Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2024, n. 16337

CASS
Sentenza
26 gennaio 2024
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Sentenza
26 gennaio 2024

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La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, ex art. 94, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere disposta non soltanto per condotte successive all'inizio della sua decorrenza, ma anche quando emergano fatti antecedenti, non conosciuti dal tribunale di sorveglianza, la cui gravità induce a rivalutare la prognosi favorevole alla concessione del beneficio. (Conf.: n. 774 del 1996, Rv. 203979-01).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2024, n. 16337
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16337
Data del deposito : 26 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

4 Manimaio 2 - 7 3 In caso di diffusione del 3 presente provvedimento 16 omettere le generalità e gli altri dati identificativi, REPUBBLICA ITALIANA a norma dell'art. 52 In nome del Popolo Italiano d.lgs. 196/03 in quanto. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ☐ disposto d'ufficio PRIMA SEZIONE PENALE a richiesta di parte ☑ Imposto dalla legge Composta da: VITO DI NICOLA Presidente - Sent. n. sez. 220/2024 -CC 26/01/2024 PAOLA MASI R.G.N. 34036/2023 Relatore - DOMENICO FIORDALISI IG FABRIZIO TO MA AN CAPPUCCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M.M. nato a [...] il omissis avverso l'ordinanza del 19/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG в Il Procuratore generale, Luca Tampieri, chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. M.M. ricorre avverso l'ordinanza del 19 luglio 2023 del Tribunale di sorveglianza di Milano, che ha revocato a far data dal 27 giugno 2023 la misura alternativa della detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari, precedentemente a lui concessa ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con ordinanza del 20 dicembre 2022 relativamente alla pena di anni quattro di reclusione di cui alla sentenza del G.i.p. di Milano del 13 luglio 2021, definitiva il 6 luglio 2022, in ordine al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che M.M. il 27 giugno 2023 era stato arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere del G.i.p. del Tribunale di Milano del 6 giugno 2023, che lo aveva ritenuto gravemente indiziato del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, commesso fino ai primi mesi del 2021, e del reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, commesso nel 2020. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che i fatti contestati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare erano precedenti alla concessione della misura alternativa alla detenzione in esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

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