Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/1999, n. 8160
Sentenza
28 luglio 1999
Sentenza
28 luglio 1999
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Massime • 1
L'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario, che, solo, può giustificare la non immediata esigibilità, da parte della banca, del saldo passivo di un conto corrente, non può essere ricavata, "per facta concludentia", dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto, come i precedenti pagamenti di assegni, che sono da considerare, in via di principio, alla stregua di concessioni discrezionalmente accordate caso per caso. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che, nel rigettare la domanda di un correntista di risarcimento del danno conseguente all'omesso pagamento di un assegno bancario da lui emesso per carenza di provvista, avevano escluso la configurabilità, prospettata dallo stesso correntista, di una intervenuta novazione della originaria convenzione di massimo scoperto, con elevazione dello stesso, desumibile dalla circostanza che la banca aveva onorato alcuni assegni emessi in assenza di provvista).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - rel. Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GA BR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI BOCCHERINI 3, presso l'avvocato R. GLINNI, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE BECCASIO, CILLO GIOVANNI ANTONIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CASSA DI RISPARMIO SALERNITANA SpA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DONATO IANNICELLI, giusta procura speciale per Notaio Giuseppe Monica di Salerno rep. n. 33896 del 4.11.1998;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 511/96 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa l'08/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/99 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il resistente, l'Avvocato Iannicelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il ricetto del ricorso. p.
1. Svolgimento del processo
RU DI proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno del 23 giugno 1993 - 31 gennaio 1994, con la quale era stata rigettata la sua domanda di risarcimento del danno conseguente all'omesso pagamento dell'assegno bancario da lui emesso in data 8 febbraio 1982 a favore della s.p.a. Luce del Sud, protestato per asserita mancanza di fondi.
La Corte d'Appello di Salerno rigettava il gravame con sentenza 8 ottobre - 7 novembre 1996, così motivata:
- non era contestato che il conto corrente del DI, al momento dell'emissione dell'assegno, presentasse uno scoperto di lire 16.135.439. Era, quindi, irrilevante l'avvenuto accreditamento di due effetti cambiari per complessive lire 4.753.333, scadenti il 10 ottobre e il 25 dicembre 1981 e regolarmente pagati, accreditamento che, se avvenuto tempestivamente, avrebbe soltanto ridotto lo scoperto a lire 11.500.000 circa;
- la deduzione, contenuta nella comparsa di costituzione in appello, di una novazione della convenzione di massimo scoperto fino a un massimo di lire 5 milioni, scaduta il 31 dicembre 1981, con elevazione dello scoperto fino ad oltre 19 milioni, oltre a costituire domanda nuova, era comunque infondata, non essendo confermata dai documenti, ne' dal fatto che la banca aveva, in tale periodo, onorato alcuni assegni senza provvista, comportamento che poteva essere speiegato per mera tolleranza;
- non era, del pari, dimostrata la disponibilità dei fondi che, secondo l'assunto del DI, la banca