw, non aveva contestato le motivazioni con cui l'Agenzia delle entrate aveva respinto l'istanza di autotutela e che tale circostanza evider l'acquiescenza della contribuente alle ragioni dell'ufficio, che il coi q riteneva valide. Il giudice di primo grado affermò che la Società «doveva, nei presentare una dichiarazione integrativa per correggere l'errore commesso nella dichiarazione originaria...». Nel dispositivo accolse il rico L'Amministrazione finanziaria, che riteneva il dispositivo frutto di un materiale a fronte della motivazione della pronuncia, propose istanza correzione materiale ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ. Con orcinanz,-: 1243/15/14 la medesima commissione territoriale accolse rettificando il dispositivo da "accoglie" a "rigetta" il ricorso introduttivo re società. Avverso tale ordinanza la contribuente adì la Commissione regionie della Lombardia, che con sentenza n. 1841/28/2015 rigettò l'impugn2L:jo , Il giudice regionale, dopo aver evidenziato che la sentenza definitiva e che le sentenze assoggettate al procedimento di correzione possono essere impugnate nel termine ordinario, decorrente dal giorno cela notifica dell'ordinanza di correzione, solo quando la correzione medesinm abbia determinato un qualche obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto '- decisione, ha ritenuto che nel caso di specie il dispositivo corretto rientra -3 nell'errore emendabile, essendo palese la divergenza rispetti-.) motivazione della sentenza. Ha rilevato che in ogni caso l'appe io ere RGN 22138/2015 Consi re est. Federici inammissibile, perché tardivo rispetto alla comunicazione dell'ordinanza ci correzione. La società ha censurato la sentenza, chiedendone la cassazione, affidandosi a due motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate can controricorso. All'esito della pubblica udienza del 26 ottobre 2022, dopo la discussione, la Procura generale e le parti hanno precisato le proprie conclusioni. La caeee è stata riservata e decisa.
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