Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2019, n. 12637

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2019, n. 12637
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12637
Data del deposito : 13 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27399-2016 proposto da:

CONSORZIO BONIFICA

9 CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA ADRIANA

15, presso lo studio dell'avvocato M M, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSARIO PATANE';

- ricorrente -

contro

S SRE, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ELEONORA DUSE

35, presso lo studio dell'avvocato F P, rappresentato e difeso dall'avvocato G S;
LA RUSSA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato F F;

- controricorrenti -

contro

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistente - avverso la sentenza non definitiva n. 4/2013 depositata il 22/1/13 e la definitiva n. 269/2015 depositata il 22/10/2015, entrambe del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2018 dal Consigliere G B;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale L S, che ha concluso per l'estinzione del ricorso per rinuncia. Rilevato in fatto che In data 05 dicembre 2006 S S conveniva in giudizio il Consorzio di Bonifica 9 di Catania davanti al Tribunale di Catania per la sua condanna al risarcimento del danno esponendo di essere proprietario e comodatario di un fondo rustico agrumentato in Belpasso, confinante a nord con il fiume Dittaino, e a sud, con il canalone del Consorzio convenuto;
aggiungeva che il canale consortile non era manutenuto ed era stato invaso da sterpaglie e da un canneto. Egli esponeva altresì che, a seguito delle piogge avvenute tra il 12 e il 13 dicembre 2006, il fondo era stato Ric. 2016 n. 27399 sez. SU - ud. 19-06-2018 -2- parzialmente inondato a causa della tracimazione delle acque del canale. Con sentenza resa in data 18 aprile 2008, il Tribunale adito dichiarava il suo difetto di competenza e la declinava in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP). Con atto notificato il 14 maggio 2008, Spampinato riassumeva il processo innanzi al

TRAP

Sicilia. Con ricorso notificato in data 13 e 14 febbraio 2007, lo Spampinato conveniva in giudizio davanti al

TRAP

Sicilia sia il Consorzio che L'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana, chiedendo di essere risarcito dei danni subiti al medesimo fondo a causa di successivi eventi alluvionali accaduti in data 24/12/2006 ed, in particolare, a seguito dell'esondazione dell'acqua del canale del Consorzio in cui si era riversata quella del torrente demaniale Sbarda d'Asino, di proprietà della Regione, raggiungendo ed allegando i suoi terreni. Stessa domanda proponeva il sig. Giuseppe La Russa, per i danni subiti dalla sua proprietà, mediante intervento autonomo. I ricorrenti sostenevano che il canale confluiva nel fiume Dittaino e che il letto di questo fiume era, all'epoca degli eventi alluvionali, pieno di vegetazione e per effetto di questa situazione, anche a seguito dell'esondazione del torrente regionale Sbarda d'Asino, le cui acque in caso di straripamento confluiscono sistematicamente nel canale, si era determinata la inondazione dei terreni dei ricorrenti con conseguenti danni di cui chiedevano il risarcimento affermando la responsabilità del Consorzio e della Regione per aver omesso qualsiasi attività di manutenzione e di pulitura degli alvei provocando così una riduzione della capacità di contenimento delle acque. L'Assessorato si costituiva negando la sua legittimazione passiva e deducendo, in subordine, il concorso di colpa dell'attore e dell'interventore ex art. 1227 cc;
anche il Consorzio negava la sua Atill.„- Ric. 2016 n. 27399 sez. SU - ud. 19-06-2018 -3- legittimazione assumendo che il torrente Sbarda d'Asino è di proprietà regionale ed eccependo l'incompetenza del Tribunale specializzato, non essendo l'azione risarcitoria collegata ad opere idrauliche. Ha prospettato la possibile duplicazione dell'azione risarcitoria poiché il risarcimento era stato già chiesto dallo Spannpinato per gli eventi meteorici del dicembre 2005 e gennaio 2006 i cui effetti si sovrapponevano almeno in parte a quelli conseguenti all'allagamento del dicembre 2006. Il Consorzio deduceva anche l'eccezionalità dell'evento alluvionale quale esimente da ogni responsabilità. Il TRAP, con sentenza del 28 settembre 2009 n.1480, ha rigettato le eccezioni di difetto di legittimazione e ritenuto che gli allagamenti fossero da imputare all'omessa manutenzione da parte del Consorzio e dell'Assessorato. In particolare dall'eccesso delle acque, riversatesi nel torrente Sbarda d'Asino, in prossimità della confluenza con il fiume Dittaino, che ha contribuito in modo determinante ad incrementare la portata del canale Lenzi Guarrera, la cui esondazione, causata, a sua volta, dall'insufficiente sezione idraulica per insufficiente manutenzione, ha provocato l'allagamento dei fondi attorei. Il TRAP ha condannato i convenuti al risarcimento del danno in solido in favore dei sigg.ri Spampinato e La Russa, quantificandolo, nei confronti del primo, in Euro 237.465,00, e nei confronti del secondo in Euro 70.180,00 mentre ha rigettato la domanda di garanzia avanzata dal Consorzio verso l'Assessorato. Il Consorzio ha proposto appello al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) sia avverso la sentenza 1480/2009, sia avverso la sentenza n.1263/2011, successivamente intervenuta con la quale il Trap ha deciso il primo dei ricorsi proposti con la condanna del Consorzio al pagamento in favore dello Spampinato di Euro 265.389,00, mentre l'Assessorato ha proposto appello incidentale assumendo che i proprietari del fondo erano tenuti alla manutenzione cteàr Ric. 2016 n. 27399 sez. SU - ud. 19-06-2018 -4- dei corsi d'acqua, dei torrenti e dei canali, ritenendo invece esente da tale responsabilità la Regione. Il TSAP, con sentenza non definitiva n.4/2013, ha rigettato i motivi d'appello confermando le statuizioni del
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