Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/03/2008, n. 6272
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In tema di indennità di asservimento, prevista dall'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, va fornita la prova della data di ultimazione dei lavori relativi all'immobile rispetto a quella di approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica a partire dalla quale l'interessato ha piena conoscenza della stessa, atteso che tale data non solo rileva ai fini della sanatoria dei fabbricati costruiti senza licenza e in contrasto con vincoli che comportano l'inedificabilità assoluta, ma costituisce elemento determinante anche ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per l'asservimento, in forza del principio generale che nessuno può trarre vantaggio dall'attività illecita posta in essere.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE TO - Presidente di Sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FINTECNA - FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIA LI E DEI SERVIZI - S.p.A., in persona del direttore generale avv. Cappiello Vincenzo, elettivamente domiciliata in Roma, Via Guido d'Arezzo, n. 18, presso l'avv. MAGRI Ennio, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RB TO, procuratore speciale di De Vito Giuseppina, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, presso lo studio Grez, unitamente agli avv.ti MAROTTA Alessandro e Carlo Branca, che lo rappresentano e difendono per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e
COMUNE DI NAPOLI e PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - FUNZIONARIO DELEGATO C.I.P.E.;
- intimati -
avverso la sentenza della Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli n. 58, pubblicata il 1 dicembre 2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2008 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito l'avv. DE VITO PISCICELLI per delega dell'Avv.to E. Magri, e l'avv. Alessandro Marotta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato rispettivamente il 23 giugno e il 6 luglio 2004 TO Garbato, procuratore speciale di De Vito Giuseppina, con veniva in giudizio dinanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napo li il Comune di Napoli, la Fintecna S.p.A. e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Funzionario De legato C.I.P.E., proponendo opposizione alla stima dell'indennità di asservimento degli immobili appartenenti a De Vito Giuseppina, siti in Napoli alla Via San Domenico, n. 19, costituiti da un fabbricato per civile abitazione composto da quattro unità immobiliari di complessivi mq. 454, oltre a un piano cantinato di circa mq. 60, in catasto al foglio 6, particella 777 sub 101, 102 e 103, particella 86 sub 2, sub 5 e sub 104 e da un'area cortilizia esterna, in catasto al foglio 127, particelle 86, 486 e 651, occupati in via d'urgenza per la realizzazione dell'opera denominata "Completamento Svincolo Vomero Tangenziale" da parte del Consorzio Fintecna e successivamente gravati da asservimento limitatamente ad una parte dei terreni occupati, e cioè con riferimento a soli mq. 80 della particella 86, a mq. 35 della particella 486 e a mq. 49 della particella 651, per un'indennità complessiva di Euro 511,16. Chiedevano gli attori che nella liquidazione della giusta indennità si tenesse conto della svalutazione delle parti residue dell'immobile e del suo diminuito godimento a far data dall'occupazione sino alla notifica del decreto di asservimento.
I convenuti eccepivano tutti il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione delle indennità nel decennio anteriore alla proposizione della domanda della quale chiedevano il rigetto;
in particolare la Fintecna eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, la carenza di legittimazione della attrice e la non indennizzabilità dei manufatti e delle costruzioni abusive. Con sentenza del 22 settembre - 1 dicembre 2005 la Giunta Speciale, ritenuta la propria giurisdizione in base alla disposizione transitoria de, il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 57, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Funzionario Delegato C.I.P.E., affermava la legittimazione ad causam della attrice e condannava la Fintecna S.p.A. al pagamento della somma di Euro 78.146,33 ai sensi della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46, con gli interessi legali dalla data del decreto di