Cass. civ., SS.UU., ordinanza 31/12/2018, n. 33681

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 31/12/2018, n. 33681
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33681
Data del deposito : 31 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19912-2017 proposto da: AZIENDA AGRICOLA CANFURLONE DI FERRARI E C. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA NIZZA

59, presso lo studio dell'avvocato A P, rappresentata e difesa dall'avvocato E E;

- ricorrente -

contro

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1374/2015 del TRIBUNALE di M. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2018 dal Consigliere R C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale M F, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario e dispongano la prosecuzione del giudizio indicato in premessa dinanzi al Tribunale di Mantova.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi l'Azienda Agricola Confurlone di Ferrari e C. s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedeva al Tribunale di Mantova di dichiarare nulla, illegittima, annullabile e, in ogni caso, priva di effetti giuridici la cartella di pagamento, emessa da AGFA e notificatale per il tramite di Equitalia s.p.a, a titolo di debito "per prelievo latte" per le campagne lattifere 1995/96 e 1996/97. 2.11 Tribunale di Mantova, sull'eccezione, sollevata da AGEA, di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, perché riservata in via esclusiva al giudice amministrativo, rinviava per la precisazione delle conclusioni.

3.Azienda Agricola Canfurlone di Ferrari e C. s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, assumendo di avere interesse a definire la questione controversa afferente all'individuazione del giudice della materia litigiosa, ha, quindi, proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, chiedendo affermarsi la giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto la controversia verte sul diritto alla riscossione, come esercitato con la notificazione della cartella di pagamento, e non sulla legittimità del "prelievo quota latte";

3.1.La ricorrente, all'uopo, premette che la controversia fa seguito all'iscrizione delle somme richieste nel Registro debitori, secondo il SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), ai sensi dell'art.8 ter, Ric. 2017 n. 19912 sez. SU - ud. 09-10-2018 -2- comma 2, della legge n.33 del 2009, cosicché AGEA avrebbe già accertato i propri crediti, da considerarsi come debiti liquidi e esigibili verso l'Azienda, e che, quindi, legittimamente, si sarebbe opposta alla loro riscossione ai sensi degli artt.615 e 617 cod.proc.civ., avanti al Giudice ordinario.

3.2. Deduce che la giurisdizione esclusiva del G.A., nella materia delle cd. "quote latte", attualmente stabilita dall'art.133, comma 1, lett.t) del C.P.A. era in vigore, in una formulazione letterale perfettamente identica già con l'art.2 sexies d.l. n.63 del 2002 e che entrambe le formulazioni stabiliscono l'attribuzione alla G.A. di tutte le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare. Afferma che la nozione di "applicazione", presente in entrambe le norme, è stata già definita da questa Corte a Sezioni Unite (ordinanze nn.25261 e 13987 del 2009) come comprensiva di tutti gli atti del procedimento di liquidazione dell'importo a titolo di prelievo dovuto dall'allevatore (o dall'acquirente), restando ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie nelle quali si abbia riguardo alla successiva fase della riscossione del prelievo, già liquidato.

3.3. Sostiene che, nel caso di specie, il giudizio avrebbe ad oggetto la riscossione, a mezzo della cartella esattoriale, del pagamento del prelievo supplementare da parte di Agea, per mezzo di Equitalia, non anche l'individuazione delle quote di produzione e la quantificazione del dovuto, sicché il G.O. avrebbe dovuto riconoscere la propria giurisdizione;
né in questo caso ricorrerebbe il caso della conoscibilità da parte della Giustizia amministrativa dei diritti soggettivi in sede di giurisdizione esclusiva, dato che, ai sensi della giurisprudenza costituzionale (sentenze n.204 del 2004 e n.191 del 2006 e n.35 del 2010), tale cognizione necessiterebbe di un necessario collegamento con l'esercizio del potere amministrativo.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi