Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2023, n. 19615

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2023, n. 19615
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19615
Data del deposito : 10 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

TrdCANCELLEI SENTENZA sul ricorso proposto da 1 O MAG 2023 B A, nato a Scandiano il 11/07/1975 avverso l'ordinanza del 02/12/2022 del Tribunale di Roma IL FLINZIONRvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
L udita la relazione svolta dal consigliere E G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F B, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. B anche in sostSi getti che ha depositato rinuncia al ricorso a seguito di revoca della misura cautelare da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina.

RITENUTO IN FATTO

1. B A, a mezzo dei difensori, ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza, emessa in data 2 dicembre 2022, del Tribunale del riesame di Roma, ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., che, in accoglimento dell'appello cautelare del 'rt.0 Pubblico Ministero, ha applicato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 61 bis cod.pen., art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perchè quale Vice presidente del Cda di Area spa, società stabilmente inserita in una frode iva cd carosello in qualità di organizzatrice, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse nel 2020 da Monitore slr e Tecno Trades srl, indicavano nella dichiarazione iva relativa all'anno d'imposta 2020 elementi passivi fittizi, con eviasione iva per oltre nove milioni di euro. Reato commesso c:ol contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato (capo K1), del reato di cui agli artt. 56, 110, 61 bis cod.pen., art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, nella stessa qualità, ricevendo fatture per operazioni inesistenti, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad avvalersene nella dichiarazione iva per l'anno 2021 (capo K2), del reato di cui agli artt. 110, 61 bis cod.pen., art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, nella medesima qualità di Vice Presidente del Cda di Area spa, dopo avere acquistato prodotti informatici da società cartiere, emettevano fatture per operazioni inesistenti nei confronti di Technot spa e Datamatic spa, per milioni di euro ( capo K3), nonché del reato di cui agli artt. 416 commi 1 e 3 cod.pen., 61 bis cod.pen., perché si associava con altri soggetti allo scopo di commettere una seria indeterminata di reati fiscali, di ali all'art. 8 e 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per operazioni in frode iva intracomunitaria nel settore dei prodotti informatici, avendo il B il ruolo di organizzatore del sodalizio criminoso operando quale vertice amministrativo e gestionale della società Area spa diretta beneficiaria dell'evasione iva, dando istruzioni a M e Moietta in ordine alla costituzione e operatività del carosello fiscale (capo L), sussistendo i gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza cautelare di cui all'art. 272 comma 1, lett. c) cod.proc.pen.
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