Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2020, n. 29120
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AGNILLO ANTONINO nato a CAMPOBASSO il 07/10/1992 avverso la sentenza del 03/10/2019 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere E D G;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore T E che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Campobasso ha confermato la pronunzia di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell' imputato per il delitto di furto su auto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede. Avverso il provvedimento l'imputato, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso, lamentando con unico motivo l'assenza di motivazione, in quanto la Corte d'Appello non aveva tenuto in considerazione il motivo di gravame fondato sulle dichiarazioni della madre del giudicabile. All'odierna udienza il PG, dr E, ha concluso per l'inammissibilità. Il ricorso è inammissibile. Dall'incontestata sintesi dei motivi di appello operata nella pronunzia impugnata non risulta che la difesa abbia proposto la doglianza davanti al giudice di secondo grado, che , dunque, non era tenuto ad occuparsene. In proposito soccorre il costante orientamento di questa Corte regolatrice per il quale non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017 Ud. (dep. 14/06/2017 ) Rv. 270316. D'altra parte non può non osservarsi come sotto l'apparente veste del vizio di motivazione illogica il ricorrente abbia proposto una richiesta di rivisitazione del ragionamento logico argomentativo sviluppato dai Giudici del merito, che - come noto - esorbita dai limiti del giudizio di legittimità. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso è inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore casa ammende.
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