Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2019, n. 03684
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Testo completo
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da M D, nata a Latina 1'8.4.1950 avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Latina del 10.5.2018 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita nell'udienza camerale del 25.9.2018 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina A R P;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di S P, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
Udito l'avv. R A, difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 maggio 2018 il Tribunale del riesame di Latina ha rigettato il ricorso proposto da M D, in atti generalizzata, avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari dell'anzidetto Tribunale il 9 aprile 2018, con cui è stato disposto il sequestro preventivo di beni immobili, intestati alla società Arcobaleno Italia s.r.I.. Contro l'ordinanza del Tribunale del riesame M D ha proposto ricorso per cassazione, quale proprietaria dei beni oggetto di misura, deducendo i seguenti motivi: 1) inosservanza degli artt. 125, 521, 522 c.p.p. e apparenza della motivazione: secondo la ricorrente, il Tribunale del riesame avrebbe modificato l'incolpazione nei suoi elementi strutturali ed essenziali, atteso che mentre i reati presupposto, originariamente contestati, sarebbero quelli di cui all'art. 2631 c.c., art. 11 D.Lvo 74/2000 e art. 12 quinquies D.L. 306/92, nell'ordinanza sarebbero stati ritenuti quali reati presupposto quelli di falso ideologico ex art. 483 c.p. e di false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c.;
2) erronea applicazione dell'art. 483 c.p. in relazione all'art. 648 bis c.p., 648 quater c.p., 321 c.p.p.: il Tribunale avrebbe ipotizzato, quale delitto
Udita nell'udienza camerale del 25.9.2018 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina A R P;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di S P, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
Udito l'avv. R A, difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 maggio 2018 il Tribunale del riesame di Latina ha rigettato il ricorso proposto da M D, in atti generalizzata, avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari dell'anzidetto Tribunale il 9 aprile 2018, con cui è stato disposto il sequestro preventivo di beni immobili, intestati alla società Arcobaleno Italia s.r.I.. Contro l'ordinanza del Tribunale del riesame M D ha proposto ricorso per cassazione, quale proprietaria dei beni oggetto di misura, deducendo i seguenti motivi: 1) inosservanza degli artt. 125, 521, 522 c.p.p. e apparenza della motivazione: secondo la ricorrente, il Tribunale del riesame avrebbe modificato l'incolpazione nei suoi elementi strutturali ed essenziali, atteso che mentre i reati presupposto, originariamente contestati, sarebbero quelli di cui all'art. 2631 c.c., art. 11 D.Lvo 74/2000 e art. 12 quinquies D.L. 306/92, nell'ordinanza sarebbero stati ritenuti quali reati presupposto quelli di falso ideologico ex art. 483 c.p. e di false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c.;
2) erronea applicazione dell'art. 483 c.p. in relazione all'art. 648 bis c.p., 648 quater c.p., 321 c.p.p.: il Tribunale avrebbe ipotizzato, quale delitto
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