Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/06/2018, n. 14434

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/06/2018, n. 14434
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14434
Data del deposito : 5 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11819-2016 proposto da: TM.E. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA

2, presso lo STUDIO PLACIDI, rappresentata e difesa dagli avvocati D F e B R;

- ricorrente -

contro

RODRIGUEZ REGINA, JOVENE FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G.

MAZZINI

142, presso lo studio dell'avvocato CAUDIA DE CURTIS, rappresentati e difesi dagli avvocati A C e G A;

- controricorrenti -

nonché contro 2_9t7 COMUNE DI NAPOLI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1683/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 08/05/2018 dal Consigliere F D S;
rilevato che: la TM.E. spa (o T.ME. spa - Ternnomeccanica Ecologia, già Termomeccanica spa) ricorre, con atto notificato il 2-9/05/2016 ed articolato su due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1683 del 13/04/2015, con cui è stato in parte accolto l'appello di F J e R R avverso la declinatoria di giurisdizione del Tribunale di Napoli in favore del giudice amministrativo sulle domande proposte con citazione del 31/07/2004 per gravi inadempimenti al «verbale di concordamento» del 15/05/1990 (e relativa scrittura integrativa) relativo a lavori - affidati dal Comune di Napoli alla concessionaria A.T.I. tra Termomeccanica spa e Furlanis Costruzioni Generali spa, poi alla TM.E. spa Termomeccanica Ecologia spa - su terreni di proprietà delle attrici (p.11e 132, 144, 145, 151 e 168 del fl. 228 del NCT di Napoli), già oggetto di procedura espropriativa per pubblica utilità;
avevano le attrici dedotto non solo che i puntuali obblighi di dette scritture erano stati quasi del tutto disattesi, ma che anzi controparte aveva pure illegittimamente acquisito altri mq 300 dei loro fondi, asservito un'ulteriore area di mq 200 per le fondazioni del muro di contenimento, demolito ed interrato un edificio rustico in p.11a 145, occluso un canale a confine a valle della proprietà attorea a deflusso delle acque piovane e stravolto l'assetto idrogeologico dell'area, abusivamente intercluso terreni retrostanti alla discesa Coroglio ed occupato un'area di mq 9.000 in luogo dei 1.500 oggetto del verbale Ric. 2016 n. 11819 sez. SU - ud. 08-05-2018 -2- (utilizzata pure come discarica abusiva di materiali anche inquinanti ed abusivamente terrazzata), reso inaccessibili altri mq 44.000 di fondi attorei, occupato ulteriori mq 300 della p.11a 247 per realizzare lavori ulteriori rispetto a quelli descritti nel verbale, demolito parte dei muri di sostegno delle aree in p.11e 151, 246 e 247, installato tubazioni ed una condotta interrate a collegamento con la fognatura di nuova realizzazione;
sulle conseguenti domande di indennità, risarcimento dei danni, ripristino e recupero dei luoghi, negata dal Comune di Napoli la propria passiva legittimazione, la concessionaria aveva resistito nel merito ed infine proposto eccezione di difetto di giurisdizione: che il Tribunale aveva accolto con sentenza 22/12/2011;
sull'appello delle attrici la corte territoriale, sulla giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul riparto di giurisdizione in materia del risarcimento del danno da illegittima procedura di espropriazione per pubblica utilità e di affermazione della giurisdizione amministrativa esclusiva in caso di accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di un pubblico potere, negò peraltro la validità del principio di prevalenza posto dal primo giudice a base della declaratoria di giurisdizione per l'intera controversia e concluse per la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo soltanto per le domande connesse alle opere, non eseguite o male eseguite, sulle unità immobiliari oggetto del piano particellare allegato al verbale di concordamento ed in esso richiamato;
e dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande restitutorie, ripristinatorie e risarcitorie relative alle porzioni immobiliari esulanti da quelle, respinta la tesi della riconducibilità delle altre condotte all'oggetto del concordamento;
al ricorso proposto dalla T.ME. spa resistono con controricorso F J ed E R, mentre non espleta attività difensiva l'altro intimato Comune di Napoli;
e, disposta la trattazione in adunanza ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [inserito dal co. Ric. 2016 n. 11819 sez. SU - ud. 08-05-2018 -3- 1, lett. f), dell'art.
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