Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2018, n. 43178
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da R P, nata a Bologna il 04-04-1959, W A, nato a Cavalesel'11-04-1977, avverso la sentenza del 27-09-2016 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere F Z;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssaStefano Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso di W e per l'inammissibilità del ricorso della R;
udito per la ricorrente R l'avvocato A V, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. udito per il ricorrente W l'avvocato G T,che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione, riportandosi nel resto alla memoria in atti.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Bologna del 27 settembre 2016, Patrizia R e Andrea W venivano condannati alla pena di € 1.000 di ammenda ciascuno, in ordine al reato di cui agli art. 93, 94 e 95 del d.P.R. 380/2001, perché, la R quale proprietaria committente e W nella veste di direttore dei lavori strutturali, omettevano le comunicazioni agli uffici competenti per la prevenzione sismica, con riferimento alla realizzazione, in un edificio di interesse storico, di ampliamenti di volumi e di altezze posti in essere dopo la demolizione di un preesistente immobile, opere iniziate a Bologna nel 2008 e in corso di completamento alla data dell'ultimo sopralluogo dell'aprile 2012. Con la medesima sentenza gli imputati venivano invece assolti dall'ulteriore reato di cui all'art. 44 lett. B del d.P.R. 380/2001, perché il fatto non sussiste, ritenendosi la condotta contestata rilevante solo sotto il profilo amministrativo.
2. Avverso la sentenza del Tribunale emiliano, Patrizia R e Andrea W, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1 Patrizia R ha sollevato due motivi. Con il primo, la difesa deduce la manifesta illogicità della motivazione, in quanto basata su premesse giuridiche errate e sull'inammissibile affermazione della sussistenza in capo all'imputata di un non meglio esplicitato obbligo di vigilanza, delineando così una sorta di responsabilità oggettiva a suo carico. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione, nonché il travisamento delle prove acquisite in dibattimento, non avendo il Tribunale considerato una serie di elementi probatori a lei favorevoli, ovvero la documentazione prodotta dalla difesa, l'esame dell'imputata e del coimputato Scopece e l'esame dei testi della difesa Fanesi e Albertazzi, prove queste da cui era emerso che la R non solo non ha mai avuto accesso al cantiere, ma che era anche nella impossibilità di accedervi, per cui ella non mai avuto contezza della demolizione dell'edificio preesistente, essendo stata messa deliberatamente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere F Z;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssaStefano Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso di W e per l'inammissibilità del ricorso della R;
udito per la ricorrente R l'avvocato A V, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. udito per il ricorrente W l'avvocato G T,che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione, riportandosi nel resto alla memoria in atti.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Bologna del 27 settembre 2016, Patrizia R e Andrea W venivano condannati alla pena di € 1.000 di ammenda ciascuno, in ordine al reato di cui agli art. 93, 94 e 95 del d.P.R. 380/2001, perché, la R quale proprietaria committente e W nella veste di direttore dei lavori strutturali, omettevano le comunicazioni agli uffici competenti per la prevenzione sismica, con riferimento alla realizzazione, in un edificio di interesse storico, di ampliamenti di volumi e di altezze posti in essere dopo la demolizione di un preesistente immobile, opere iniziate a Bologna nel 2008 e in corso di completamento alla data dell'ultimo sopralluogo dell'aprile 2012. Con la medesima sentenza gli imputati venivano invece assolti dall'ulteriore reato di cui all'art. 44 lett. B del d.P.R. 380/2001, perché il fatto non sussiste, ritenendosi la condotta contestata rilevante solo sotto il profilo amministrativo.
2. Avverso la sentenza del Tribunale emiliano, Patrizia R e Andrea W, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1 Patrizia R ha sollevato due motivi. Con il primo, la difesa deduce la manifesta illogicità della motivazione, in quanto basata su premesse giuridiche errate e sull'inammissibile affermazione della sussistenza in capo all'imputata di un non meglio esplicitato obbligo di vigilanza, delineando così una sorta di responsabilità oggettiva a suo carico. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione, nonché il travisamento delle prove acquisite in dibattimento, non avendo il Tribunale considerato una serie di elementi probatori a lei favorevoli, ovvero la documentazione prodotta dalla difesa, l'esame dell'imputata e del coimputato Scopece e l'esame dei testi della difesa Fanesi e Albertazzi, prove queste da cui era emerso che la R non solo non ha mai avuto accesso al cantiere, ma che era anche nella impossibilità di accedervi, per cui ella non mai avuto contezza della demolizione dell'edificio preesistente, essendo stata messa deliberatamente
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